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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 07991/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, con sentenza in data 14/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare, in data 11/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna in relazione reati unificati dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 23, commi 1 e 4, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il motivo è inammissibile Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Per di più l'appello era stato proposto solo per l'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio e che la Corte distrettuale, in accoglimento dei rilievi difensivi, aveva rideterminato la pena per il reato continuato in senso più favorevole all'imputato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, con sentenza in data 14/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare, in data 11/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna in relazione reati unificati dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 23, commi 1 e 4, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. 3. Il motivo è inammissibile Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Per di più l'appello era stato proposto solo per l'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio e che la Corte distrettuale, in accoglimento dei rilievi difensivi, aveva rideterminato la pena per il reato continuato in senso più favorevole all'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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