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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46506/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari episodi di furto in abitazione, nonché alla contravvenzione punita dall'art. 707 cod. pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio; (// Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari episodi di furto in abitazione, nonché alla contravvenzione punita dall'art. 707 cod. pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio; (// Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 46506/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris