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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 34694/2022

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8450/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in R oma, L.go di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso -controricorrente – in cui è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, L.go di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente per procura speciale alle liti conferita con scrittura privata autenticata in data 7 dicembre 2018 a rogito della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], notaio in Napoli, rep. 1801. -terza intervenuta - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 771/2018 depositata il15/2/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3899/2013, accoglieva parzialmente la domanda di ripetizione di indebito pre sentata dal correntista [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui aveva intrattenuto una serie di rapporti di conto corrente, e condannava l’istituto di credito alla restituzione della somma di € 134.369,88, depurata degli interessi passivi nel senso indicato all’interno dell’elaborato peritale del 15 marzo 2011, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2018, dichiarava inammissibile l’appello incidentale presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. e accoglieva, invece, l’appello principale proposto dal Maglione, rideterminando il suo credito in complessivi € 257.723,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna del la banca al pagamento in favore dell’appellante di tale somma.

La Corte di merito, in particolare, riteneva –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. mancasse di decisività, e come tale fosse inammissibile, perché la banca, essendo incontestata la circostanza che il correntista godesse di un affidamento per tutti i rapporti dedotti in giudizio, si era limitata ad insistere sull’eccezione di prescrizione, senza contestare le risultanze peritali in ordine all’omessa individuazione della natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse.

3. Per la cassazione di questasentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso lamenta, con riferimento al punto della sentenza impugnata in cui è stata ritenuta pacifica, perché non contestata, la circostanza che il correntista godesse di affidamenti in tutti i rapporti dedotti in causa, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché in realtà l’esistenza di aperture di credito era stataspecificamente contestata, come era possibile evincere dal tenore dell’appello incidentale articolato con la comparsa di costituzione in sede di impugnazione.

5. Il motivo è inammissibile, non solo perché non coglie la ratio decidendidella decisione impugnata sul punto in contestazione, ma anche perché adduce rilievi privi di decisività.

La Corte di merito, dopo aver osservato “che il correntista, in tutti i rapporti dedotti in giudizio, godeva di affidamento, per il quale, tuttavia, non venivano indicatii rispettivi limiti”, ha rilevato che “la circostanza non [era] mai stata contestata dalla banca” (pag. 8 della sentenza impugnata).

Il rilievo, laddove valorizza una contestazione “mai” avvenuta, intende fare riferimento non solo e non tanto alla comparsa di costituzione in appello (o agli ulteriori atti difensivi della banca), ma soprattutto ed in particolare all’unico momento processuale che assumeva rilievo a tal riguardo, costituito, a fronte di allegazioni effettuate in atto di citazione (come ha ammesso lo stesso [OSCURATO:SOCIETA] all’interno del passo della comparsa di costituzione in appello riportato a pag. 14 del ricorso in esame), dalla comparsa di costituzione in giudizio, che rappresentava, all’interno di un sistema di strette preclusioni caratterizzante il rito civile, la prima occasione processuale utile per prendere posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni attoree, in adempimento dell’onere stabilito dall’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. ed in funzione dell’applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ..

Il mancato assolvimento di tale onere era sufficiente a far sì che i fatti dedotti dall'attore dovessero ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ. (Cass. 9439/2022), mentre rimaneva irrilevante, in funzione dell’applicazione della norma, il tenore degli ulteriori atti difensivi della banca in grado di appello (Cass. 22461/2015) e le contestazioni ivi contenute (al cui interno, peraltro, si sosteneva , in maniera del tutto generica, che le circostanze dedotte dall’attore erano state “impugnate in comparsa”). 6.1 Il secondo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per carenza dei requisiti di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di merito, attraverso una motivazione manifestamente illogica, non ha considerato che in presenza di affidamenti di cui non erano noti i limiti non era possibile stabilire quali fossero state le rimesse ripristinatorie, con la conseguenza che tutte le rimesse dovevano ritenersi solutorie. 6.2 Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per carenza dei requisiti di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., giacché la Corte di merito, attraverso una motivazione manifestamente illogica, ha ritenuto irrilevante stabilire se fosse o meno onere della banca che eccepiva la prescrizione allegare e provare quali erano state le rimesse che avevano avuto natura solutoria; in realtà, in caso di insussistenza di un obbligo per la banca di effettuare un’indicazione in questo senso, la mancata individuazione delle rimesse solutorie da parte del C.T.U. avrebbe per ciò stesso determinato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 6.3 Il quarto motivo prospetta la nullità della sentenza impugnata, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per carenza dei requisiti di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito, con una motivazione manifestamente illogica, ha ravvisato un obbligo della banca di censurare l’omissione da parte del C.T.U. dell’individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse malgrado il consulente non avesse ricevuto alcun incarico a questo proposito. 6.4 Con il quinto mezzo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 346 e 157, comma 2, cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione di inammissibilità dell’appello incidentale, adottata in conseguenza della mancata contestazione dell’omissione, da parte del C.T.U.,dell’individuazione del carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse.

