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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 38874/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 27/01/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Giudice dello stesso Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato - con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero - emesso, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie Ha ritenuto il Tribunale che "il reato contestato passa per l'udienza preliminare".Assume il Procuratore ricorrente che l'ordinanza sarebbe abnorme: si sarebbe infatti realizzata una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari con conseguente stallo, avendo il Pubblico ministero già esercitato l'azione penale con la richiesta di decreto monitorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell'affermare, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, che l'atto processuale è abnorme e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto - ).

È affetto da abnormità, dunque, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez.

U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; conf., in seguito, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599).

Non è abnorme invece l'atto che, pur illegittimo- in quanto espressione di un potere male esercitato - non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso o di una stasi "consentite"» In particolare, le Sezioni unite della Corte hanno di recente confermato che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.La categoria dell'abnormità è riferibile dunque alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: "la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità.

Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione.

Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" (così, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).

Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. 2.

Nel caso di specie, a fronte di un decreto penale di condanna ritualmente emesso ed opposto, è stato disposto il giudizio immediato con un atto - il decreto - necessitato al fine di assicurare lo sviluppo ordinato del processo nelle forme previste dalla legge, con la obbligata instaurazione del giudizio.

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale, esercitando invece un potere in relazione ad una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, ha dichiarato la nullità del decreto al di fuori dei casi consentiti.

L'ordinanza impugnata ha determinato un'indebita regressione del processo alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, che, al contrario, non doveva celebrarsi, essendo il giudizio originato a seguito di opposizione a decreto penale e conseguente legittima emissione del decreto di giudizio immediato (così, in maniera condivisibile, Sez. 5, n. 32160 del 07/03/2016, Galifuoco, Rv. 267715).

Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 27/01/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Giudice dello stesso Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato - con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero - emesso, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie Ha ritenuto il Tribunale che "il reato contestato passa per l'udienza preliminare".Assume il Procuratore ricorrente che l'ordinanza sarebbe abnorme: si sarebbe infatti realizzata una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari con conseguente stallo, avendo il Pubblico ministero già esercitato l'azione penale con la richiesta di decreto monitorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell'affermare, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, che l'atto processuale è abnorme e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto - ). È affetto da abnormità, dunque, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). Non è abnorme invece l'atto che, pur illegittimo- in quanto espressione di un potere male esercitato - non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso o di una stasi "consentite"» In particolare, le Sezioni unite della Corte hanno di recente confermato che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.La categoria dell'abnormità è riferibile dunque alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: "la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" (così, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. 2. Nel caso di specie, a fronte di un decreto penale di condanna ritualmente emesso ed opposto, è stato disposto il giudizio immediato con un atto - il decreto - necessitato al fine di assicurare lo sviluppo ordinato del processo nelle forme previste dalla legge, con la obbligata instaurazione del giudizio. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale, esercitando invece un potere in relazione ad una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, ha dichiarato la nullità del decreto al di fuori dei casi consentiti. L'ordinanza impugnata ha determinato un'indebita regressione del processo alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, che, al contrario, non doveva celebrarsi, essendo il giudizio originato a seguito di opposizione a decreto penale e conseguente legittima emissione del decreto di giudizio immediato (così, in maniera condivisibile, Sez. 5, n. 32160 del 07/03/2016, Galifuoco, Rv. 267715). Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli
Decreto Cassazione n. 38874/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris