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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 18115/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 13/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 23/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. ed altro.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione e l'impianto probatorio su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che le predette doglianze, oltre ad essere del tutto generiche ed inconferenti, risultano anche manifestamente infondate, poiché afferenti a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, da cui è emerso che l'odierno ricorrente - pregiudicato per molteplici reati specifici contro il patrimonio - è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, chiavi alterate o contraffatte, di cui non ha saputo giustificarne la legittima detenzione in relazione alle circostanze di tempo il luogo in cui i fatti si sono verificati; ciò ha correttamente indotto la Corte di appello a ritenere integrato il reato di cui all'art. 707 cod. pen., non dovendosi procedere a nessun altro accertamento circa la reale funzionalità degli attrezzi rinvenuti, tenuto conto del fatto che, per la configurabilità del reato, è richiesto quale presupposto che sul soggetto gravi anche una sola condanna (passata in giudicato) e relativa a delitti che abbiano comportato un profitto patrimoniale; pertanto, l'invocata carenza motivazionale circa la reale funzionalità degli arnesi da scasso è smentita dalla motivazione della sentenza, da cui emerge chiaramente che gli oggetti rinvenuti nell'automobile dell'odierno ricorrente siano per certo da attribuire ad esso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 13/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 23/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. ed altro. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione e l'impianto probatorio su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che le predette doglianze, oltre ad essere del tutto generiche ed inconferenti, risultano anche manifestamente infondate, poiché afferenti a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, da cui è emerso che l'odierno ricorrente - pregiudicato per molteplici reati specifici contro il patrimonio - è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, chiavi alterate o contraffatte, di cui non ha saputo giustificarne la legittima detenzione in relazione alle circostanze di tempo il luogo in cui i fatti si sono verificati; ciò ha correttamente indotto la Corte di appello a ritenere integrato il reato di cui all'art. 707 cod. pen., non dovendosi procedere a nessun altro accertamento circa la reale funzionalità degli attrezzi rinvenuti, tenuto conto del fatto che, per la configurabilità del reato, è richiesto quale presupposto che sul soggetto gravi anche una sola condanna (passata in giudicato) e relativa a delitti che abbiano comportato un profitto patrimoniale; pertanto, l'invocata carenza motivazionale circa la reale funzionalità degli arnesi da scasso è smentita dalla motivazione della sentenza, da cui emerge chiaramente che gli oggetti rinvenuti nell'automobile dell'odierno ricorrente siano per certo da attribuire ad esso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/0
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