Una simile decisione viola – in tesi di parte ricorrente – il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., secondo cui la parte decade da domande o eccezioni non accolte nella sentenza appellata ove le stesse non siano riproposte tramite l’impugnazione: nessuna eccezione, infatti, era stata sollevata a tale proposito dal momento che nessuna indagine di una simile portata era stata affidata al consulente, cosicchénessuna decadenza o preclusione poteva essere ipotizzata rispetto a impugnative mai presentateper l’assenza dei presupposti che le avrebbero legittimate.

Peraltro, un’eventuale omissione concernente il contenuto della consulenza non comporterebbe una nullità relativa, rimarrebbe sottratta all’alveo di applicazione dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ. e sarebbe rilevabile d’ufficio.

7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché rivolti, tutti, a censurare la medesima constatazione della Corte di merito, sotto vari profili, sono fondati, nei termini che si vanno ad illustrare. 7.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d. l. 83/2012, conv., con modif., dalla l. 134/2012, benché non sia più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, rimane fermo il principio secondo cui i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, comma 6, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; un simile obbligo deve intendersi violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.(Cass. 22598/2018). 7.2 La Corte di merito, dopo aver dimostrato di essere a conoscenza dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24418/2010 ed aver registrato un contrastante orientamento nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’individuazione della parte onerata dell’allegazione e della prova dell’esistenza di rimesse di natura solutoria, ha rilevato che la banca, pur volendo ipotizzare una sua esenzione da alcun onere probatorio (come in effetti è, dato che grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto; Cass. 27704/2018), nel proporre appello incidentale si era comunque limitata, “sic et simpliciter, ad insistere sull’eccezione di prescrizione, senza contestare le risultanze peritali in ordine alla omessa individuazione della natura delle rimesse, se solutorie o ripristinatorie, sicché il motivo risulta[va] inammissibile, perché inidoneo a condurre alla invocata riforma” (pag. 12 della sentenza impugnata).

Si tratta, all’evidenza, di una declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale in ragione della sua genericità, a causa del mancato rispetto dei canoni stabiliti dall’art. 342 cod. proc. civ..

Un simile vizio discenderebbe – secondo i giudici distrettuali – dal fatto che l’impugnazione non aveva aggredito le risultanze peritali lamentando che il C.T.U. aveva trascurato di individuare la natura delle rimesse. 7.3 Senonché la stessa Corte di merito avevapoco prima osservato che “il correntista, in tutti i rapporti dedotti in giudizio, godeva di affidamento, per il quale, tuttavia, non venivano indicati i rispettivi limiti.

La circostanza non è mai stata contestata dalla Banca”(pag. 8).

Ora, se non viene accertato il limite dell’affidamento, logica vuole che rimanga impossibile stabilire quali rimesse abbiano carattere solutorio (perché affluite su un conto scoperto, ossia con un saldo passivo eccedente il limite dell’affidamento) e quali, invece, abbiano carattere meramente ripristinatorio, cosicché le stesse non possono che essere considerate, tutte, di natura solutoria.

Se così è, allora non si può che rilevare come la decisione impugnata non spieghi in maniera congruente e comprensibile per qual motivo e in quale maniera l’impugnazione che si doleva del mancato rilievo della prescrizione doveva essere più specifica per uniformarsi ai canoni dell’art. 342 cod. proc. civ. e condurre alla riforma della sentenza impugnata.

Né è dato comprendere perché la contestazione pretesa dovesse essere rivolta nei confronti delle omissioni di una consulenza tecnica, che, in presenza di “un affidamento, per il quale, tuttavia, non venivano indicati i rispettivi limiti”, non poteva certo compiere un accertamento di cui mancava il presupposto fondamentale, costituito dall’indicazione dell’ammontare dell’affidamento.

8. Il sesto motivo di ricorso, con il quale sono state ribadite, con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata con l’appello incidentale, le deduzioni e le richieste istruttorie già presentate in sede di merito, va dichiarato inammissibile, poiché solleva questioni che la Corte di merito non ha esaminato, ritenendole implicitamente assorbite dal rilievo della ragione più liquida di inammissibilità dell’impugnazione, sulle quali sarà eventualmente tenuto a pronunciare il giudice del rinvio (cfr. Cass., Sez.

U., 15122/2013; nello stesso senso Cass. 23558/2014, Cass. 4804/2007).

9. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo motivo e dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8450/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in R oma, L.go di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso -controricorrente – in cui è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, L.go di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente per procura speciale alle liti conferita con scrittura privata autenticata in data 7 dicembre 2018 a rogito della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], notaio in Napoli, rep. 1801. -terza intervenuta - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 771/2018 depositata il15/2/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3899/2013, accoglieva parzialmente la domanda di ripetizione di indebito pre sentata dal correntista [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui aveva intrattenuto una serie di rapporti di conto corrente, e condannava l’istituto di credito alla restituzione della somma di € 134.369,88, depurata degli interessi passivi nel senso indicato all’interno dell’elaborato peritale del 15 marzo 2011, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2018, dichiarava inammissibile l’appello incidentale presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. e accoglieva, invece, l’appello principale proposto dal Maglione, rideterminando il suo credito in complessivi € 257.723,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna del la banca al pagamento in favore dell’appellante di tale somma. La Corte di merito, in particolare, riteneva –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. mancasse di decisività, e come tale fosse inammissibile, perché la banca, essendo incontestata la circostanza che il correntista godesse di un affidamento per tutti i rapporti dedotti in giudizio, si era limitata ad insistere sull’eccezione di prescrizione, senza contestare le risultanze peritali in ordine all’omessa individuazione della natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse. 3. Per la cassazione di questasentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso lamenta, con riferimento al punto della sentenza impugnata in cui è stata ritenuta pacifica, perché non contestata, la circostanza che il correntista godesse di affidamenti in tutti i rapporti dedotti in causa, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché in realtà l’esistenza di aperture di credito era stataspecificamente contestata, come era possibile evincere dal tenore dell’appello incidentale articolato con la comparsa di costituzione in sede di impugnazione. 5. Il motivo è inammissibile, non solo perché non coglie la ratio decidendidella decisione impugnata sul punto in contestazione, ma anche perché adduce rilievi privi di decisività. La Corte di merito, dopo aver osservato “che il correntista, in tutti i rapporti dedotti in giudizio, godeva di affidamento, per il quale, tuttavia, non venivano indicatii rispettivi limiti”, ha rilevato che “la circostanza non [era] mai stata contestata dalla banca” (pag. 8 della sentenza impugnata). Il rilievo, laddove valorizza una contestazione “mai” avvenuta, intende fare riferimento non solo e non tanto alla comparsa di costituzione in appello (o agli ulteriori atti difensivi della banca), ma soprattutto ed in particolare all’unico momento processuale che assumeva rilievo a tal riguardo, costituito, a fronte di allegazioni effettuate in atto di citazione (come ha ammesso lo stesso [OSCURATO:SOCIETA] all’interno del passo della comparsa di costituzione in appello riportato a pag. 14 del ricorso in esame), dalla comparsa di costituzione in giudizio, che rappresentava, all’interno di un sistema di strette preclusioni caratterizzante il rito civile, la prima occasione processuale utile per prendere posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni attoree, in adempimento dell’onere stabilito dall’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. ed in funzione dell’applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.. Il mancato assolvimento di tale onere era sufficiente a far sì che i fatti dedotti dall'attore dovessero ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ. (Cass. 9439/2022), mentre rimaneva irrilevante, in funzione dell’applicazione della norma, il tenore degli ulteriori atti difensivi della banca in grado di appello (Cass. 22461/2015) e le contestazioni ivi contenute (al cui interno, peraltro, si sosteneva , in maniera del tutto generica, che le circostanze dedotte dall’attore erano state “impugnate in comparsa”). 6.1 Il secondo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per carenza dei requisiti di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di merito, attraverso una motivazione manifestamente illogica, non ha considerato che in presenza di affidamenti di cui non erano noti i limiti non era possibile stabilire quali fossero state le rimesse ripristinatorie, con la conseguenza che tutte le rimesse dovevano ritenersi solutorie. 6.2 Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per carenza dei requisiti di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., giacché la Corte di merito, attraverso una motivazione manifestamente illogica, ha ritenuto irrilevante stabilire se fosse o meno onere della banca che eccepiva la prescrizione allegare e provare quali erano state le rimesse che avevano avuto natura solutoria; in realtà, in caso di insussistenza di un obbligo per la banca di effettuare un’indicazione in questo senso, la mancata individuazione delle rimesse solutorie da parte del C.T.U. avrebbe per ciò stesso determinato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 6.3 Il quarto motivo prospetta la nullità della sentenza impugnata, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per carenza dei requisiti di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito, con una motivazione manifestamente illogica, ha ravvisato un obbligo della banca di censurare l’omissione da parte del C.T.U. dell’individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse malgrado il consulente non avesse ricevuto alcun incarico a questo proposito. 6.4 Con il quinto mezzo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 346 e 157, comma 2, cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione di inammissibilità dell’appello incidentale, adottata in conseguenza della mancata contestazione dell’omissione, da parte del C.T.U.,dell’individuazione del carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse. Una simile decisione viola – in tesi di parte ricorrente – il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., secondo cui la parte decade da domande o eccezioni non accolte nella sentenza appellata ove le stesse non siano riproposte tramite l’impugnazione: nessuna eccezione, infatti, era stata sollevata a tale proposito dal momento che nessuna indagine di una simile portata era stata affidata al consulente, cosicchénessuna decadenza o preclusione poteva essere ipotizzata rispetto a impugnative mai presentateper l’assenza dei presupposti che le avrebbero legittimate. Peraltro, un’eventuale omissione concernente il contenuto della consulenza non comporterebbe una nullità relativa, rimarrebbe sottratta all’alveo di applicazione dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ. e sarebbe rilevabile d’ufficio. 7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché rivolti, tutti, a censurare la medesima constatazione della Corte di merito, sotto vari profili, sono fondati, nei termini che si vanno ad illustrare. 7.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d. l. 83/2012, conv., con modif., dalla l. 134/2012, benché non sia più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, rimane fermo il principio secondo cui i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, comma 6, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; un simile obbligo deve intendersi violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.(Cass. 22598/2018). 7.2 La Corte di merito, dopo aver dimostrato di essere a conoscenza dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24418/2010 ed aver registrato un contrastante orientamento nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’individuazione della parte onerata dell’allegazione e della prova dell’esistenza di rimesse di natura solutoria, ha rilevato che la banca, pur volendo ipotizzare una sua esenzione da alcun onere probatorio (come in effetti è, dato che grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto; Cass. 27704/2018), nel proporre appello incidentale si era comunque limitata, “sic et simpliciter, ad insistere sull’eccezione di prescrizione, senza contestare le risultanze peritali in ordine alla omessa individuazione della natura delle rimesse, se solutorie o ripristinatorie, sicché il motivo risulta[va] inammissibile, perché inidoneo a condurre alla invocata riforma” (pag. 12 della sentenza impugnata). Si tratta, all’evidenza, di una declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale in ragione della sua genericità, a causa del mancato rispetto dei canoni stabiliti dall’art. 342 cod. proc. civ.. Un simile vizio discenderebbe – secondo i giudici distrettuali – dal fatto che l’impugnazione non aveva aggredito le risultanze peritali lamentando che il C.T.U. aveva trascurato di individuare la natura delle rimesse. 7.3 Senonché la stessa Corte di merito avevapoco prima osservato che “il correntista, in tutti i rapporti dedotti in giudizio, godeva di affidamento, per il quale, tuttavia, non venivano indicati i rispettivi limiti. La circostanza non è mai stata contestata dalla Banca”(pag. 8). Ora, se non viene accertato il limite dell’affidamento, logica vuole che rimanga impossibile stabilire quali rimesse abbiano carattere solutorio (perché affluite su un conto scoperto, ossia con un saldo passivo eccedente il limite dell’affidamento) e quali, invece, abbiano carattere meramente ripristinatorio, cosicché le stesse non possono che essere considerate, tutte, di natura solutoria. Se così è, allora non si può che rilevare come la decisione impugnata non spieghi in maniera congruente e comprensibile per qual motivo e in quale maniera l’impugnazione che si doleva del mancato rilievo della prescrizione doveva essere più specifica per uniformarsi ai canoni dell’art. 342 cod. proc. civ. e condurre alla riforma della sentenza impugnata. Né è dato comprendere perché la contestazione pretesa dovesse essere rivolta nei confronti delle omissioni di una consulenza tecnica, che, in presenza di “un affidamento, per il quale, tuttavia, non venivano indicati i rispettivi limiti”, non poteva certo compiere un accertamento di cui mancava il presupposto fondamentale, costituito dall’indicazione dell’ammontare dell’affidamento. 8. Il sesto motivo di ricorso, con il quale sono state ribadite, con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata con l’appello incidentale, le deduzioni e le richieste istruttorie già presentate in sede di merito, va dichiarato inammissibile, poiché solleva questioni che la Corte di merito non ha esaminato, ritenendole implicitamente assorbite dal rilievo della ragione più liquida di inammissibilità dell’impugnazione, sulle quali sarà eventualmente tenuto a pronunciare il giudice del rinvio (cfr. Cass., Sez. U., 15122/2013; nello stesso senso Cass. 23558/2014, Cass. 4804/2007). 9. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo motivo e dichia
Sentenza Cassazione n. 34694/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris