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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 23630/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28750-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati nella cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA]) S.P.A. -intimata - avverso la sentenza n. 1903/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1903/2020 la Corte di Appello di Firenze rigettava gli appelli riuniti, proposti separatamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, che, in accoglimento della domanda spiegata da Cassa di Risparmio di Firenze (oggi, [OSCURATO:PERSONA]) Spa, aveva accertato la simulazione assoluta, e conseguentemente dichiarato la nullità, del contratto con il quale il Carminati aveva trasferito alla Piccini la proprietà di un immobile, sul presupposto che l’operazione fosse stata preordinata alla sottrazione del cespite alla garanzia dell’istituto di credito attore.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con sentenza n. 1903/2020 la Corte di Appello di Firenze rigettava gli appelli riuniti, proposti separatamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, che, in accoglimento della domanda spiegata da Cassa di Risparmio di Firenze (oggi, [OSCURATO:PERSONA]) Spa, aveva accertato la simulazione assoluta, e conseguentemente dichiarato la nullità, del contratto con il quale il Carminati aveva trasferito alla Piccini la proprietà di un immobile, sul presupposto che l’operazione fosse stata preordinata alla sottrazione del cespite alla garanzia dell’istituto di credito attore.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Con il primo di essi, i ricorrenti si dolgono del mancato accoglimento dell’istanza di esibizione degli estratti del conto corrente della Piccinni, che, a loro avviso, avrebbe consentito di dimostrare l’effettivo versamento del corrispettivo previsto per il trasferimento immobiliare di cui è causa.

In particolare, detta istanza avrebbe consentito di dimostrare che l’accredito della somma di € 200.000 ricevuto dal Carmignati sul suo conto corrente a nome di tale “[OSCURATO:PERSONA]” proveniva, in realtà, dal conto corrente della Piccini, essendo l’indicazione di un diverso cognome della parte disponente frutto di un mero errore materiale della banca.

Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione, da parte del giudice di merito, della documentazione da essi versata in atti del relativo giudizio, la quale –a loro avviso– avrebbe dimostrato che, in realtà, il prezzo de lla compravendita era stato saldato dalla Piccini.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello, condividendo la valutazione del giudice di prime cure, ha ritenuto che non fosse stato provato il pagamento di parte del prezzo pattuito per l’operazione di cui è causa, pari a complessivi €

610.000. In particolare, secondo la Corte distrettuale non sarebbe stato dimostrato il saldo di € 330.000, somma per la quale la parte venditrice aveva rilasciato quietanza in atto di vendita (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto, sempre secondo la Corte di Appello, due assegni circolari, con relative distinte di emissione in data 9.6.2006, per l’importo complessivo di € 88.000, nonché n. 7 matrici di assegni circolari in pari data per ulteriori € 70.000, ma dal conto corrente del Carmignani risulterebbe soltanto il versamento di assegni circolari per la minor somma di € 40.000, peraltro in data 14.6.2006 e quindi dopo il rogito e senza alcun apparente collegamento con il prezzo dello stesso, per il quale il Carmignani aveva rilasciato quietanza direttamente in atto di vendita (cfr. pag. 4 della sentenza).

A tali considerazioni la Corte di merito aggiunge, poi, l’ulteriore affermazione secondo cui le distinte di emissione degli assegni circolari del 9.6.2006 non sarebbe sufficiente a dimostrare l’incasso della somma in essi portata.

La duplice ratio decidendi emergente dalla motivazione della Corte distrettuale, si articola da un lato nel rilievo della mancata corrispondenza tra i versamenti documentati dalla Piccini, gli incassi ricevuti dal Carmignati e l’importo indicato in atto di vendita; e, dall’altro lato, nella considerazione che, comunque, l’emissione di un assegno circolare non vale a dimostrare il pagamento della somma in esso portata.

Nessuno di tali profili è attinto dalle censure in esame.

La prima, infatti, si concentra sul mancato accoglimento dell’ordine di esibizione, e dunque da un lato non si confronta con la duplice considerazione della Corte di Appello, e dall’altro non tiene conto del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizioneè discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. del 08/10/2021, Rv.662416).

La seconda, invece, non considera che il giudice di merito ha esaminato in dettaglio i documenti allegati dagli odierni ricorrenti, ritenendoli – a ragione – insufficienti ai fini della prova del pagamento del corrispettivo della compravendita oggetto di causa; anche sotto tale profilo, merita infatti di essere ribadito il principio secondo cui “In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 30/05/2005, Rv. 580177).

Prova, questa, che non si limita alla semplice dimostrazione dell’uscita del denaro dal conto corrente del solvens, ma implica l’ulteriore “… prova dell'effettivo incasso, cioè della non fittizietà del pagamento” (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 12955 d el 09/06/2014, non massimata, in motivazione)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28750-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati nella cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA]) S.P.A. -intimata - avverso la sentenza n. 1903/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1903/2020 la Corte di Appello di Firenze rigettava gli appelli riuniti, proposti separatamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, che, in accoglimento della domanda spiegata da Cassa di Risparmio di Firenze (oggi, [OSCURATO:PERSONA]) Spa, aveva accertato la simulazione assoluta, e conseguentemente dichiarato la nullità, del contratto con il quale il Carminati aveva trasferito alla Piccini la proprietà di un immobile, sul presupposto che l’operazione fosse stata preordinata alla sottrazione del cespite alla garanzia dell’istituto di credito attore. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 1903/2020 la Corte di Appello di Firenze rigettava gli appelli riuniti, proposti separatamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, che, in accoglimento della domanda spiegata da Cassa di Risparmio di Firenze (oggi, [OSCURATO:PERSONA]) Spa, aveva accertato la simulazione assoluta, e conseguentemente dichiarato la nullità, del contratto con il quale il Carminati aveva trasferito alla Piccini la proprietà di un immobile, sul presupposto che l’operazione fosse stata preordinata alla sottrazione del cespite alla garanzia dell’istituto di credito attore. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, i ricorrenti si dolgono del mancato accoglimento dell’istanza di esibizione degli estratti del conto corrente della Piccinni, che, a loro avviso, avrebbe consentito di dimostrare l’effettivo versamento del corrispettivo previsto per il trasferimento immobiliare di cui è causa. In particolare, detta istanza avrebbe consentito di dimostrare che l’accredito della somma di € 200.000 ricevuto dal Carmignati sul suo conto corrente a nome di tale “[OSCURATO:PERSONA]” proveniva, in realtà, dal conto corrente della Piccini, essendo l’indicazione di un diverso cognome della parte disponente frutto di un mero errore materiale della banca. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione, da parte del giudice di merito, della documentazione da essi versata in atti del relativo giudizio, la quale –a loro avviso– avrebbe dimostrato che, in realtà, il prezzo de lla compravendita era stato saldato dalla Piccini. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello, condividendo la valutazione del giudice di prime cure, ha ritenuto che non fosse stato provato il pagamento di parte del prezzo pattuito per l’operazione di cui è causa, pari a complessivi € 610.000. In particolare, secondo la Corte distrettuale non sarebbe stato dimostrato il saldo di € 330.000, somma per la quale la parte venditrice aveva rilasciato quietanza in atto di vendita (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto, sempre secondo la Corte di Appello, due assegni circolari, con relative distinte di emissione in data 9.6.2006, per l’importo complessivo di € 88.000, nonché n. 7 matrici di assegni circolari in pari data per ulteriori € 70.000, ma dal conto corrente del Carmignani risulterebbe soltanto il versamento di assegni circolari per la minor somma di € 40.000, peraltro in data 14.6.2006 e quindi dopo il rogito e senza alcun apparente collegamento con il prezzo dello stesso, per il quale il Carmignani aveva rilasciato quietanza direttamente in atto di vendita (cfr. pag. 4 della sentenza). A tali considerazioni la Corte di merito aggiunge, poi, l’ulteriore affermazione secondo cui le distinte di emissione degli assegni circolari del 9.6.2006 non sarebbe sufficiente a dimostrare l’incasso della somma in essi portata. La duplice ratio decidendi emergente dalla motivazione della Corte distrettuale, si articola da un lato nel rilievo della mancata corrispondenza tra i versamenti documentati dalla Piccini, gli incassi ricevuti dal Carmignati e l’importo indicato in atto di vendita; e, dall’altro lato, nella considerazione che, comunque, l’emissione di un assegno circolare non vale a dimostrare il pagamento della somma in esso portata. Nessuno di tali profili è attinto dalle censure in esame. La prima, infatti, si concentra sul mancato accoglimento dell’ordine di esibizione, e dunque da un lato non si confronta con la duplice considerazione della Corte di Appello, e dall’altro non tiene conto del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizioneè discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. del 08/10/2021, Rv.662416). La seconda, invece, non considera che il giudice di merito ha esaminato in dettaglio i documenti allegati dagli odierni ricorrenti, ritenendoli – a ragione – insufficienti ai fini della prova del pagamento del corrispettivo della compravendita oggetto di causa; anche sotto tale profilo, merita infatti di essere ribadito il principio secondo cui “In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 30/05/2005, Rv. 580177). Prova, questa, che non si limita alla semplice dimostrazione dell’uscita del denaro dal conto corrente del solvens, ma implica l’ulteriore “… prova dell'effettivo incasso, cioè della non fittizietà del pagamento” (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 12955 d el 09/06/2014, non massimata, in motivazione)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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