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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 27943/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 14954-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro AVEPA – [OSCURATO:PERSONA] I PAGAMENTI e REGIONE VENETO , entrambe rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1003del 2024, pubblicata il 31gennaio 202 4 ; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 9 settembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrent e abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, lì 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 14954-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro AVEPA – [OSCURATO:PERSONA] I PAGAMENTI e REGIONE VENETO , entrambe rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1003del 2024, pubblicata il 31gennaio 202 4 ; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 9 settembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrent e abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 29
Sentenza Cassazione n. 27943/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris