CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 luglio 2026
Cassazione n. 24034/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] intimata –avverso la sentenza n. 257/2023 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, pronunciata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il17/01/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26giugno 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15092/2023Numero sezionale 5187/2026Numero di raccolta generale 24034/2026Data pubblicazione 25/07/20261. La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il qualeil Comune ha preteso l’I.M.U. per l’anno 2016 disconoscendo il diritto allainvocata esenzione per l'abitazione principale, sul rilievo che la ricorrentenon avesse la residenza anagrafica nel Comune di Ciampino.Con sentenza n. 9169/2019, pronunciata il 27/05/2019 e depositata insegreteria il 26/06/2019, la C.T.P. di Roma ha rigettato il ricorsocompensando interamente le spese del giudizio.2. La contribuente ha proposto appello e la Corte di giustizia tributaria,con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame, osservandoche la ricorrente risiedeva in un immobile sito nel Comune di Ciampino alquale si accedeva, però da una via sita nel Comune di Roma e che “lamancata coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica dipende,infatti, solo da un’anomalia dovuta esclusivamente agli uffici dei duecomuni interessati”.3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso,affidato ad un unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.5. Con ordinanza interlocutoria n. 9790/2025 è stata dispostal’acquisizione del fascicolo cartaceo di merito, poi pervenuto.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,il Comune di Ciampino ha censurato la sentenza impugnata per avere ilgiudice regionale ritenuto di superare l’eccezione di inammissibilitàdell’appello formulata dall’ente locale, in ragione della notifica via pecpriva dell’atto di impugnazione e contenente la sola procura alle liti, inviolazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, in relazione all’art. 360, commaNumero registro generale 15092/2023Numero sezionale 5187/2026Numero di raccolta generale 24034/2026Data pubblicazione 25/07/20261, n. 3 c.p.c.”, il Comune ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper non avere il giudice di appello tenuto conto della non applicabilità, allafattispecie, dell’esenzione prevista per i possessori di prima abitazione incaso di mancato possesso della residenza nel comune sul cui territorioinsiste l’immobile.3. Il primo motivo è infondato essendovi tra gli atti depositati la copiadella pec di avvenuta consegna della notifica telematica dell’atto diappello.Peraltro, nel caso di notificazione a mezzo pec, ai fini della validitàdella stessa deve valutarsi se l’atto è stato trasmesso, se il destinatario haavuto conoscenza dell’atto e comunque di cosa il destinatario ha avutoconoscenza.Su tali premesse e valorizzando il requisito di concreta conoscibilitàdell’atto notificato, la Suprema Corte ha recentemente affermato (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 30082 del 30/10/2023) che, in tema di notificazioni amezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatarioindichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggettonotificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia cherenda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta lanullità, e non l'inesistenza, della notificazione.Con altra pronuncia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4902 del 23/2/2024)si è statuito che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra idocumenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata (in particolare,l’appellante aveva depositato in via telematica la notifica alla parteappellata effettuata a mezzo P.E.C., nella quale tuttavia non si rinveniva ilricorso di appello, ma solo il decreto di fissazione dell’udienza didiscussione), integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza,della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia statoeffettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto alNumero registro generale 15092/2023Numero sezionale 5187/2026Numero di raccolta generale 24034/2026Data pubblicazione 25/07/2026destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenzialidell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).Quest’ultimo principio trova applicazione anche in questa sede attesoche nel processo tributario deve essere depositato dall’appellante, ai finidella procedibilità del ricorso, l’atto notificato all’appellato ex art. 53,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.Sicché essendosi costituito il Comune l’atto ha raggiunto il suo effettoper cui trova applicazione il principio generale di cui all’art. 156 c.p.c.2. La seconda censura è fondata.Ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214del 2011 «L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso diimmobili [di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504] [ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa];restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504. ….. omissis. Per abitazione principale si intendel'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente». Il presupposto per ilriconoscimento del beneficio per cui è causa è, dunque, la residenzaanagrafica nel comune in cui si trova l’immobile soggetto ad imposizione.In tal senso è, del resto, unanime la giurisprudenza di legittimità (Cass.Sez. 6 - 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 – 01, Sez. 6 - 5, n. 21873/2020,Rv. 659354 – 01, Sez. 6 - 5, n. 4166/2020, Rv. 657312 - 01).Nel caso di specie non è stato mai contestato ed è stato riconosciutoanche nella stessa sentenza impugnata, che l’intimata, all’epoca dei fatti,risultava iscritta all’anagrafe del comune di Roma. Non vi è dubbio,pertanto, che non sussistevano i presupposti per l’esenzione dal tributoper cui è causa. L’iscrizione anagrafica è, poi, prevista dal nostroordinamento ad istanza di parte. L’art. 2 della l. n. 1228 del 1954,prevede, infatti, che « È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e perNumero registro generale 15092/2023Numero sezionale 5187/2026Numero di raccolta generale 24034/2026Data pubblicazione 25/07/2026le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizionenell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa ifatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma delregolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile,l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune diprecedente residenza». In fatto è emerso che la strada di accessoall’immobile dell’intimata ricade nel comune di Roma, ma l’odiernaintimata, come ha affermato il ricorrente, all’epoca dei fatti di causa nonaveva ancora proposto istanza di iscrizione all’anagrafe del comune diCiampino. Né, come già osservato da questa Corte in una fattispecieavente ad oggetto la medesima questione (Cass. n. 9792/2025 tra lestesse parti nonché in altro procedimento relativo ad un’abitazione sitanella medesima via Riace), “l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuatad’ufficio, pena il sacrificio del diritto fondamentale alla libera circolazione eal libero soggiorno sancito dall’art. 16 Cost. e dall’art. 45 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea” (Cass. Sez. Trib., n.12614/2024).In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, cassata ladecisione impugnata e non essendovi ulteriori accertamenti di merito deveessere respinto l’originario ricorso della contribuente.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in relazionea tutti i gradi di giudizio, come da dispositivo. P.Q.MRigetta il primo motivo, accoglie il secondo e per l’effetto cassa ladecisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorsodella contribuente.Condanna la contribuente al pagamento delle spese, per il primo grado digiudizio, di euro 300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 perNumero registro generale 15092/2023Numero sezionale 5187/2026Numero di raccolta generale 24034/2026Data pubblicazione 25/07/2026cento, ed agli accessori di legge, per il secondo grado, di euro 350,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessoridi legge e, per il giudizio di legittimità, di euro 300,00, oltre speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]