CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13180/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e, in particolare, la mancanza degli estremi dei reati di cui agli artt. 56 e 629 c.p. per [OSCURATO:PERSONA] e la non configurabilità del tentativo di estorsione in capo a [OSCURATO:PERSONA], sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; il dedotto travisamento della prova, quanto al giudizio di responsabilità del Romano, non sussiste (trattandosi semmai dell'interpretazione fornita dalla sentenza delle dichiarazioni del teste, sulla scorta di una lettura coordinata di due periodi che non impone la spiegazione che fornisce il ricorrente) e, in ogni caso, non ha portata decisiva rispetto all'intero impianto motivazionale, considerate nel loro complesso le dichiarazioni rese dalla persona offesa e la portata intimidatoria delle visite effettuate presso il domicilio di quest'ultima, che attestano - in correlazione al contesto parentale dei pregressi rapporti di usura e delle intimazioni al pagamento dei debiti così assunti - il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di tentata estorsione aggravata; anche per la posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello (pag. 7) ha valutato complessivamente i risultati probatori che attestano la perfetta conoscenza, da parte del ricorrente, dell'attività illecita svolta dal suocero [OSCURATO:PERSONA] (attraverso l'esame di altre analoghe imputazioni, per le quali l'imputato è stato prosciolto solo per l'intervenuta prescrizione dei relativi reati), avendo assicurato la disponibilità a recarsi a casa della persona offesa con una mazza da baseball, al fine di intimidirla; né è possibile ritenere che vi sia stata una desistenza dell'imputato, in considerazione del fatto che questi è rimasto al fianco del suocero mentre costui malmenava la vittima; che rispetto alla puntuale motivazione così illustrata, i motivi di ricorso evidenziano il difetto del necessario carattere della specificità, risultando soltanto apparenti poiché non assolvono alla funzione tipica della critica argomentata della sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere tens