CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 18190/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 186 , presso lo studio de ll ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al controricorso -controricorrente - N. 18190/21R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1131 /2021 , depositata il19.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata”del 18.4.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte del P.G. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Vicenza, in relazione al precetto notificatole in data 25.3.2016 da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito, anche solo CasarinAssicurazioni), per l’importo di € 577.172,20, per capitale ed interessi, oltre ulteriori accessori, e ciò in forza di sentenza della Corte d’appellodi Trieste n. 120/2016. Dedusse l’opponente di aver pagato l’importo di € 296.025,11 a titolo di indennità di fine mandato, ma di null’altro dovere per tale titolo, avendo applicato la ritenuta d’acconto e non essendo dovuti gli interessi moratori per come richiesti. L’adito Tribunale, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], annullò il precetto opposto, condannando la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96 c.p.c. L’intimante propose gravame, che venne però rigettato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza del 19.4.2021. Nel confermare la prima decisione, la Corte venetaosservò in particolare che gli interessi da applicare sulla sorte capitale liquidata dalla Cortegiuliana non potevano individuarsi né in quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2002, né in quelli di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., bensì negli ordinari interessi legali previsti dal comma 1 di quest’ultima disposizione ; che l’erogazione dell’indennità di fine mandato non costituisce reddito d’impresa, ma N. 18190/21R.G. reddito da lavoro autonomo, ed è quindi soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600/1973, e che, riguardo a quella maturata prima del 31.12.2003, l’appellante non aveva fornito la prova, a suo carico, che i relativi importi erano stati esclusi dal calcolo del reddito d’impresa; infine, che l’intimazione del precetto, per come operata, risultava effettivamente temeraria. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione del 2003 in collegamento con l’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 (TUIR), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Deduce la ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 1753 c.c., agli agenti di assicurazione si applica il citato Accordo, il cui art. 34 prevede che le indennità di risoluzione devono essere pagate dalle Compagnie assicurative senza ritenuta d’acconto; inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che, ai sensi dell’art. 17, lett. d), TUIR, per i redditi derivanti dalla cessazione del rapporto di agenzia, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata, mediante opzione da esercitarsi in seno alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la percezione. Pertanto, la scelta operata da [OSCURATO:SOCIETA], in proposito, avrebbe privato essa ricorrente della possibilità di eserc itare l’opzione in discorso. N. 18190/21R.G. 1.2 – Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si assume l’erroneità dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui unico soggetto legittimato a dolersi del mancato versamento delle somme trattenute a titolo di ritenuta d’acconto sarebbe l’Erario, tanto più che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai dedotto di aver versato le somme relative, ma solo che avrebbe provveduto a farlo, senza fornirela relativa prova. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1282 e 1284 c.c. e del d.lgs. n. 231/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si deduce l’erroneità della decisione impugnata laddove la Corte veneta ha ritenuto di non poter eterointegrare il titolo azionato con il disposto normativo, giacché gli interessi di mora sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento. 1.4 –Con il quarto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene la ricorrente che l’erroneità delle statuizionisulla tassazione separata e sulla misura degli interessi determini l’erroneità della condanna per lite temeraria. 2.1 – Il primo motivo è in fondato, in quanto coperto dal giudicato esterno di Cass. n. 17402/2022, resa all’esito della controversia sul titolo azionato col precetto oggetto del presente giudizio (Corte d’appello di Trieste, n. 120/2016), la cui sussistenza questa Corte può autonomamente verificare, trattandosi di suoi propri precedenti. In particolare, al punto8.3 della motivazione della cit ata pronuncia, è stabilito quanto segue: “le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite tanto dalle persone fisiche, quanto, come nel caso in esame, N. 18190/21R.G. dalle società di persone, compresi gli acconti, non concorrono, come espressamente stabilito dall'art. 56, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla formazione del reddito d'impresa, mentre, per espressa previsione dell'art. 53, comma 2, lett. e) del d.P.R. n. 917 cit., sono considerate a tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo, con la conseguenza che, sia nell'uno che nell'altro caso, sono assoggettati alla ritenuta nella misura prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, pari, come quella operata dalla società convenuta, al 20%”. Con detta statuizione, pertanto, questa Corte ha rigettato il quarto motivo in quel caso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], che poneva la medesima questione qui in esame. Ne discende che, a prescindere dalla prospettata interazione tra l’Accordo del 2003 e la normativa fiscale, è fuori discussione che le somme per cui è qui processo siano state correttamente valutate dalla debitrice come soggette a ritenuta di acconto. E tanto basta. 3.1 –Il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili. La Corte territoriale ha negato la rilevanza della questione dell’effettivo versamento delle somme trattenute per ritenuta di acconto, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], perché unico soggetto deputato a dolersi di ciò sarebbe l’Erario (ciò, a parte la questione della pur rilevata tardività dell’eccezione). In proposito, la ricorrente si limita ad affermare che il giudice d’appello non avrebbe compreso la questione, ma in realtà è proprio la ricorrente a non aver colto, sul punto, la ratio decidendi dell’impugnata sentenza . Infatti, l’affermazione della Corte venetacirca la legittimazione alla doglianza relativa al N. 18190/21R.G. mancato versamento delle somme trattenute a titolo di ritenuta di accontonon è stata affatto censurata dalla ricorrente, sicché il mezzo è inammissibile già per tale ragione. 3.2.1– Il motivo in esame è però inammissibile anche per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., difettando l’esposizione di alcune informazioni essenziali ai fini del decidere. 3.2.2 – Occorre in proposito premettere che, già sul piano teorico, non può escludersiche un creditore possa legittimamente contestare l’assoggettamento a ritenuta di acconto- da parte del pr oprio debitore - di una determinata somma di cui è creditore, non essendo affatto indifferente la sorte degli adempimenti eseguiti (o da eseguire) nei confronti dell’Erario da parte del debitore stesso, ove quest’ultimo rivestail ruolo di sostituto d’imposta. Ciò perché l’art. 35 d.P.R. n. 602/1973 prevede la solidarietà tra sostituto d’imposta e sostituito ed è quindi intuitivo che quest’ultimo ben p ossa interess arsi all’esattezza di detti adempimenti, perché l’inosservanza degli obblighi da parte del sostituto potrebbe anche comportare delle conseguenze a suo carico , sul piano fiscale : l’Agenzia delle Entrate, infatti, ben potrebbe agire anche nei suoi confronti per il recupero delle somme trattenutedal sostituto , in caso di mancato versamento. Correlativamente, il mancato effettivo versamento delle somme stesse da parte del sostituto potrebbe non avere quella valenza estintiva dell’obbligazione in parte qua- come invece sostenuto, nel caso che occupa, dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] - non essendo affatto sufficiente l a mera dichiarazione d ’ intenti eventualmente resa al proprio creditore dal sostituto d’imposta. N. 18190/21R.G. Infatti, questa Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che “in tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del d.p.r. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute” (Cass., Sez. Un., n. 10378/2019). Pertanto, la solidarietà tra sostituto d’imposta e sostituito può operaresolo se il debitore, su una determinata somma da assoggettare a tassazione, non abbia operato le ritenute, id est, non le abbia dichiarate nel Mod. 770/S dell’anno di riferimento; alcontrario, se ciò sia invece avvenuto, il sostituito è liberato dalla relativa obbligazione nei confronti dell’Erario, a prescindere dall’effettivo versamento. Intal caso, qualora il sostituto, dopo aver operato le ritenute, non le abbia versate al fisco, quest’ultimo potrà agire per il recupero soltanto nei suoi confronti, non anche nei confronti del sostituito. 3.2.3 – Ciò posto , il mezzo in esame è dunque inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché con esso la ricorrente si sofferma sulla pretesa mancata dimostrazione del versamento delle sommeal fisco, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], senza però specificare l’elemento decisivo, ossia se [OSCURATO:SOCIETA] si fosse meramente limitata ad affermare di considerare le somme in questione come soggette a ritenuta di acconto(cioè, se si fosse limitata a comunicare alla Casarinun simile intendimento), oppure se invece le avesse effettivamente in tal guisa comunicate al fisco (nell’ambito del Mod. 770/S), seppur, in ipotesi, mancando di effettuare il versamento del dichiarato: solo nel primo caso la questione avrebbe potuto ritenersi rilevante e decisiva per l’esito del presente N. 18190/21R.G. giudizio, giacché, in caso contrario, il mero mancato versamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe da considerare irrilevante per la CasarinAssicurazioni, in quanto unico soggetto a potersi dolere di ciò sarebbe l’Agenzia delle Entrate, come appunto affermato dalla Corte veneta. Il deficit espositivo segna, dunque, l’inammissibilità del mezzoanche per tal verso, giacché questa Corte non è stata messa in condizione di verificare, dalla mera lettura del ricorso, la decisività della censura. 4.1 –Il terzo motivo è palesemente infondato. Infatti, contrariamente all’assunto della ricorrente, se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi liquidati, come nella specie, occorre necessariamente far riferimento al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. (Cass. n. 22457/2017). Deve poi aggiungersi che non risultano neppure specificamente censurati gli argomenti spesi dalla Corte d’appelloper escludere l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., nonché del d.lgs. n. 231/2002, anche per questioni di diritto intertemporale (in proposito, non può ritenersi sufficiente quanto esposto, anche con una certa genericità, in memoria, attesa la funzione meramente illustrativa -e mai anche integrativa o suppletiva - di difese già ritualmente sviluppate nei precedenti atti del giudizio di legittimità). 5.1 – Il quarto motivo , infine, è in ammissibi le in quanto costituisce un “ non - motivo”. Con esso, infatti, si invoca la cassazione del capo della sentenza impugnata concernente la condanna comminata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in danno della ricorrente, per effetto della ritenuta fondatezza N. 18190/21R.G. dei precedenti motivi di ricorso, già esaminati, senza tuttavia denunciare specifici vizi da cui – in ipotesi – sarebbe affetta la relativa decisione e per di più invocando giurisprudenza non pertinente, in quanto afferente al disposto dell’art. 96, comma 2, c.p.c. In realtà, un simile mezzo, per come strutturato (ossia, perché manchevole di indicazione di vizi intrinseci della relativa decisione), non ha ragion d’essere, perché –qualora uno o più tra i precedenti motivi esaminati fossero stati fondati –gli effetti della cassazione si sarebbero inevit abilmente propagati anche sul capo di condanna per lite temeraria, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c.Ne discende l’inammissibilità della censura. 6.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 18190/21R.G. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe