CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 46931/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre 7 kg di hashish contenenti kg. 2,319,895 di principio attivo Delta-9-THC) è stato correttamente ricondotto, facendo applicazione dei principi in materia (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150) all'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80, comma, 2 d.P.R. 309 cit. con la conseguenza che sono anche manifestamente infondati i comuni motivi di ricorso sul punto. Non merita miglior sorte il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in punto di responsabilità, aspetto, questo, esaminato dalla Corte di merito che ne ha rilevato i comuni movimenti con i coimputati presso le abitazioni e a bordo delle auto sinergicamente impiegate. E' generico il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309 cit. poiché il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto della insussistenza degli specifici requisiti (il proficuo contributo efficace e concreto alle indagini) diverso e ulteriore rispetto al contributo offerto alla raccolta della prova dei reati, stante l'arresto in flagranza. Gli ulteriori comuni motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (applicate in regime di equivalenza) rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione/che ha valorizzato le concrete modalità del fatto, risultato oggetto di un traffico organizzato e avente ad oggetto quantitativi ingenti. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera rela