Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:1100
Testo integrale del provvedimento
62018CO0362_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2019 – Hochtief
(causa C‑362/18) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Direttiva 92/13/CEE – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principi di effettività e di equivalenza – Ricorso per revocazione delle decisioni giurisdizionali che contravvengono al diritto dell’Unione – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali – Valutazione del danno risarcibile»
1.
Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti in caso di violazione imputabile ad un giudice supremo – Normativa nazionale che consenta di invocare la responsabilità dello Stato membro in presenza di condizioni meno restrittive sul fondamento del diritto nazionale – Ammissibilità – Irrilevanza del principio dell’autorità di cosa giudicata – Verifica da parte del giudice nazionale – Esclusione dai danni risarcibili delle spese cagionate a una parte dalla decisione lesiva del giudice nazionale – Inammissibilità – Violazione del principio di effettività
(Art. 267, comma 3, TFUE)
(v. punti 36‑40, 48, 49, 66, dispositivo 1)
2.
Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti in caso di violazione imputabile ad un giudice supremo – Carattere manifesto della violazione – Criteri – Verifica da parte del giudice nazionale
(Art. 267, comma 3, TFUE)
(v. punti 41‑44)
3.
Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti – Modalità del risarcimento – Applicazione del diritto nazionale – Limiti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
(v. punti 46, 47)
4.
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttive 89/665 e 92/13 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso – Accesso alle procedure di ricorso – Modalità procedurali – Normativa nazionale che non autorizza il giudice nazionale a riesaminare una decisione giurisdizionale passata in giudicato – Ammissibilità – Limiti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Verifica da parte del giudice nazionale
(Direttive del Consiglio 89/665, art. 1, § 1, e 92/13, art. 1, § 1)
(v. punti 51‑53, 61, 67, dispositivo 2)
5.
Stati membri – Obblighi – Autorità di cosa giudicata – Obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare norme processuali interne per riesaminare una decisione giurisdizionale passata in giudicato – Insussistenza
(Art. 4, § 3, TUE; art. 267 TFUE)
(v. punti 55‑57)
6.
Stati membri – Obblighi – Obbligo di cooperazione – Obbligo per un organo amministrativo di riesaminare una decisione amministrativa definitiva al fine di tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente accolta nel frattempo dalla Corte – Presupposti
(Art. 4, § 3, TUE; art. 267, comma 3, TFUE)
(v. punti 59, 60)
Dispositivo
1)
La responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che viola una norma di diritto dell’Unione è disciplinata dalle condizioni enunciate dalla Corte, in particolare, al punto 51 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
), senza tuttavia escludere che la responsabilità di tale Stato possa sorgere a condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale. Tale responsabilità non è esclusa dal fatto che detta decisione abbia acquisito autorità di cosa giudicata. Nell’ambito dell’applicazione di tale responsabilità, spetta al giudice nazionale investito della domanda di risarcimento valutare, tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, se il giudice nazionale che ha statuito in ultimo grado abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, contravvenendo in modo manifesto al diritto dell’Unione applicabile, ivi compresa la pertinente giurisprudenza della Corte. Il diritto dell’Unione osta, invece, ad una norma di diritto nazionale che, in un caso del genere, escluda, in via generale, dai danni risarcibili le spese cagionate a una parte dalla decisione lesiva del giudice nazionale.
2)
Il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, unitamente ai principi di equivalenza e di effettività, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non autorizza il riesame di una sentenza, passata in giudicato, di un giudice di detto Stato membro, che si è pronunciato su un ricorso di annullamento avverso un atto di un’amministrazione aggiudicatrice senza affrontare una questione il cui esame era previsto in una sentenza precedente della Corte, pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito del procedimento relativo a tale ricorso di annullamento o in una sentenza precedente della Corte, pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale in un’altra causa. Tuttavia, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, per il giudice nazionale, di riformare una sentenza passata in giudicato, per rendere la situazione derivante da tale pronuncia compatibile con una decisione giudiziaria definitiva nazionale precedente, di cui il giudice che ha emesso tale sentenza e le parti della causa che l’ha originata erano già a conoscenza, tale possibilità deve prevalere, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, alle stesse condizioni, per ripristinare la conformità di tale situazione al diritto dell’Unione, come interpretato da una precedente sentenza della Corte.
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GU C 311 del 3.9.2018
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