CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva di tre anni, cinque mesi e due giorni di reclusione, indicata nell'ordine di esecuzione emesso a suo carico dalla Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, e rigettato quella concernente l'affidamento in prova al servizio sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di notificare il decreto di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia, che non ha avuto modo di partecipare al giudizio, conclusosi con l'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. La giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più rappresentativa, ha chiarito, con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza, che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Nel caso di specie, risulta dall'esame degli atti trasmessi, accessibili al giudice di legittimità in ragione della natura processuale del vizio e, comunque, allegati al ricorso, che il condannato si era avvalso, per la proposizione dell'istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, dell'assistenza del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] (vedi, in atti, l'atto di nomina del 30 marzo 2020 e la precedente dichiarazione resa da Chelbi, il 17 marzo 2020, al momento della notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione), il quale, però non è stato avvisato della fissazione dell'udienza camerale, essendo stato, in tale sede, erroneamente indicato, nel decreto dell'8 agosto 2024, quale professionista di fiducia del condannato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che però, al tempo, non era più incaricato della difesa. L'udienza camerale, peraltro, si è svolta, non essendo comparso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di un difensore d'ufficio, che nulla ha eccepito in merito all'omissione del menzionato adempimento. Tanto premesso, non resta che prendere atto del vizio testé rilevato, che ha inficiato la legittimità dell'intero procedimento e del provvedimento emesso al suo esito. 3. Il rilievo che precede impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame dell'istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, libero nell'esito ma preceduto dalla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del condannato e del suo difensore. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianz