CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denuncia l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale dei motivi aggiunti presentati il 4/07/2024 è generico, in quanto il ricorrente, a fondamento del rilievo che nel presente giudizio dovrebbe assumere l'intervenuta assoluzione dal reato di falsa testimonianza del figlio dell'imputato (il quale aveva riferito sulle circostanze della ricezione del mezzo), ha in quella sede allegato soltanto il dispositivo della sentenza, così precludendo alla Corte di merito di verificare per quali ragioni era intervenuta l'assoluzione; né tale completa allegazione risulta corredare il ricorso per cassazione, così precludendo alla Corte id legittimità di svolgere il suo sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si risolve nella riproduzione di censure - per lo più di fatto - che risultano essere state motivatamente disattese dalla sentenza impugnata anche mediante il corretto richiamo degli orientamenti di legittimità in materia di dolo della ricettazione (v. pag.5); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025