CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di bancarotta semplice; Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice, oltre ad essere versato in fatto e manifestamente infondato, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che è manifestamente infondato il motivo che deduce violazione dell'art. 69 cod. pen., giacchè le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso