CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06609/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /ii, It/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 11 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen). 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando sette motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 624 cod. pen. e il vizio di motivazione (anche per il travisamento della prova). 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso nel delitto dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dei presupposti della particolare tenuità del fatto. 2.4 Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante in contestazione. 2.5. Con il quinto motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 62 -bis e 69 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze e alla commisurazione della pena 2.6. Con il sesto motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 133 cod. pen. e art.533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena. 2.7. Con il settimo motivo la violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 3. È dirimente osservare che il terzo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto richiamando i limiti edittali previsti per il furto pluriaggravato, quantunque nel caso in esame sia stata contestata e ritenuta la sola aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e, dunque, la pena detentiva minima sia di un anno (inferiore al limite posto dall'art. 131-bis, comma 1, cod. pen.). Deve, pertanto, rilevarsi che il 19 giugno 2025 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 15 marzo 2017), pari a 7 anni e 6 mesi (tenendo dell'interruzione del termine e constandone la sospensione per 60 giorni, per legittimo impedimento del difensore a partecipare all'udienza del 26 novembre 2019, nonché per 217 giorni in ragione del differimento dell'udienza del 7 luglio 2020 al 9 febbraio 2021 su richiesta della difesa: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato tinto per prescrizione. Così