CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 22153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31391/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in P.zza Cavour n. 19, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elett. dom.ti in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrentie ricorrenti incidentali avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1653/2019 pubblicata in data 16/04/2019, n.r.g. 1895/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: contratti a tempo determinato - impugnazione -decadenza -impedimento - [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/09/2015 in forza di vari contratti di lavoro subordinato e tempo determinato, ma con clausola del termine finale a suo dire illegittima. Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di nullità del terminefinale, la conseguente conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, l’ordine di ripristino della funzionalità del rapporto, la condanna alla reintegrazione nelle mansioni da ultimo svolte con inquadramento nel ruolo dirigenziale, la condanna al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 nellamisura massima, nonché delle retribuzioni dalla sentenza all’effettiva reintegra, nonché il riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei relativi scatti, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate nei periodi non contrattualizzati, nonché al risarcimento del danno per perdita di chancederivato dal mancato rinnovo del contratto a termine. 2. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda relativa a tutti i contratti a termine eccetto l’ultimo, per il quale dichiarava inapplicabileil d.lgs. n. 368/2001, comunque l’insussistenza dell’obbligo della causale in virtù della L. n. 78/2014, l’impossibilità della conversione nei confronti dell’Università, trattandosi di pubblico impiego; rigettava la domanda relativa ai periodi non formalizzati per difetto di allegazione e di sufficienti mezzi istruttori, nonché la domanda risarcitoria anche per perdita di chance. 3. La Corte d’Appello capitolina rigettava il gravame proposto dal Mannino. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) va premesso che il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza rispetto a tutti i contratti eccetto l’ultimo, attesa la mancata impugnazione di quei contratti, mentre quella del 30/03/2015 riguardava solo l’ultimo, per il quale la decadenza è invece effettivamente impedita; b) tuttavia l’eccezione di decadenza riproposta dalle appellate, secondo cui pur volendo considerare l’unica impugnazione stragiudiziale effettuata con lettera del 30/03/2015, era spirato il successivo termine di decadenza di 180 giorni, è fondata; c) infatti, il termine di 180 giorni scadeva sabato 26/09/2015, sicché il termine doveva considerarsi prorogato a lunedì 28, ossia al primo giorno non festivo; d) tuttavia il ricorso risulta iscritto a ruolo martedì 29/09/2015 e non il 28, come annotato sulla copertina del fascicolo di primo grado, sicché il termine era in ogni caso scaduto; e) resta pertanto assorbito il primo motivo di appello, con cui il Mannino si doleva della ritenuta decadenza per tutti i contratti eccetto l’ultimo; f) restano assorbiti anche il secondo motivo, relativo all’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 e dell’obbligo della indicazione della causale in contratto; il terzo motivo relativo al superamento del limite massimo dei cinque anni; il quarto motivo relativo alla dichiarata inammissibilità della domanda di ripristino del rapporto per indeterminatezza della convenuta a cui era rivolta, atteso che comunque la pretesa al ripristino è stata prospettata solo come conseguenza della nullità dei termini finali, accertamento quest’ultimo dal quale l’appellante è decaduto; g) resta altresì assorbito il motivo relativo alla conversione del rapporto e all’indennizzo ex art. 32 L. n. 183/2010, in quanto conseguenti alla pronunzia di nullità dei termini, dalla quale l’appellante è decaduto; h) con riguardo ai periodi non formalizzati, come ha ritenuto il Tribunale non è sufficiente la deduzione della continuazione del rapporto secondo le stesse modalità dei periodi coperti dai contratti a termine, posto che per questi ultimi è mancata la deduzione di quali fossero tali modalità; i relativi capitoli di prova –come ritenuto dal Tribunale – difettano di ogni deduzione su come era organizzato il lavoro; nessun rilievo può avere la partecipazione ad interventi chirurgici, circostanza non significativa perché compatibile con il lavoro gratuito durante la pratica, oppure con il lavoro autonomo oppure subordinato; i) infondato è pure l’ultimo motivo, con cui l’appellante si duole della ritenuta genericità delle deduzioni relative alla domanda risarcitoria per perdita di chance, atteso che non è stato precisato il titolo (contrattuale o precontrattuale) e i capitoli sono inammissibili, perché generici, non essendo state indicate le persone che avrebbero rassicurato l’appellante sul rinnovo, néle modalità di tempo e di luogo. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" hanno resistito con cont roricorso ed hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi per la Fondazione e ad un unico motivo per l’Università. 6.-Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 183/2010 e dell’art. 6 L. n. 604/1966 per avere la Corte territoriale ritenuto che, ai fini della valutazione dell’impedimento del termine di decadenza, dovesse aversi riguardo alla data di iscrizione a ruolo da parte della cancelleria piuttosto che alla data di deposito telematico del ricorso. In particolare deduce che, in caso di deposito telematico,occorra aver riguardo al momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Precisa di aver prodotto già in primo grado documentazione comprovante la ricevuta di consegna del 28/09/2015, tanto è vero che il Tribunale aveva ritenuto impedita la decadenza, sia pure soltanto per l’ultimo contratto. Il motivo è palesemente fondato. Questa Corte ha più volte precisato che ildeposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, co. 7, del d.l. n. 179/2012 (conv., con modif., in legge n. 221/2012), modificato dall'art. 51, co. 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90/2014 (conv., con modif., in legge n. 114/2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., ildeposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto era stato previsto dall'art. 13, co. 3, del d.m. n. 44/2011, ove era invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14,00, ildeposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. ord. n. 17328/2019; Cass. n. 23771/2019; Cass. ord. 28982/2019). Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente nei giudizi di merito, e richiamata nel ricorso per cassazione, si evince che il ricorso di primo grado è stato depositato telematicamente in data 28/09/2015. Ne consegue che –nei limiti del motivo di ricorso – è questa la data da considerare, a nulla rilevando il fatto, del tutto occasionale, che la cancelleria del Tribunale adìto abbia provveduto all’iscrizione a ruolo soltanto il giorno successivo 29/09/2015. La conseguenza è la cassazione con rinvio per la decisione di tutti i motivi erroneamente dichiarati assorbiti dalla Corte territoriale.Infatti, in tema di assorbimento c.d. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente (come appunto con il predetto motivo, risultato nella specie fondato) o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (Cass.n. 17219/2012; Cass. n. 14190/2016; Cass. n. 48/2022). 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 32 L. n. 183/2010, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte territoriale omesso di riformare la statuizione del Tribunale e rigettare l’eccezione di decadenza relativa a tutti i contratti a termine anteriori all’ultimo, omettendo di considerare che l’impugnazione stragiudiziale del 30/03/2015 era stata unica e riferita a tutti i contratti a termine, perché unico e continuativo era stato il rapporto di lavoro.Invoca al riguardo la pronunzia di questa Corte n. 30691/2018. Il motivo è fondato. Il precedente invocato dal ricorrente è esattamente nei termini da lui indicati.Nello stesso senso, più di recente, questa Corte ha da un lato precisato, dall’altro ribadito che in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine, la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, giacché l’art. 32 L. n. 183/2010, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, àncora il termine di impugnazione alla cessazione dello specifico contratto il cui termine è in discussione, salvo si accerti che, permanendo il rapporto contrattuale negli apparenti intervalli non lavorati, la successione dei più contratti a termine derivi dal frazionamento artificioso di un unico contratto, in frode alla legge, ipotesi in cui il termine decorrerà dalla cessazione effettiva di tale unico ed ininterrotto rapporto contrattuale (Cass. ord. n. 8038/2022). Inoltre, una seconda fattispecie in cui è possibile attribuire sufficiente rilevanza all’unica impugnazione successiva alla scadenza del termine finale apposto all’ultimo di una pluralità di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è quella dell’abusivo ricorso a questa forma di impiego. Anche a tal riguardo questa Corte ha affermato che in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della leggen. 183/2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (Cass. ord. n. 4960/2023). In conseguenza dell’applicazione di questi principi di diritto,si impone la cassazione con rinvio, in quanto è necessario l’accertamento della continuità del rapporto di lavoro –dedotta dall’odierno ricorrente sin dall’atto introduttivo –anche ai fini della sufficienza (o meno) dell’unica impugnazione stragiudiziale del 30/03/2015. Peraltro, nelle sentenze di questa Corte invocate dalle controricorrenti (v. controricorsi, p. 14) si è affermata la necessità della singola impugnazione per ciascun contratto a termine in relazione al caso concreto in cui non vi era stata continuità del rapporto di lavoro, bensì singoli rapporti di lavoro separati da un apprezzabileintervallo di tempo (anche se inferiore a sessanta giorni, ma comunque di fatto sussistente). Nel caso in esame, invece, la prospettazione del Mannino è la continuità di fatto del rapporto di lavoro, che si sarebbe protratto senza soluzione di continuità. Pertanto, laddove questo accertamento dia esito positivo, la conseguenza sarà la sufficienza dell’unico atto di impugnazione stragiudizialedel 30/03/2015. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale rigettato le istanze istruttorie di prova testimoniale nell’erronea convinzione che fossero stati formulati in modo generico e per avere ignorato, al riguardo, i documenti prodotti a dimostrazione dei periodi non formalizzati e ciononostante lavorati. Il motivo è fondato. Preliminarmente va precisato che il ricorrente il quale , in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord.19985/2017). Nel caso di specie tale onere è stato adempiuto, visti icapitoli di prova tutti riportati i n ricorso (v. p. 13 ss. ), aventi ad oggetto profili (l’assoggettamento alle direttive del direttore responsabile, l’obbligo di rispettare orari fissi, lo stabile inserimento presso l’unità operativa di neurochirurgia del Policlinico “A. Gemelli” di Roma, l’assoggettamento al controllo mediante la registrazione dell’osservanza di turni predeterminati su appositi moduli disponibili presso il dipartimento) che, se dimostrati, appartengono certamente al novero di quegli elementi sulla base dei quali potrà (e dovrà) formarsi il convincimento del giudice di meritorelativamente ai periodi non formalizzati, ossia lavorati senza che vi fosse stata la stipulazione di un contratto di lavoro. Ne consegue la cassazione con rinvio per l’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dal Mannino.4.- Verificatasi quindi la condizione cui sono subordinat i i ricors i incidentali, vannoesaminati quest i ultim i . Con il primo motivo– comune alle controricorrenti - ricorrenti incidentali – proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. si lamenta la violazione degli art. 346, 434, 414 e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale esaminato il merito delle altre domande (sia pure rigettandole per difetto di allegazione e prova), senza considerare l’eccezione di inammissibilità per indeterminatezza della convenuta nei cui confronti quelle domande erano state avanzate. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzodel ricorso principale, comportante l’esperimento dell’istruttoria nel giudizio di rinvio. Con il secondo motivo, proposto –soltanto dalla Fondazione – ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,la ricorrente incidentale lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 183/2010, assumendo di avere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] assunto la gestione del complesso aziendale ospedaliero del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, prima gestito dall’Università. Deduce che il Mannino non aveva impugnato nei termini la cessione del contratto di lavoro avvenuta ex art. 2112 c.c. Il motivo è inammissibileper la sua novità: della relativa questione non vi è traccia nella sentenza d’appello, né la ricorrente incidentale ha indicato l’atto processuale nel quale avrebbe sollevato talequestione, su cui vi sarebbe stata –in ipotesi – un’omissione di pronunzia. Ne consegu e l’inammissibilità del motivo per novità e comunque per assoluto difetto di specificità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbiti siail primo motivo del ricorso incidentale condizionato di Fondazione, sia il ricorso incidentale condizionato di Università; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato della Fondazione; cassa , in relazione al ricors