CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Genova ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di due distinte violazioni dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di euro 7.000,00 di ammenda. Secondo l'accertamento del giudice di merito, l'imputato si era trattenuto nel territorio della Stato senza giustificato motivo in violazione sia dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale impartitogli dal Questore di Teramo in data 30 luglio 2013 (capo 1), sia dell'ordine del Questore di Genova in data 9 ottobre 2013 (capo 2). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto, quale unico motivo di censura, violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. Lamenta, in particolare, che il giudice lo abbia condannato per entrambe le violazioni contestate aumentando pena a sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. sebbene, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamati, abbia commesso un unico reato permanente a nulla rilevando che in costanza della consumazione, che si protrae sino all'adempimento dell'ordine di allontanamento, siano stati emessi altri ordini questorili dello stesso contenuto. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo proposto non è fondato nei termini chiariti nel prosieguo. 1. La precedente emissione di un decreto di espulsione prefettizio seguito dall'ordine questorile di allontanamento dal territorio dello Stato, evidentemente rimasto inosservato, non è d'impedimento alla emissione di un altro decreto di espulsione seguito per l'esecuzione da altro ordine questorile di allontanamento. L'articolo 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 prescrive, per effetto della dapprima della novella introdotta con l'art. 1, comma 22, lett. m), I. 15 luglio 2009, n. 94, poi nel testo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), n. 5, del d.I., 23 giugno 2011, n. 89 in vigore dal 24 giugno 2011, convertito con modificazioni dalla I. 2 agosto 2011, n. 129, che "qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo", il che significa che può essere validamente emesso dal Questore altro ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, oggetto di previsione proprio al comma 5-bis. Ha perso validità l'orientamento interpretativo formatosi prima delle descritte modifiche normative, secondo cui non integrava il reato "l'inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dopo che un precedente analogo provvedimento era rimasto ineseguito", dovendosi il nuovo ordine ritenere illegittimo "in quanto, in caso di violazione dell'intimazione del Questore, all'espulsione dello straniero deve ... procedersi attraverso il suo accompagnamento alla frontiera" (Sez. 6, 17 dicembre 2009, n. 9073/10, Lazhari, Rv. 246275). Si tratta, infatti, di una ricostruzione fondata sull'ancora precedente assetto normativo e specificamente, come ben si desume dalla lettura della sentenza da ultimo citata, sulla disposizione del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificata dall'art. 13, comma 1, lett. b), I. 30 luglio 2002, n. 189, poi sostituita dall'art. 1, comma 5-bis, dl. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271. Nel sistema normativo attualmente vigente previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art.14 d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero che ha violato l'ordine di allontanamento, in luogo dell'accompagnamento alla frontiera, emesso ai sensi comma 5-bis, commette il reato previsto dal successivo comma 5-ter primo periodo; ove sia destinatario di un nuovo provvedimento di espulsione e conseguente ordine di allontanamento per l'impossibilità di procedere all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo commette il più grave reato di cui all'art. 14 comma 5-quater. La punizione della condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore mediante la sola pena della multa, in quantità variabile a seconda dei presupposti di emissione del provvedimento espulsivo e, soprattutto, la previsione che il fatto di inottemperanza concernente un ordine di allontanamento emesso dopo l'accertamento di una precedente ed analoga condotta è punito dall'art. 14 comma 5-quater, al pari di quanto previsto per la violazione di cui al comma 5- ter, «salvo giustificato motivo» escludono profili di incostituzionalità correlati alla possibile reiterazione di condanne, nei confronti di stranieri raggiunti da provvedimento di espulsione esposti al rischio di una serie indefinita di arresti e condanne, nonostante la continuità dell'impedimento, per fatti di inottemperanza a ripetuti ordini di allontanamento (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 359 del 2010 ed ordinanza n. 215 del 2011). 3. Nel caso in esame la permanenza dell'imputato nel territorio nazionale, senza giustificato motivo, anche in epoca successiva all'accertamento della prima violazione dell'ordine di allontanamento del Questore di Teramo del 30 luglio 2013 (capo n 1), ascritta come violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Genova in data 9 ottobre 2013 (capo n. 2), per come ricostruita in sentenza, deve essere sussunta, una volta escluso che l'imputato rimasto presente nel territorio, abbia adempiuto l'ordine di allontanamento del Questore di Teramo per determinazione spontanea o per esecuzione coattiva, non nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma in quella, più grave, di cui al successivo comma 5-quater avvinta dal nesso della continuazione con la violazione del comma 5-ter.A tale corretta qualificazione giuridica può procede direttamente questa Corte senza necessità di rinviare agli atti al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio che non può comunque essere modificato ostandovi il principio del favor rei. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 8 febbraio 2022