CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alle conclusioni già depositate e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale, per la parte civile, deposita conclusioni e nota spese a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] alle quali si riporta. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la prescrizione del reato e confermando la pronunzia agli effetti civili. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il giudicabile per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Con il primo si lamenta la mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla difesa e la nullità della sentenza impugnata per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente ha rappresentato che una prima sentenza assolutoria emessa dal Tribunale era stata annullata in sede di appello per ragioni processuali ed a seguito dell'annullamento vi era stata la sentenza di condanna, poi confermata nella pronunzia ora oggetto di ricorso. La difesa rappresenta che la decisione di condanna era intervenuta dopo che il Tribunale aveva rigettato le prove orali richieste dalla difesa dell'imputato ed il PM aveva rinunziato alle sue, essendosi l'attuale ricorrente opposto alla rinunzia. 1.1 In proposito la difesa ha citato la giurisprudenza della Cedu nel caso Dan/Moldava e le conseguenti pronunce di legittimità emesse da questa Corte, nonché il testo dell'art 603/3 bis cpp in ipotesi di rovesciamento della pronunzia liberatoria emessa in primo grado da parte del Giudice di appello. Ha sostenuto il ricorrente, valorizzando il principio di immediatezza nella raccolta della prova testimoniale, che sarebbe necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche in caso di pronunzie difformi rese da Giudici dello stesso grado, come verificatosi nel caso in esame. La Corte leccese si era limitata ad asserire che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è diretto esclusivamente al Giudice di appello. 2.Con il secondo motivo di ricorso ci si duole dell'inosservanza della legge penale per avere il Giudice d'appello escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica, trascurando che si trattava di fatti di notevole interesse per l'opinione pubblica locale, che era rispettato il principio di verità, come in parte riconosciuto dalla stessa Corte territoriale. I Giudici, infatti, avevano dato atto che era vera la parentela tra il PM che aveva condotto le indagini a carico dell'attuale imputato e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; era vero che il figlio di quest'ultimo era stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA] nella carica di assessore ed era vero che i due militavano nello stesso partito. D'altra parte le espressioni usate rispettavano il criterio della continenza. 2.1 Per altro verso nella sentenza impugnata vi sarebbe confusione tra esercizio di critica politica ed esercizio di critica giudiziaria, poiché i Giudici salentini avevano ritenuto persona offesa del delitto di diffamazione anche il PM che condusse le indagini e partecipò al processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre questi non compariva tra le persone offese e le parole dell'attuale giudicabile non erano rivolte a lui. E' pervenuta memoria nell'interesse delle parti civili costituite de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la quale si sono illustrate le ragioni per la declaratoria di rigetto o inammissibilità del ricorso.All'odierna udienza pubblica, fissata a seguito di rituale richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato, il PG dr Orsi, si è riportato alle conclusioni già depositate, concludendo per il rigetto del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale per la parte civile, ha depositato conclusioni e nota spese alle quali si è riportato. [OSCURATO:PERSONA] per il convenuto si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile. Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1.0ccorre, in primis, osservare che il ricorrente/ nel lamentare l'opzione che sarebbe stata seguita dal giudice di primo grado di rigettare tutte le prove orali richieste dalla difesa / rappresenta - peraltro del tutto genericamente non avendo nemmeno indicato in maniera specifica una delle prove testimoniali rigettate, né la sua rilevanza e pertinenza rispetto ai temi di prova - una situazione processuale che in alcun modo emerge dalla sentenza emessa dal Tribunale il 23.11.2017; in essa, infatti, si legge ( pagina 1) che le prove orali erano state oggetto di rinunzia da parte del Pm, ad eccezione del teste Orlando, e che la difesa si era opposta alla rinunzia di due testi, Sallustio e Cosentino, seguendone la revoca del provvedimento di ammissione da parte del Giudice, con ordinanza nella quale si dava atto della superfluità della loro audizione. 1.1 La decisione adottata dal Tribunale è in armonia con i principi affermati dalla giurisprudenza sul tema del diritto e rinunzia alla prova e delle facoltà riconosciute alla controparte in tale ipotesi. Si è, infatti, affermato che in tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2 , Sentenza n. 28915 del 24/09/2020 Ud. (dep. 19/10/2020 ) Rv. 279674. Per altro verso si è chiarito che quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedere all'esame solo se questi era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen.(Sez. 5, Sentenza n. 39764 del 29/05/2017 Ud. (dep. 31/08/2017 ) Rv. 271848. L'attuale ricorrente non ha mai impugnato il provvedimento di revoca delle prove testimoniali, peraltro adeguatamente motivato, tantomeno ha dedotto che le prove orali richieste dal PM erano presenti anche nella sua lista testimoniale, limitandosi a lamentarsi di un inesistente provvedimento di rigetto delle prove addotte dalla difesa. 1.2 La ricostruzione delle scansioni processuali ora operata consente di evidenziare la vacuità della doglianza formulata nel primo motivo di ricorso quanto alla mancata rinnovazione istruttoria, nella quale non è stato precisato quale sarebbe stata la testimonianza da riassumere in secondo grado, né - ovviamente si è dedotta l'eventuale decisività dell'assunzione della prova in relazione alla decisione di condanna emessa in primo grado.2. La residua parte del primo motivo di ricorso sostiene una tesi - meglio descritta sub 1.1 del ritenuto in fatto - che appare insostenibile, per le ragioni di seguito espresse, e che la Corte territoriale ha correttamente, anche se rapidamente, respinto. Occorre, infatti, ricordare che nella presente vicenda processuale vi è stato un giudizio di primo grado all'esito del quale l'imputato era stato assolto dal delitto di diffamazione, con sentenza emessa il 6 Febbraio 2014; tale pronunzia è stata annullata ad opera della Corte di Appello per motivi riguardanti la mancata assistenza dell'imputato da parte della difesa tecnica. A seguito dell'annullamento la seconda pronunzia del Tribunale, deliberata il 23.11.2017, ha condannato l'imputato, e sull'appello è stata resa l'attuale sentenza di prescrizione e di conferma degli effetti civili. La difesa assume che, per rispetto del principio di oralità ed immediatezza nella raccolta della prova, il Giudice del Tribunale avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale, poiché l'esigenza di rinnovazione varrebbe anche in caso di sentenze dall'esito contrastante nello stesso grado di giudizio, secondo le cadenze dell'attuale processo, cioè assoluzione - annullamento a seguito di impugnazione - condanna nel secondo giudizio. 2.1 Va premesso che anche in questa caso la doglianza del ricorrente appare sfornita di ogni deduzione e/o allegazione specifica, poiché la difesa non precisa quale sarebbe stata la prova da rinnovare nel giudizio di primo grado seguito all'annullamento da parte della Corte d'appello, nel quale fu escusso il solo testimone Orlando. 2.2. Deve aggiungersi che la proposta della difesa si pone al di fuori del sistema di principi affermati dalla Corti europee e da questa Corte di legittimità in tema di necessità di rinnovazione istruttoria in caso di valutazione difforme delle prove dichiarative, poi trasfuso e codificato nel testo dell'art 603/3 bis cpp. Infatti, il suddetto principio è fondato sul criterio dell'immanenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato in caso di pronunzie discordanti nei due gradi di giudizio ed è chiaramente rivolto al Giudice di appello che, per pronunziare una sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio in caso di pronunzia liberatoria emessa in primo grado e nel necessario rispetto del principio di oralità ed immediatezza nell'assunzione della prova, è tenuto a riassumere la testimonianza ritenuta decisiva in caso di reformatio in pejus della pronunzia assolutoria. 2.3.Nella fattispecie in esame il meccanismo di riassunzione della prova dichiarativa neppure in astratto ha necessità di essere attivato in quanto - come si è già annotato - l'imputato nei due gradi di giudizio di merito, a seguito dell'annullamento della prima pronunzia liberatoria, ha, in definitiva, subito due conformi pronunzie di condanna. 2.4 Nel panorama giurisprudenziale di questa Corte di legittimità si segnala un caso analogo a quello ora in discussione in relazione a sentenza di appello assolutoria, annullata con rinvio ad opera di questa Corte di Cassazione, in cui il Giudice del rinvio ha nuovamente condannato l'imputato in conformità della pronunzia di primo grado. Si è, quindi, affermato che in tema di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di rinvio, non sussiste l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva quando, in tale giudizio, si pervenga ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, poiché, in tal caso, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice. (Sez. 5 , Sentenza n. 6552 del 24/11/2020 Ud. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280671. 3.Prima di esaminare il secondo motivo di ricorso occorre chiarire "in fatto" che le espressioni ritenute diffamatorie furono comunicate ad una pluralità di persone ad opera dell'imputato tramite distribuzione di stampati e con dichiarazioni dello stesso tenore nel corso di una conferenza stampa da egli stesso indetta e tenuta a Maggio 2010, pochi giorni dopo la sua condanna per delitti contro la [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un processo che era stato istruito dal nipote di [OSCURATO:PERSONA], attuale persona offesa del reato di diffamazione. 3.1 La Corte territoriale ed in precedenza il Tribunale hanno ritenuto la condotta integrante offesa alla reputazione di [OSCURATO:PERSONA] per avere l'imputato messo in relazione un episodio del 2005 di minacce ( te la farò pagare) ricevute dal medesimo Ancona, in seguito al suo subentro nella carica di assessore in precedenza ricoperta dal figlio di quest'ultimo, avendo [OSCURATO:PERSONA] evidenziato, nel contesto comunicativo di cui in limputazione, la parentela tra il PM che aveva curato il procedimento finito con la condanna e il medesimo Ancona, nonché per aver ricordato che Ancona era stato arrestato negli anni 70 per tangenti. Secondo i Giudici di appello in tal modo l'attuale ricorrente aveva manipolato la notizia della sua condanna facendola apparire come frutto della influenza esercitata da Ancona sul nipote Magistrato e, quindi, come dovuta ad una ritorsione nei suoi confronti, coerente con la minaccia del 2005 ed originata dalla precedente sostituzione del figlio della parte lesa nella composizione della giunta comunale. In tal modo l'attuale ricorrente aveva denigrato sia Ancona, indicandolo come soggetto influente ed in grado di indirizzare a suo piacimento l'attività di indagine, sia il nipote Magistrato, descritto come figura istituzionale disposta a mettere la sua professionalità al servizio di interessi personalistici. La motivazione del Tribunale, dal canto suo, aveva escluso la sussistenza del diritto di critica politica, poiché ( nell'occasione della conferenza stampa e della collegata distribuzione di volantini di analogo contenuto l'imputato non aveva espresso critiche all'operato politico/amministrativo di Ancona, attaccandolo invece sul piano personale e morale e formulando pesanti insinuazioni sull'influenza esercitata da costui riguardo all'esito del processo subito. 3.2.La difesa con l'attuale impugnazione invoca l'esimente del diritto di critica politica, affermando a sostegno della sua tesi, che l'imputato sarebbe un noto esponente della politica molfettese, tesi già respinta dalla Corte d'Appello per le ragioni appena sintetizzate. La doglianza non è condivisibile, per le ragioni già espresse dai Giudici del merito, potendo forse aggiungersi che la parte civile è descritta nelle espressioni usate dall'imputato come uomo fortemente spregiudicato, irrispettoso delle istituzioni statuali di primo rilievo come la Magistratura, della quale sarebbe stato in grado di polverizzare l'autonomia e l'indipendenza per fini di ritorsione personale/familiare. Per altro verso occorre pur evidenziare che la dimensione politica dell'intero contesto in cui si realizzarono le condotte giudicate diffamatorie appare affidata alla sola affermazione della difesa circa la caratura di noto politico locale rivestita da [OSCURATO:PERSONA] mentre le critiche da questi manifestate e riguardanti la parte lesa non sono rivolte all'operato di politico o di amministratore di Ancona - come già correttamente sottolineato dal Tribunale - e non hanno alcun collegamento, se non nella strumentale visione del propalante,con il fatto, cioè la condanna del medesimo [OSCURATO:PERSONA], che di tali critiche è stato occasione ed origine. Nel caso in esame, quindi, a stento è ravvisabile l'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata dei fatti denunziati, che non appaiono collegabili in alcun modo all'esercizio del dovere di controllo ad essa attribuito nel sistema democratico mentre le espressioni complessivamente usate da [OSCURATO:PERSONA] risultano, nel loro significato obbiettivo, qualificabili come attacco personale gratuito alla figura morale della parte civile, in quanto - nel contesto comunicativo di riferimento - prive di ogni razionale funzione di critica verso apprezzabili comportamenti di quest'ultima. In tal senso ex multis da ultimo: Sez. 5 , Sentenza n. 31263 del 14/09/2020 Ud. (dep. 09/11/2020 ) Rv. 279909. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'imputato va condannato, altresì, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che sono liquidate in complessivi euro 3.920,00, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.920,00, oltre accessori di legge. Deciso il 7.2.2022 [OSCURATO:PERSONA]