CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 16868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Bari che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto da due anni e sei mesi a due anni la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e da 2000 a 1500 euro l'entità della cauzione da versare. 2. Deduce il ricorrente difetto di motivazione avendo il provvedimento originario argomentato sull'epoca ed entità delle violazioni quindi sulla pericolosità del proposto, mentre la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente la decisione impugnata. 3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e come tale vada dichiarato inammissibile, atteso che il provvedimento impugnato può intendersi motivato per relationem all'atto di appello che aveva invocato anche la riduzione della durata della misura e argomentato sul punto sicché contiene in modo sintetico la motivazione della valutazione fatta ai fini di commisurare la misura e della cauzione disposte all'entità della pericolosità del proposto espressa dai fatti di reato commessi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il