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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 39643/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando la gravità del fatto in ragione delle modalità dello spaccio e del quantitativo della sostanza stupefacente quale indici negativi di valutazione; ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo oltre che alle modalità del fatto, con specifico riferimento alle altre violazioni in materia di vendita di beni recanti marchi, considerate in modo non illogico indice di una maggiore capacità a delinquere e della prognosi sfavorevole formulata sulla probabile reiterazione del reato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 e estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando la gravità del fatto in ragione delle modalità dello spaccio e del quantitativo della sostanza stupefacente quale indici negativi di valutazione; ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo oltre che alle modalità del fatto, con specifico riferimento alle altre violazioni in materia di vendita di beni recanti marchi, considerate in modo non illogico indice di una maggiore capacità a delinquere e della prognosi sfavorevole formulata sulla probabile reiterazione del reato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 e estensore I
Sentenza Cassazione n. 39643/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris