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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 21888/2023

Testo disponibile della fonte

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Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 15749/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- AGEA - , in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresent at a e difesa , c on procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato– avverso la sentenza n. 62084/14 emessa dal TRIBUNALE di ROMA , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Il giudice di pace di Roma respinse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del l’Agea , chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 196,17 quale importo detratto, a seguito di verifica, dalla somma corrisposta per aiuti comunitari per la campagna 1994/1995.

Gramegna appellò la sentenza, contestando l’indebito oggettivo addebitatogli, posto a sostegno del provvedimento impugnato.

Con sentenza depositata l’1.12.17, il Tribunale di Roma accolse l’appello, condannando l’Agea a pagare al Gramegna la somma di euro 196,17 osservando che: l’appellante aveva dimostrato che il minore stanziamento in sede europea in favore dei produttori oleari italiani per le annate dal 1998 al 2000 fu dovuto ad un’erronea rappresentazione deidati statistici imputabile alle istituzioni italiane; il fatto che lo Stato avesse ricevuto un minore stanziamento in sede europea non avrebbe potuto rendere lecita l’azione amministrativa dell’Agea che, dopo circa cinque anni, aveva preteso di recuperare somme a suo tempo legittimamente erogate a produttori che avevano dimostrato di averne diritto, alla luce dell’art. 4, c.1, dell’art. 73 del regolamento CE 796/04 - secondo il cui disposto l’obbligo di restituzione in questione non s’applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dall’autorità competente o di altra autorità, e se l’errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore, principio di valenza generale del diritto europeo, a tutela dell’affidamento incolpevole-; peraltro, il diritto dell’Agea, -il cui termine nella specie era di quattro anni in caso di percezione in buona fede, non dubbia nella fattispecie in mancanza di contestazioni relative alle annate in questione - si era nelle more prescritto; infine l’Agea non ave va indicato i criteri utilizza ti per il richiesto recupero.L’Agea ricorre in cassazione con undici motivi.

Non si è costituito il Gramegna. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per non aver la Corte d’appello pronunciato sull’eccezione d’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dal l’Agea in appello considerando che nell’atto d‘appello del Gramegna era stata formulata una domanda nuova relativa allacampagna del biennio 2003/2004, di aiuti comunitari, fondata quindi su diversa causa petendi rispetto a quella oggetto della citazione, riguardante la campagna di aiuti comunitari del biennio 1994/1995.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cpc, per aver la cda omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione sollevata nell’atto d’appello, sebbene tardiva; in subordine, si denunzia violazione dell’art. 320 cpc in quanto il Tribunale, nell’accogliere l’eccezione di prescrizione, non ne aveva rilevato la tardività.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 112 per non aver il Tribunale pronunciato sull’istanza d’inammissibilità delle deduzioni e delle produzioni documentali contenute nell’atto d’appello.

Il quarto motivodenunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cpc, in relazione all’art. 163, n.3, cpc, per non aver il Tribunale rilevato d’ufficio la domanda nuova.

Il quinto motivo deduce nullità della sentenza, per non aver il Tribunale rilevato l’inammissibilità delle deduzioni di controparte contenute nella propria comparsa conclusionale, come richiesto nella memoria di replica.

Il sesto motivo denunzia omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità della domanda di maggior danno ex art. 1224 cc.Il settimo motivo denunzia che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione rigettando un appello incidentale dell’Agea, mai da quest’ultima proposto (circa la violazione dei criteri di redazione del ricorso come previsto dal protocollo d’intesa).

L’ottavo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 cc, per aver accolto le domande nuove del Gramegna sebbene non provate quanto alla sussistenza dei diritti rivendicati con riferimento alle campagne olearie successive a quelle oggetto della domanda proposta in primo grado; in subordine, si denunzia la medesima violazione per aver il Tribunale deciso sulla base di documenti prodotti tardivamente in appello.

Il nono motivo censura la mancata pronuncia sulla domanda di condanna ex art. 96 cpc.

Il decimo motivo denunzia la violazione sulla liquidazione delle spese del giudizio.

L’undicesimo motivo, in subordine al rigetto dei precedenti motivi, denunzia violazione degli artt. 1182 e 1283 cc, censura la sentenza impugnata per aver condannato l’Agea anche al pagamento degli interessi legali decorrenti dalla detrazione considerata illegittima, trattandosi di mora ex persona, in mancanza della costituzione in mora.

Il primo motivo ed il quarto sonofondati.

Invero, il Tribunale ha accolto l’appello, condannando l’Agea al pagamento della somma di euro 196,17 a favore di [OSCURATO:PERSONA], spettante a titolo di aiuti comunitari relativi alla campagna olearia del periodo 1998-2000, avendo l’ente proceduto illegittimamente al recupero della stessa somma.

Ora, va osservato che, come dedotto nel ricorso, nella citazione introduttiva delgiudizio, il Gramegna ha chiesto la condanna dell’Agea al pagamento della suddetta somma con riferimento agli aiuti comunitari fruiti per la campagna olearia del biennio 1994/1995, oggetto del provvedimento di recupero emesso dall’entenel 1997.

Ne consegue che idue motiv i di ricorso, che denunciano la diversità delle campagneolearie oggetto della citazione in primo grado rispetto a quelle oggetto dell’atto di appello e la conseguente violazione de l divieto di introdurre domande nuovein appello, sono fondati e vanno accolti.

L’accoglimento dei motiv i determina l’assorbimento degli altri per la relativa priorità logica.

La sentenza impugnata va dunque cassata e, considerato che non vi è necessità di compiere ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello.

Le spese del giudizio di appelloe del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso , assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di appello che liquida nella somma di euro 700,00 di cui 100,00 per esborsi- oltre maggiorazione e accessori di legge- nonché delle spese del grado di legittimità che liquida nella somma di euro 600, di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 15749/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- AGEA - , in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresent at a e difesa , c on procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato– avverso la sentenza n. 62084/14 emessa dal TRIBUNALE di ROMA , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Il giudice di pace di Roma respinse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del l’Agea , chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 196,17 quale importo detratto, a seguito di verifica, dalla somma corrisposta per aiuti comunitari per la campagna 1994/1995. Gramegna appellò la sentenza, contestando l’indebito oggettivo addebitatogli, posto a sostegno del provvedimento impugnato. Con sentenza depositata l’1.12.17, il Tribunale di Roma accolse l’appello, condannando l’Agea a pagare al Gramegna la somma di euro 196,17 osservando che: l’appellante aveva dimostrato che il minore stanziamento in sede europea in favore dei produttori oleari italiani per le annate dal 1998 al 2000 fu dovuto ad un’erronea rappresentazione deidati statistici imputabile alle istituzioni italiane; il fatto che lo Stato avesse ricevuto un minore stanziamento in sede europea non avrebbe potuto rendere lecita l’azione amministrativa dell’Agea che, dopo circa cinque anni, aveva preteso di recuperare somme a suo tempo legittimamente erogate a produttori che avevano dimostrato di averne diritto, alla luce dell’art. 4, c.1, dell’art. 73 del regolamento CE 796/04 - secondo il cui disposto l’obbligo di restituzione in questione non s’applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dall’autorità competente o di altra autorità, e se l’errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore, principio di valenza generale del diritto europeo, a tutela dell’affidamento incolpevole-; peraltro, il diritto dell’Agea, -il cui termine nella specie era di quattro anni in caso di percezione in buona fede, non dubbia nella fattispecie in mancanza di contestazioni relative alle annate in questione - si era nelle more prescritto; infine l’Agea non ave va indicato i criteri utilizza ti per il richiesto recupero.L’Agea ricorre in cassazione con undici motivi. Non si è costituito il Gramegna. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per non aver la Corte d’appello pronunciato sull’eccezione d’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dal l’Agea in appello considerando che nell’atto d‘appello del Gramegna era stata formulata una domanda nuova relativa allacampagna del biennio 2003/2004, di aiuti comunitari, fondata quindi su diversa causa petendi rispetto a quella oggetto della citazione, riguardante la campagna di aiuti comunitari del biennio 1994/1995. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cpc, per aver la cda omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione sollevata nell’atto d’appello, sebbene tardiva; in subordine, si denunzia violazione dell’art. 320 cpc in quanto il Tribunale, nell’accogliere l’eccezione di prescrizione, non ne aveva rilevato la tardività. Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 112 per non aver il Tribunale pronunciato sull’istanza d’inammissibilità delle deduzioni e delle produzioni documentali contenute nell’atto d’appello. Il quarto motivodenunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cpc, in relazione all’art. 163, n.3, cpc, per non aver il Tribunale rilevato d’ufficio la domanda nuova. Il quinto motivo deduce nullità della sentenza, per non aver il Tribunale rilevato l’inammissibilità delle deduzioni di controparte contenute nella propria comparsa conclusionale, come richiesto nella memoria di replica. Il sesto motivo denunzia omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità della domanda di maggior danno ex art. 1224 cc.Il settimo motivo denunzia che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione rigettando un appello incidentale dell’Agea, mai da quest’ultima proposto (circa la violazione dei criteri di redazione del ricorso come previsto dal protocollo d’intesa). L’ottavo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 cc, per aver accolto le domande nuove del Gramegna sebbene non provate quanto alla sussistenza dei diritti rivendicati con riferimento alle campagne olearie successive a quelle oggetto della domanda proposta in primo grado; in subordine, si denunzia la medesima violazione per aver il Tribunale deciso sulla base di documenti prodotti tardivamente in appello. Il nono motivo censura la mancata pronuncia sulla domanda di condanna ex art. 96 cpc. Il decimo motivo denunzia la violazione sulla liquidazione delle spese del giudizio. L’undicesimo motivo, in subordine al rigetto dei precedenti motivi, denunzia violazione degli artt. 1182 e 1283 cc, censura la sentenza impugnata per aver condannato l’Agea anche al pagamento degli interessi legali decorrenti dalla detrazione considerata illegittima, trattandosi di mora ex persona, in mancanza della costituzione in mora. Il primo motivo ed il quarto sonofondati. Invero, il Tribunale ha accolto l’appello, condannando l’Agea al pagamento della somma di euro 196,17 a favore di [OSCURATO:PERSONA], spettante a titolo di aiuti comunitari relativi alla campagna olearia del periodo 1998-2000, avendo l’ente proceduto illegittimamente al recupero della stessa somma. Ora, va osservato che, come dedotto nel ricorso, nella citazione introduttiva delgiudizio, il Gramegna ha chiesto la condanna dell’Agea al pagamento della suddetta somma con riferimento agli aiuti comunitari fruiti per la campagna olearia del biennio 1994/1995, oggetto del provvedimento di recupero emesso dall’entenel 1997. Ne consegue che idue motiv i di ricorso, che denunciano la diversità delle campagneolearie oggetto della citazione in primo grado rispetto a quelle oggetto dell’atto di appello e la conseguente violazione de l divieto di introdurre domande nuovein appello, sono fondati e vanno accolti. L’accoglimento dei motiv i determina l’assorbimento degli altri per la relativa priorità logica. La sentenza impugnata va dunque cassata e, considerato che non vi è necessità di compiere ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello. Le spese del giudizio di appelloe del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso , assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di appello che liquida nella somma di euro 700,00 di cui 100,00 per esborsi- oltre maggiorazione e accessori di legge- nonché delle spese del grado di legittimità che liquida nella somma di euro 600, di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forf
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