CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: CARBE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine a reati di furto in abitazione e altri; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi preternnessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M