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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 28982/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28601/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to VITTORIO MAZZAche la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - e Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), elett.te do- miciliatain ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che,unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avversola sentenza n. 70/2020 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentenza resa in data 8/1/2020, la Corte d’appello di Bologna, pronunciando sugli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] ia s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ha pronun- ciatola risoluzione del contratto di leasing di un macchinario industriale conclusotra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di utilizzatrice), [OSCURATO:SOCIETA]. (inqualità di concedente) e Si camion s.r.l. (in qualità di fornitore) per inadempimento di quest’ultima, con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento del danno; conla medesima decisione, la corte d’appello ha evidenziato l’in- fondatezzadella domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale produttore (o impor- tatore)del macchinario concesso in leasing ; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, tra le restantistatuizioni, ha rilevato come l’inadempiment o della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse rimasto comprovato dagli esiti dell’indagine tecnica con- dottanel corso giudizio, dalla quale era emersa l’effettività dei vizi tem- pestivamentedenunciati dalla Nalin; quantoalla domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r .l. nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il giudice d’appello ha evi- denziatola correttezza della decisione del primo giudice che ne aveva rilevata l’intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell’art. 1495 c.c.; avversola sentenza d’appe llo, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso proponendo, sua volta, ri- corsoincidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; laRenault [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. resiste con controricorso; laS.[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese in questa sede; laSicamion s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con atto successivamente pervenuto presso la Cancelleria della Cortedi cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunciare alla proposizione del quarto motivo d’impugnazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); laVolvo [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di accettazione alla rinunciadella [OSCURATO:SOCIETA].; consideratoche con il primo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente omesso di ri levare l’intervenuta prescrizione dell’azione di risoluzione esercitata dalla Nalin, avendo quest’ultima trascurato di inoltrarela denuncia dei vizi contestat i in questa sede entro i termini previstidalla legge; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia specificamente indicatole fonti probatorie d a lle quali ha tratto la conseguenza dell’av- venuta tempestiva interruzione del termine di prescrizione da parte della Nalin, avendo quest’ultima ripetutamente denunciato i vizi del bene concesso le in leasing entro l’anno dalla consegna ex art. 1495 c.c.; datale premessa, deriva che l’odierna censura, nella misura in cui intende ridiscutere il significato degli elementi probatori utilizzati dal giudicedi merito, deve rite nersi inammissibile ; alriguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazioneconferisce al giudice di legittimità, non già il potere di rie- saminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex pluri- mis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01; Sez.5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709); ciòposto, è appena il caso di evidenziare come le considerazioni cheil giudice d’appello ha elaborato nell’esercizio della discrezional ità valutativaad esso spettante siano avvenute nel pieno rispetto dei ca- nonidi correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’ar- gomentazione, in forme immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, cometali, del tutto idonee a sottrarsi a lle censure in questa sede illu- stratedalla ricorrente; conil secondo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per averela corte territoriale dettato una motivazione meramente appa- rentein relazione al punto concernente la dedotta decadenza della Na- lindall’azione di risoluzione del contratto di leasing , avendo l’utilizza- trice concretamente accettato i l macchinario industriale alla stessa consegnatoe avendone fatto uso regolarmente, in tal modo manife- standola propria volontà di rinunciare ad ogni contestazione in ordine aivizi della cosa consegnata; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, at traverso la proposizione della censura inesame, la società ricorrente si sia dol uta del carattere meramente apparentedella motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione al punto concernente la dedotta decadenza della Nalin dall’azione di Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri risoluzione del contratto , per avere la stessa fatto uso regolarmente delbene, manifestando in questo modo la propria volontà di rinunciare aogni contestazione circa i vizi della cosa consegnata ; sulpunto, t uttavia, la corte territoriale, al di là di ogni a ltra consi- derazione, ha espressamente sottolineato come “ l’uso del bene non rilevaai fini della risoluzione del contratto ” (cfr. folio 6, ultimo capo- verso); taleratio decidendi ( al di là del suo carattere laconic o o lapidari o ) deveritenersi tale da individuare con sufficiente precisione la ragione per cui il giudice di merito ha escluso la possibilità di far luogo alla risoluzionedel contratto (l’ irrilevanza , per l’appunto, dell’uso del bene aifini della risoluzione del contratto); afronte di tale motivazione, piuttosto che invocare il carattere me- ramenteapparente de l discorso giustificativo della corte territoriale (in violazione dell’art. 132 c.p.c. ) , la società ricorrente avrebbe dovuto contestarela correttezza della decisione assunta ‘ nel mer ito ’ , ossia per avereil giudice d’appello (in tesi) erroneamente omesso di dare rilievo all’usodel bene come espressione della volontà abdicativa della parte o,quantomeno, per aver erroneamente applicato i canoni legali di in- terpretazione negoziale nell ’interpretazione della volontà abdicativa dellaparte; lamancata proposizione di contestazioni avanzate nei termini indi- cativale pertanto a consolidare l’infondatezza della contestazione sulla dedottaapparenza della motivazione, per avere la corte terri toriale co- munquemotivato la questione escludendo alcuna rilevanza, ai fini della risoluzionedel contratto, dell’uso del bene da parte dell’utilizzatrice ; con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per vi olazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri averela corte territoriale dettato una motivazione meramente appa- rentein relazione al punto concernente la dedotta improponibilità della domandadi risoluzione proposta dalla Nalin per la presenza di un patto limitativodella garanzia intervenuto tra le parti avente oggetto l’esclu- sionedel rimedio risolutorio in caso di vizi del bene; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso incui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sen- tenza(nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisionesenza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incong rui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intes- sutadi argomentaz ioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della mot ivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01);Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo taleda permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il per- corso logico, avendo la corte d’appello espressamente evidenziato la ragione per cui dovesse e scludersi nella specie l’operatività del patto limitativodella garanzia intervenuto tra le parti, avendo rilevato come dettaoperatività fosse condizionata all’adempimento, da parte del ven- ditore,dell’obbligo “di provvedere alla sostituzione del material e difet- toso,cosa che nel caso di specie non è stata neppure proposta”, do- vendosi“inoltre rilevare che una tale limitazione può operare per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non per quelli occulti emersi dopol’acquisto che pregiudicano la d estinazione d’uso del mezzo, per ilprincipio della buona fede nei rapporti contrattuali” (v. folio 7) ; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesseè pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a so ttrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conil quarto motivo, la ricorrente principale si duole della nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 180, co. 2, c.p.c. nella formulazioneintrodotta dal d.l. n. 432/95 (in r elazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tardività della sollevazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’eccezione concernente la decadenza o prescrizione dell’azionedi manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per i vizi del bene concesso in leasing alla Nalin, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.rispettato, per la sollevazione di tale eccezione, il termine peren- Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri torio(sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) concesso dal giudice di primo grado i n ottem- peranza all’art. 180, co. 2, c.p.c. nella formulazione illo tempore vi- gente; l’avvenutarinuncia della società ricorrente alla proposizione di tale motivo,e la corrispondente accettazione espressa da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Renau lt [OSCURATO:SOCIETA].) , impon gono di di- chiararel’inammissibilità del motivo per la sopravvenuta carenza di in- teressedella società ricorrente alla relativa decisione ; conl’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo contro- verso(in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la documentazione, analiticamente richiamatacon il proprio ricorso incidentale, dalla quale era eme rsa una diversae maggiore entità del danno subito rispetto a quello liquidato inproprio favore dal giudice d’appello; ilmotivo è inammissibile; osserva il C ollegio come, al caso di specie (relativo all’impugna- zionedi una sentenza pubblicata dopo la dat a del 11/9/12), trovi ap- plicazioneil nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivament e limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fraaffermazioni inconc iliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso chel'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abb ia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna do- glianza del la ricorrente incidentale deve ritenersi inammissibile, sic- comediretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360n. 5 cit., bens ì la congruità del complessivo risultato della valuta- zioneoperata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero mate- rialeprobatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato inmodo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso gi ustifica- tivo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senzaincorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unica- menterilevanti in questa sede ; sulla base di tali premesse, rilevata, l’inammissibilità del primo e delquar to motivo del ricorso principale, l’infondatezza del secondo e Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delterzo, e l’inammissibilità del ricorso incidentale, dev’essere pronun- ciato il rigetto del ricorso principale e dichiarata l’inammissibilità del ricorsoincidentale; la reciprocità della soccombenza tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Nalin giustificano l’integrale compensazione, tra le stesse parti, delle spese delpresente giudizio di legittimità; l’intervenutarinuncia della [OSCURATO:SOCIETA]. e la corrispondente ac- cettazione del la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) valgono a giustificare l’integrale compensazione, tra le stesse parti,delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

Rigettail ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale.Dichiara integralmente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28601/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to VITTORIO MAZZAche la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - e Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), elett.te do- miciliatain ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che,unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avversola sentenza n. 70/2020 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentenza resa in data 8/1/2020, la Corte d’appello di Bologna, pronunciando sugli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] ia s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ha pronun- ciatola risoluzione del contratto di leasing di un macchinario industriale conclusotra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di utilizzatrice), [OSCURATO:SOCIETA]. (inqualità di concedente) e Si camion s.r.l. (in qualità di fornitore) per inadempimento di quest’ultima, con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento del danno; conla medesima decisione, la corte d’appello ha evidenziato l’in- fondatezzadella domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale produttore (o impor- tatore)del macchinario concesso in leasing ; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, tra le restantistatuizioni, ha rilevato come l’inadempiment o della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse rimasto comprovato dagli esiti dell’indagine tecnica con- dottanel corso giudizio, dalla quale era emersa l’effettività dei vizi tem- pestivamentedenunciati dalla Nalin; quantoalla domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r .l. nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il giudice d’appello ha evi- denziatola correttezza della decisione del primo giudice che ne aveva rilevata l’intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell’art. 1495 c.c.; avversola sentenza d’appe llo, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso proponendo, sua volta, ri- corsoincidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; laRenault [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. resiste con controricorso; laS.[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese in questa sede; laSicamion s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con atto successivamente pervenuto presso la Cancelleria della Cortedi cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunciare alla proposizione del quarto motivo d’impugnazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); laVolvo [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di accettazione alla rinunciadella [OSCURATO:SOCIETA].; consideratoche con il primo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente omesso di ri levare l’intervenuta prescrizione dell’azione di risoluzione esercitata dalla Nalin, avendo quest’ultima trascurato di inoltrarela denuncia dei vizi contestat i in questa sede entro i termini previstidalla legge; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia specificamente indicatole fonti probatorie d a lle quali ha tratto la conseguenza dell’av- venuta tempestiva interruzione del termine di prescrizione da parte della Nalin, avendo quest’ultima ripetutamente denunciato i vizi del bene concesso le in leasing entro l’anno dalla consegna ex art. 1495 c.c.; datale premessa, deriva che l’odierna censura, nella misura in cui intende ridiscutere il significato degli elementi probatori utilizzati dal giudicedi merito, deve rite nersi inammissibile ; alriguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazioneconferisce al giudice di legittimità, non già il potere di rie- saminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex pluri- mis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01; Sez.5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709); ciòposto, è appena il caso di evidenziare come le considerazioni cheil giudice d’appello ha elaborato nell’esercizio della discrezional ità valutativaad esso spettante siano avvenute nel pieno rispetto dei ca- nonidi correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’ar- gomentazione, in forme immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, cometali, del tutto idonee a sottrarsi a lle censure in questa sede illu- stratedalla ricorrente; conil secondo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per averela corte territoriale dettato una motivazione meramente appa- rentein relazione al punto concernente la dedotta decadenza della Na- lindall’azione di risoluzione del contratto di leasing , avendo l’utilizza- trice concretamente accettato i l macchinario industriale alla stessa consegnatoe avendone fatto uso regolarmente, in tal modo manife- standola propria volontà di rinunciare ad ogni contestazione in ordine aivizi della cosa consegnata; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, at traverso la proposizione della censura inesame, la società ricorrente si sia dol uta del carattere meramente apparentedella motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione al punto concernente la dedotta decadenza della Nalin dall’azione di Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri risoluzione del contratto , per avere la stessa fatto uso regolarmente delbene, manifestando in questo modo la propria volontà di rinunciare aogni contestazione circa i vizi della cosa consegnata ; sulpunto, t uttavia, la corte territoriale, al di là di ogni a ltra consi- derazione, ha espressamente sottolineato come “ l’uso del bene non rilevaai fini della risoluzione del contratto ” (cfr. folio 6, ultimo capo- verso); taleratio decidendi ( al di là del suo carattere laconic o o lapidari o ) deveritenersi tale da individuare con sufficiente precisione la ragione per cui il giudice di merito ha escluso la possibilità di far luogo alla risoluzionedel contratto (l’ irrilevanza , per l’appunto, dell’uso del bene aifini della risoluzione del contratto); afronte di tale motivazione, piuttosto che invocare il carattere me- ramenteapparente de l discorso giustificativo della corte territoriale (in violazione dell’art. 132 c.p.c. ) , la società ricorrente avrebbe dovuto contestarela correttezza della decisione assunta ‘ nel mer ito ’ , ossia per avereil giudice d’appello (in tesi) erroneamente omesso di dare rilievo all’usodel bene come espressione della volontà abdicativa della parte o,quantomeno, per aver erroneamente applicato i canoni legali di in- terpretazione negoziale nell ’interpretazione della volontà abdicativa dellaparte; lamancata proposizione di contestazioni avanzate nei termini indi- cativale pertanto a consolidare l’infondatezza della contestazione sulla dedottaapparenza della motivazione, per avere la corte terri toriale co- munquemotivato la questione escludendo alcuna rilevanza, ai fini della risoluzionedel contratto, dell’uso del bene da parte dell’utilizzatrice ; con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per vi olazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri averela corte territoriale dettato una motivazione meramente appa- rentein relazione al punto concernente la dedotta improponibilità della domandadi risoluzione proposta dalla Nalin per la presenza di un patto limitativodella garanzia intervenuto tra le parti avente oggetto l’esclu- sionedel rimedio risolutorio in caso di vizi del bene; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso incui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sen- tenza(nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisionesenza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incong rui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intes- sutadi argomentaz ioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della mot ivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01);Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo taleda permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il per- corso logico, avendo la corte d’appello espressamente evidenziato la ragione per cui dovesse e scludersi nella specie l’operatività del patto limitativodella garanzia intervenuto tra le parti, avendo rilevato come dettaoperatività fosse condizionata all’adempimento, da parte del ven- ditore,dell’obbligo “di provvedere alla sostituzione del material e difet- toso,cosa che nel caso di specie non è stata neppure proposta”, do- vendosi“inoltre rilevare che una tale limitazione può operare per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non per quelli occulti emersi dopol’acquisto che pregiudicano la d estinazione d’uso del mezzo, per ilprincipio della buona fede nei rapporti contrattuali” (v. folio 7) ; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesseè pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a so ttrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conil quarto motivo, la ricorrente principale si duole della nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 180, co. 2, c.p.c. nella formulazioneintrodotta dal d.l. n. 432/95 (in r elazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tardività della sollevazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’eccezione concernente la decadenza o prescrizione dell’azionedi manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per i vizi del bene concesso in leasing alla Nalin, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.rispettato, per la sollevazione di tale eccezione, il termine peren- Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri torio(sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) concesso dal giudice di primo grado i n ottem- peranza all’art. 180, co. 2, c.p.c. nella formulazione illo tempore vi- gente; l’avvenutarinuncia della società ricorrente alla proposizione di tale motivo,e la corrispondente accettazione espressa da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Renau lt [OSCURATO:SOCIETA].) , impon gono di di- chiararel’inammissibilità del motivo per la sopravvenuta carenza di in- teressedella società ricorrente alla relativa decisione ; conl’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo contro- verso(in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la documentazione, analiticamente richiamatacon il proprio ricorso incidentale, dalla quale era eme rsa una diversae maggiore entità del danno subito rispetto a quello liquidato inproprio favore dal giudice d’appello; ilmotivo è inammissibile; osserva il C ollegio come, al caso di specie (relativo all’impugna- zionedi una sentenza pubblicata dopo la dat a del 11/9/12), trovi ap- plicazioneil nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivament e limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fraaffermazioni inconc iliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso chel'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abb ia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna do- glianza del la ricorrente incidentale deve ritenersi inammissibile, sic- comediretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360n. 5 cit., bens ì la congruità del complessivo risultato della valuta- zioneoperata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero mate- rialeprobatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato inmodo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso gi ustifica- tivo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senzaincorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unica- menterilevanti in questa sede ; sulla base di tali premesse, rilevata, l’inammissibilità del primo e delquar to motivo del ricorso principale, l’infondatezza del secondo e Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delterzo, e l’inammissibilità del ricorso incidentale, dev’essere pronun- ciato il rigetto del ricorso principale e dichiarata l’inammissibilità del ricorsoincidentale; la reciprocità della soccombenza tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Nalin giustificano l’integrale compensazione, tra le stesse parti, delle spese delpresente giudizio di legittimità; l’intervenutarinuncia della [OSCURATO:SOCIETA]. e la corrispondente ac- cettazione del la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) valgono a giustificare l’integrale compensazione, tra le stesse parti,delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Rigettail ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale.Dichiara integralmente
Sentenza Cassazione n. 28982/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris