CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del la CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della costituita parte civile, Fallimento I.G.E.R.S. Immobiliare gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. , che ha concluso per la inammissibilità del ricorso chiedendo la liquidazione delle spese di giudizio con condanna dell'imputata alla rifusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Rieti - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi D), E), F), condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, con una provvisionale di 100.000 euro immediatamente esecutiva - ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili di primo grado. 1.1. Secondo la ricostruzione di merito, si tratta di tre episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione commessi attraverso atti di alienazione di altrettanti cespiti immobiliari della società I.G.E.R.S. [OSCURATO:PERSONA] ZK s.r.I., di cui era amministratore unico il coniuge della ricorrente, giudicato separatamente, dichiarata fallita il 09 gennaio 2008; detti immobili sono stati ceduti, rispettivamente, alla società Costruzioni appalti e restauri ( capo D), amministrata dall'imputata; alla stessa [OSCURATO:PERSONA] ( capo E); e alla SNAD Costruzioni, società amministrata dal figlio della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per cui si è proceduto separatamente (capo F), in cui la società venditrice era rappresentata dall'imputata quale procuratore ad negotia della fallita. Secondo i giudici di merito la ricorrente ha agito in concorso con il coniuge - [OSCURATO:PERSONA], - altresì, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] restauri Salvatore s.r.I., quanto al delitto sub D); anche quale acquirente dei beni della fallita, per il capo E; e anche in concorso con il figlio e quale procuratore ad negotia della società I.G.E.R.S., per il capo F). 2.Ha proposto ricorso per cassazione, agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in ordine alla ricostruzione degli elementi comprovanti la condotta distrattiva, denunciando - sulla premessa che la ricorrente ha agito in concorso con il coniuge - la lacunosa indagine ricostruttiva delle vicende societarie da parte del consulente del P.M., sulla base della quale sono state elevate le contestazioni a carico della [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto delle concrete modalità con cui la società fallita ha svolto l'attività di costruzione di immobili e la successiva vendita degli stessi. In sintesi, la mancanza di prova della distrazione e della volontà distrattiva del coniuge della ricorrente, amministratore della società fallita, venditrice dei beni immobili oggetto delle contestazioni elevate alla moglie, si riverbera sulla posizione di quest'ultima, a cui non può esserle ascritto il concorso nella condotta distrattiva, né sotto il profilo oggettivo che dal punto di vista psicologico. In realtà, secondo la Difesa, il dissesto della società doveva essere imputato al curatore della fallita che avrebbe dovuto gestirla, 2.2. Analoghi vizi motivazionali sono denunciati in merito alla prova del concorso della [OSCURATO:PERSONA] nella condotta distrattiva. Si denuncia la contraddittoria valutazione operata dalla Corte di merito della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata nominata procuratrice ad negotia, in relazione alle diverse contestazioni mosse all'imputata. Inoltre, dall'analisi del conto corrente della società, emerge che gli immobili sono stati pagati, per lo più, tramite versamenti in contante. 2.3. Anche il terzo motivo denuncia vizi della motivazione quanto alla prova del concorso della ricorrente quale extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta del coniuge intraneus. Dall'estratto del conto corrente emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha versato interamente il prezzo dell'immobile di cui al capo F). L'elemento soggettivo del reato si è fondato, inammissibilmente, sul mero rapporto di coniugio, insufficiente a dimostrare la volontà dell'extraneus di concorrere con la consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia l'erroneo rigetto della richiesta di sospensione della provvisionale disposta in favore della costituita parte civile, che viene rinnovata ex art. 612 cod. proc. pen. •, sostenendosi che essa ben può fondarsi anche sulla incertezza in merito alla solidità del soggetto ricevente. Nel caso di specie, la curatela, da oltre 10 anni, non ha avviato alcun procedimento neppure di messa in mora. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Nell'articolazione dei primi due motivi, sulla premessa che la ricorrente ha agito in concorso con il coniuge, la Difesa mira a confutare gli argomenti con i quali i giudici di merito hanno ricostruito l'elemento oggettivo e il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, in primo luogo, denunciando la lacunosità della ricostruzione delle vicende societarie eseguita dal consulente del P.M., sulla base della quale sono state elevate le contestazioni a carico della [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe tenuto conto delle concrete modalità con cui la società fallita ha svolto l'attività di costruzione di immobili e la successiva vendita degli stessi. In sostanza, si sostiene che, avendo la società realizzato gli immobili senza fare ricorso al credito fondiario, i prelievi di danaro effettuati dal conto corrente della società da parte del coniuge della ricorrente fossero serviti a sostenere le spese di realizzazione delle opere edili, e il denaro presente sui conti fosse costituito in massima parte dagli anticipi in conto prezzo versati dagli acquirenti. Si contesta, altresì, come irragionevole l'affermazione dei giudici di merito laddove hanno ritenuto che il coniuge della [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto contezza immediatamente del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrato dalla sorella, [OSCURATO:PERSONA], e si fosse, così, prefigurato la verosimile estensione del fallimento quale socio occulto, come poi è avvenuto. Ciò che, nell'ottica accusatoria, condivisa dai giudici di merito, avrebbe indotto lo [OSCURATO:PERSONA] a commettere intenzionalmente e fraudolentemente le distrazioni prima del suo fallimento personale quale socio occulto della predetta società. In realtà, sostiene la Difesa, il dissesto della società doveva essere imputato al curatore della fallita che avrebbe dovuto gestirla, una volta decaduto l'amministratore formale, in seguito al fallimento, promosso esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Analoghe aporie argomentative vengono denunciate anche con il secondo motivo, quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo.1.1.Le deduzioni difensive, tuttavia, reiterano analoghi motivi di appello già scrutinati dalla Corte territoriale che ha pienamente replicato a ogni questione prospettata dalla Difesa, e tendono a perseguire una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, in assenza di evidenti illogicità nel tessuto argomentativo, che, invece, sostiene il giudizio di merito con valutazioni coerenti con il corredo probatorio e allineate a consolidati canoni ermeneutici. 1.2. In sintesi, la Corte distrettuale ha premesso, che, in quanto socio occulto della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., il coniuge fallito della ricorrente, fosse certamente venuto "a conoscenza del fallimento della società dichiarato dal Tribunale di Agrigento il 16/6/2004, sicchè era ben consapevole di rischiare il fallimento in proprio, cosa che corrobora la natura distrattiva dei prelievi in contanti, già di per sé stessi immotivati e non funzionali all'attività della società, nonché degli atti di compravendita degli immobili di cui alle contestazioni" ( pg. 16 della sentenza impugnata); ha ritenuto smentita da molteplici circostanze ( mancato rinvenimento delle scritture in primis, oltre alle perdite di esercizio risultanti già dall'ultimo bilancio depositato, risalente a quasi tre anni prima del fallimento) la tesi difensiva volta ad addossare al curatore fallimentare la responsabilità del dissesto, essendo al contrario emerso che il dissesto della medesima fosse iniziato prima della dichiarazione di fallimento in proprio dello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva effettuato sempre più consistenti prelievi in contanti dal conto corrente della società, e trasferito beni immobili della fallita senza riscontro del pagamento del corrispettivo, alla moglie, al figlio e a società a loro riferibili, avendo continuato, attraverso la moglie, amministratrice ad negotia, della fallita, a trasferire immobili della società anche dopo il fallimento del luglio 2005. Quanto alla condotta distrattiva è stato evidenziato come, con riguardo agli immobili in contestazione - facenti parte di un più ampio complesso immobiliare residenziale realizzato dalla società fallita in [OSCURATO:PERSONA], ultimato nel dicembre 2004 - non sia stata trovata traccia del pagamento del corrispettivo, e neppure sia stata dimostrata la sua esistenza e destinazione, in tal senso sottolineando come "l'affermazione della difesa, in base alla quale il prezzo degli immobili sarebbe stato pagato attraverso anticipi eseguiti dagli acquirenti in corso di costruzione è astrattamente possibile, ma in concreto...priva di riscontro" ( pg. 20). In conclusione, ha evidenziato come "le singole ipotesi di distrazione non sono basate unicamente sulla circostanza che nel contratto di compravendita non sono state indicate le modalità di pagamento del prezzo, ma anche sul rilievo che non sono stati tracciati trasferimenti di somme riferibili alle compravendite in esame, e sulla circostanza che l'acquirente degli immobili è individuabile nella moglie, nel figlio dell'imputato o in società a questi ultimi riferibili", a tanto accompagnandosi la sottrazione della documentazione contabile della società. Inoltre, con specifico riferimento alle compravendite immobiliari coinvolgenti la [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha stigmatizzato la ulteriore significativa circostanza, anch'essa dimostrativa della distrazione, che le compravendite sono concentrate in un periodo di tempo immediatamente precedente e subito successivo alla dichiarazione di fallimento individuale dello [OSCURATO:PERSONA].1.3. Le valutazioni della Corte territoriale - peraltro esposte in una motivazione ampia, puntuale, analitica - sono conformi al costante insegnamento di questa Corte secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali, (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031). La sentenza impugnata ha correttamente valutato la sussistenza della condotta distrattiva, ricollegata alla cessione di beni della società in assenza di corrispettivo, per finalità estranee alla stessa, adeguandosi al consolidato canone ermeneutico secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell' integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinché il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali, la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425). La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425 Rv. 248425; Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995 Rv. 201517). 1.4. Non merita censure neppure lo scrutinio dell'elemento soggettivo, adeguatamente condotto dalla Corte di appello alla luce dell'insegnamento di questa Corte secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739). Come è stato precisato, oggetto del reato, in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367): oggetto di consapevolezza è, in relazione alla concreta situazione della società, l'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori ( Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 Rv. 269562 ). Come opportunamente evidenziato da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa". Nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha evidenziato, come si è già ricordato, quali "indici di fraudolenza", la spoliazione dei beni della società - attraverso il fattivo e consapevole contributo della ricorrente - in un periodo di tempo immediatamente precedente e subito successivo alla dichiarazione di fallimento individuale dello [OSCURATO:PERSONA], in un arco temporale in cui era già palese la condizione di dissesto economico e finanziario della società, oltre all'ulteriore indice sintomatico della consapevole attività distrattiva, costituito dalla sottrazione delle scritture contabili. La sentenza impugnata resiste, dunque, anche sotto tale profilo, alle censure difensive avendo la Corte di appello ricostruito in capo alla ricorrente, attraverso un corretto ragionamento inferenziale, fondato sugli indici di fraudolenza adeguatamente rappresentati, la consapevolezza di porre in essere attività distrattive di consistente rilievo economico - e dunque necessariamente depauperative della garanzie del ceto creditorio - in un momento di crisi economica già conclamata, cosicché non è revocabile in dubbio la natura distrattiva e il dolo generico. 2. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo - peraltro inedito, non emergendo dalla sentenza impugnatala prospettazione, con il gravame di merito, di analoga doglianza - dal momento che la responsabilità della ricorrente quale extraneus rispetto al delitto proprio di bancarotta fraudolenta per distrazione, è stata tratta, oltre che dal rapporto di coniugio, e, quindi, non solo da quest'ultimo, come sostiene la Difesa, dall'essersi la ricorrente prestata a comparire sia quale acquirente, personalmente o quale amministratore della società Costruzioni appalti e restauri, sia quale procuratrice ad negotia, e dalla giusta considerazione che, rivestendo la qualità di socio della fallita non le potesse sfuggire che la sua condotta - consistita nel vendere immobili della società fallita al figlio dello [OSCURATO:PERSONA] senza pagamento del corrispettivo o nell' acquistare immobili della predetta società senza il pagamento del prezzo - costituiva un fattivo contribuito alla condotta distrattiva del marito, intraneus, e che, stante il mancato pagamento dei corrispettivi per gli acquisti immobiliari, detta condotta determinasse un depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori. D'altro canto, parimenti pertinente è l'osservazione della Corte di appello che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si sia prestata, dopo il fallimento individuale del marito, quale procuratrice ad negotia, dimostra che fosse a conoscenza delle vicende societarie anche della [OSCURATO:PERSONA]. 3.Inammissibile il quarto motivo, che invoca la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, afferente alla fase cautelare, senza considerare che, ai fini invocati dalla Difesa, occorre la allegazione dell'assoluta necessità della somma oggetto della provvisionale al soddisfacimento di bisogni essenziali del debitore, non altrimenti fronteggiabili (Sez. 5, n.19351 del 18/12/2017 (dep./2018) Rv. 273202 -01; Sez. 4, Ordinanza n. 45897 del 15/10/2015), e che, dallo stesso ricorso e dall'istanza di sospensione emerge che la curatela non è rimasta inerte, avendo notificato atto di precetto, cosicchè, risulta smentita la dedotta incertezza sullo stato della procedura fallimentare, che risulta, invece, tuttora aperta. 4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La richiesta nell'interesse della costituita parte civile di liquidazione delle spese, in quanto del tutto genericamente formulata, e in assenza della articolazione delle ragioni a sostengo delle conclusioni, deve essere rigettata. Le Sezioni Unite (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716), pronunciandosi in ordine alla ammissibilità della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità svoltosi con le forme di cui all'art. 610 comma 1 cod. proc. pen., hanno fatto riferimento, ai fini dell'entità della liquidazione, a "un ragionevole ristoro, commisurato alla congruenza ed entità dell'impegno. Il quale - è quasi superfluo sottolinearlo - non può esaurirsi nella pura e semplice presentazione delle richieste finali e della nota spese, ma deve consistere nella prospettazione, a sostegno delle medesime, degli argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato, in guisa che risulti evidente la "partecipazione" non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione". Consegue a tali premesse, il mancato accoglimento dell'istanza della parte civile che, come detto, si è limitata a formulare conclusioni scritte generiche, prive di confronto dialettico con le tematiche pros