CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 50054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio 1978 avverso l'ordinanza resa il 19 giugno 2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. Nessuno è presente per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 3 giugno 2023, con cui era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, perché gravemente indiziato di concorso in due episodi di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod.pen.in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta in particolare al Liccardi di avere spalleggiato il coindagato [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo avere pronunziato reiterate minacce nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a pagare somme di denaro non meglio precisate, si presentava dinanzi al commissariato di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano,in attesa che la persona offesa ne uscisse, così tentando di coartare la sua volontà, con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso e al fine di avvantaggiare i clan malavitosi attivi sul territorio. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo agli episodi di tentata estorsione contestati ai capi A e B della rubrica. Premette il ricorrente che all'udienza celebratasi il 19 giugno 2023 il difensore sottoponeva al collegio, con memoria difensiva, elementi dirimenti in ordine alla estraneità del ricorrente ai fatti contestati che, tuttavia, non venivano in alcun modo delibati dall'ordinanza impugnata, mentre il giudice del riesame è tenuto a dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario nel vizio di violazione di legge per carenza di motivazione. Il tribunale ha omesso di considerare quanto rappresentato dalla difesa e ha affermato che all'imputato deve essere ascritta a titolo concorsuale la responsabilità poiché partecipava alle diverse fasi della vicenda sia rivolgendo la richiesta di pagamento, sia recandosi presso gli uffici del Commissariato, sicuramente consapevole che in quel luogo si trovava [OSCURATO:PERSONA], sia bloccando il Soria in attesa che uscisse [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che le dichiarazioni rese dalla persona offesa a Soria si caratterizzano per genericità ed approssimazione e non risultano avvalorate da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e il sintetico impianto motivazionale non esplicita l'incidenza del contributo offerto da Licca rd i. L'ordinanza invece si limita a riportare acriticamente le dichiarazioni delle persone offese, riproponendo le argomentazioni della pubblica accusa e del GIP. 2.2 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante poiché l'ordinanza formula considerazioni genericamente riferite ad entrambi gli indagati, senza distinguerne i contributi e senza attribuire al Liccardi la concreta realizzazione di una condotta secondo le modalità tipizzate dalla norma. Inoltre non emerge nulla in merito ad una presunta contiguità del prevenuto ad una qualche consorteria. Così facendo il tribunale non si è confrontato con le considerazioni della difesa che ha valorizzato il silenzio tenuto nella circostanza dall'imputato, il quale mai ha utilizzato un metodo intimidatorio o rivolto minacce o palesato sia pure in modo implicito la propria appartenenza ad una consorteria mafiosa. 2.3 Violazione degli artt. 274 e 175 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura in quanto nel caso di specie non è stata offerta alcuna argomentazione in ordine alla valutazione degli elementi addotti dalla difesa e in particolare in merito al marginale contributo offerto dal Liccardi, alla risalenza dell'ultimo precedente penale a suo carico e alla valutazione del contesto e della personalità dell'imputato che non sono stati presi in adeguata considerazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla necessità della misura cautelare e alla sua adeguatezza. 1.111 primo motivo è generico e manifestamente infondato poiché il tribunale ha dato atto della memoria scritta depositata dalla difesa e deve ritenersi che abbia preso in considerazione le valutazioni offerte dalla difesa e le abbia valutate implicitamente come inidonee a supportare la diversa lettura dei fatti. Giova ricordare che in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività. (Sez. 5 - , Sentenza n. 11579 del 22/02/2022 Cc. (dep. 29/03/2022 ) Rv. 282972 - 01) Il ricorrente avrebbe dovuto nell'atto di impugnazione evidenziare in modo specifico quegli elementi trascurati che, ove presi in considerazione, avrebbero potuto comportare una diversa conclusione nel merito della vicenda, mentre si è limitato a denunziare la generica omessa valutazione della memoria, così incorrendo nel vizio di genericità.1.2 Le doglianze in merito alla valutazione del compendio indiziario e in ordine alla pretesa inattendibilità delle persone offese, non sono consentite poiché deducono vizi della motivazione ma nella sostanza mirano ad ottenere una diversa valutazione della fonte di prova e consistono in censure di merito che esulano dalla competenza di questa Corte. Le stesse sono oltretutto manifestamente infondate poiché il Tribunale ha compiutamente esaminato la le dichiarazioni dei due testi e ha motivatamente ribadito il giudizio di positiva attendibilità, anche perché le circostanze riferite risultano pressoché interamente assistite da significativi riscontri, rappresentati anche da quanto osservato dagli agenti prima dell'arresto degli indagati. Il provvedimento impugnato ha riportato per esteso diversi passaggi del racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere stato vittima di reiterate minacce da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Proprio mentre si trovava in Questura a rendere una denuncia veniva contattato da [OSCURATO:PERSONA] chefin compagnia di un uomo poi identificato nell'odierno ricorrente, si presentava dinanzi al presidio di Polizia e con atteggiamento minaccioso e spavaldo formulava gravi minacce per ottenere la restituzione dei soldi. Il tribunale ha anche valutato ritenendole inverosimili le dichiarazioni rese da Liccardi, di essersi accompagnato al [OSCURATO:PERSONA] senza svolgere alcun ruolo attivo nella vicenda. 1.2 Manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso poiché il tribunale ha valorizzato espressioni rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla famiglia e a soggetti legati alla criminalità organizzata, certamente evocative di un più ampio contesto delinquenziale di tipo mafioso e allusive a soggetti legati alla criminalità organizzata. Le osservazioni della difesa, tese a valorizzare la presenza silenziosa dell'indagato, non incidono sulla sua posizione ove si consideri che il predetto consapevolmente ha spalleggiato il [OSCURATO:PERSONA],mentre questi formulava le minacce meglio indicate in rubrica, così rafforzando il proposito criminoso del correo e l'efficacia intimidatoria del suo atteggiamento. 1.3 In ordine alle esigenze cautelari il tribunale ha valorizzato la intensità del dolo e la spiccata capacità criminale manifestata dai due correi,che non hanno avuto remore a persistere nel loro atteggiamento fortemente intimidatorio nonostante si trovassero dinanzi al Commissariato, e ha ritenuto inadeguata la misura domiciliare in ragione del collegamento con il più ampio contesto delinquenziale nell'interesse del quale il ricorrente ha agito, avvalendosi di forme di comunicazioni difficilmente controllabili. La motivazione è immune dai vizi dedotti in quanto correttamente ha parificato le posizioni dei due correi che hanno posto in essere le medesime condotte, manifestando una notevole capacità criminale ed una significativa spregiudicatezza, tanto da non avere remore a mantenere un atteggiamento intimidatorio nei confronti della persona offesa in presenza degli agenti di Polizia.Ma deve comunque osservarsi che il tribunale ha correttamente valorizzato la presunzione relativa derivante dalla aggravante di cui all'art. 416 bis .1 cod.pen., che risulta in questo caso corroborata dai precedenti del Liccardi e dal suo inserimento in un contesto delinquenziale che amplifica il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio e non contrastat da elementi di segno contrario 2.Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. Roma 15 novembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e