Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 agosto 1970

Cassazione n. 46036/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che, quale giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catania che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto accusato di aver introdotto nella Casa di Reclusione di Augusta sostanza stupefacente del tipo hashish destinata alla cessione; in data 18 agosto 2021 (capo 4).

Il Tribunale del riesame, dopo aver apprezzato l'ambito dell'indagine avente ad oggetto una serie di attività illecite posta in essere anche con il concorso di personale in servizio presso la Casa di Reclusione di Augusta - l'introduzione ed utilizzo di telefoni cellulari ed introduzione e cessione di sostanza stupefacente ai detenuti -, ha confermato la valutazione operata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari effettuata dal Giudice delle indagini preliminari, rigettando le censure su detti punti.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame - secondo la difesa - ha fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Valentino sulla base di elementi inconsistenti e meramente congetturali nella parte in cui ha individuato nel ricorrente l'autore dell'introduzione dello stupefacente nella Casa di Reclusione sulla base del luogo in cui aveva trascorso il permesso premio (abitazione sita in Sferracavallo); non sarebbe significativa dell'individuazione del Valentino quale colui che avrebbe dovuto introdurre in carcere lo stupefacente, la conversazione intercettata in cui Maranzano, interloquendo con altra persona chiedeva se "quello" si chiamasse "Valentino o Carmelo", unica occasione in cui sarebbe stato menzionato il ricorrente: la conversazione è, infatti, priva di riferimenti alla sostanza stupefacente da introdurre in carcere ed il "compenso" cui si accenna veniva consegnato a persona diversa («vecchietta abitante alla Marine/la»).

Dalle risultanze emerge, invece, che Ferrante aveva ammesso di essere l'autore della fraudolenta introduzione della sostanza stupefacente in carcere, dato minimizzato dal Tribunale che ha apoditticamente affermato che tale condotta fosse finalizzata a coprire il ruolo svolto nell'occasione dal Valentino.

Non viene fornita alcuna spiegazione in ordine al mancato rinvenimento indosso al ricorrente dello stupefacente, nonostante, in occasione del rientro in carcere, dopo la fruizione di permesso ex art. 21-ter 0.P., fosse stato perquisito sia all'esterno che all'interno della struttura penitenziaria; costituisce mera congettura l'affermazione secondo cui il Valentino avesse occultare la droga nell'ampolla rettale.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen. sotto forma di mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.

Il Tribunale non spiega come sia stato possibile che Valentino, nonostante il preliminare isolamento, consegnasse lo stupefacente subito dopo l'ingresso in carcere; è rimasta inevasa la richiesta formulata al Tribunale di acquisire copia della documentazione in questione, tenuto conto che nessuna risposta era stata data alla richiesta formulata ex art. 391-quater cod. proc. pen. dal difensore.

Non vi è stata risposta in ordine alla dedotta impossibilità di poter ricevere il pagamento per mezzo di sei stecche di sigarette asseritamente avvenuto "presso il locale passaggi" della Casa di Reclusione.

2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base del delitto contestato al capo 9) che non ha formato oggetto di richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico Ministero.

A seguito dei fatti di cui al capo 9), il beneficio in favore del ricorrente previsto dall'art. 21-ter O.P. è stato revocato ex art. 58-quater O.P. e non potrà più goderne di altri per almeno tre anni; detti elementi ed il "fine pena" fissato per il 2033 fanno venir meno la concretezza ed attualità della misura cautelare in carcere, aspetto sul quale il Tribunale del riesame non risulta abbia reso adeguata motivazione, reiterando acriticamente, specie in ordine al profilo della attualità, le lacunose argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. In ordine al primo motivo attraverso cui si censura la gravità indiziaria in ordine all'episodio che - secondo la contestazione provvisoria - avrebbe visto il ricorrente introdurre in carcere sostanza stupefacente, deve ribadirsi il principio di diritto ormai pacifico di questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti.

Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).2.1.

Il Tribunale del riesame, con ragionamento non connotato da manifesta illogicità, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla condotta che avrebbe visto il Valentino, previ accordi con alcuni soggetti detenuti che disponevano, anche con la complicità di personale della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione, di apparati cellulari e diverse "SIM", introdurre lo stupefacente nella struttura carceraria che poi veniva ceduto, sulla base di precedenti richieste di fornitura, ad altri detenuti.

2.2. Il ricorrente tenta di assegnare un significato alternativo e differente al contenuto delle intercettazioni, operazione che, secondo consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte di legittimità risulta preclusa: ed infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sabber, Rv. 263715); si è di recente precisato (tra le tante decisioni anche da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, 282337) che il sindacato in sede di legittimità del senso assegnato al contenuto delle intercettazioni è limitato alla sola manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

Sotto tale aspetto nessuna incoerenza si riscontra nella motivazione resa dal Tribunale del riesame che, dopo aver dato conto del 0 complessivo compendio indiziario specie nella parte in cui aveva accertato la presenza di condotte collusive tra detenuti e personale della polizia penitenziaria che aveva consentito di introdurre nella Casa di Reclusione sostanza stupefacente ed apparati cellulari, ha evidenziato quali fossero i principali indizi che deponevano per la ricostruzione operata, richiamando il testo delle intercettazioni telefoniche che aveva monitorato l'avvenuto ingresso nella struttura penitenziaria di alcune "stecchette" di hashish, valutandone il significato senza palesare carenze o illogicità.

3. Il secondo motivo con cui si deduce l'impossibilità che il ricorrente potesse aver introdotto in carcere la sostanza stupefacente, anche sotto lo specifico aspetto dell'omessa acquisizione della documentazione richiesta alla Casa di Reclusione, è infondato.

3.1. In ordine alla pretesa di far acquisire dal Tribunale la documentazione che la struttura carceraria non avrebbe consegnato nonostante l'espressa richiesta da parte della difesa, si fa presente che l'Organo di merito, compulsato ex art. 309 cod. proc. pen., decide in ordine alla legittimità della misura cautelare sulla base degli atti processuali a disposizione.

Il tribunale del riesame è, infatti, privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, presentandosi gli stessi incompatibili con la speditezza del procedimento de libertate, dovendo il Collegio della cautela assumere la decisione sulla base delle risultanze processuali acquisite o di quelle allegate dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267993; Sez. 3, Sentenza n. 21633 del 27/04/2011, Valentini, Rv. 250016).

Non sussisteva, pertanto nessuna possibilità che il Collegio ex art. 309 cod. proc. pen. potesse di richiedere la documentazione che il difensore afferma non sia stata resa ostensibile.

3.2. Quanto al secondo aspetto che attiene all'omessa valutazione di deduzioni, deve osservarsi come il Tribunale del riesame non sia tenuto a confutare ogni argomentazione difensiva, allorché gli elementi comunque valorizzati risultino decisivi e tali da implicitamente superare le argomentazioni della difesa.

Ciò si è verificato nel caso in esame allorché l'apprezzamento del testo delle intercettazioni in uno all'analisi della localizzata posizione del Valentino durante la fruizione dei benefici premiali penitenziari e la consegna di denaro alla famiglia del ricorrente hanno dato conto delle ragioni in base alle quali non fossero determinanti, sia l'omesso rinvenimento dello stupefacente all'esito dei controlli in carcere a cagione dell'occultamento nell'ampolla rettale, motivato logicamente alla luce della accertata successiva identica condotta (in tal senso deve essere inteso il rinvio operato al capo 9), sia il dedotto isolamento di dieci giorni finalizzato a prevenire la diffusione del COVID 19 al momento del rientro in carcere che avrebbe impedito la consegna dello stupefacente, mere congetture logicamente superate dalla sistematica attività di occultamento e aggiramento dell'attività di controllo, di cui il Tribunale ha dato contezza grazie al previo accenno all'accertata collusione tra detenuti e personale in servizio presso la struttura carceraria.

4. Infondato risulta il terzo motivo con cui si censura la rilevanza assegnata, al fine di valorizzare la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, alla contestazione enunciata nel capo 9), non oggetto di misura cautelare.

Premesso che nessuna violazione si scorge nella valorizzazione di altra vicenda che aveva comunque portato all'arresto del ricorrente, l'ordinanza ha correttamente preso in considerazione che il ricorrente, dopo appena due mesi, avesse riprodotto analoga condotta finalizzata ad introdurre in carcere sostanza stupefacente occultandola nell'ampolla rettale (capo 9), giudicando al contempo rilevante la strumentalizzazione dei benefici premiali previsti dall'ordinamento penitenziario e l'abilità dimostrata dall'indagato.

Egualmente corretta risulta la parte della decisione che ha ritenuto ininfluente, ai fini della attualità e concretezza delle esigenze cautelari da salvaguardare, il preesistente stato detentivo, là dove viene fatto pertinente rinvio a giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità che ha avuto modo di statuire che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535).

Infondata e generica risulta la dedotta assenza di attualità delle esigenze cautelari, alla luce dell'impossibilità per i prossimi tre anni di poter usufruire ex art. 58-quater O.P. di analoghi permessi premio.

È pur vero che questa Corte di legittimità si è espressa su tale aspetto affermando che lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen., ma ciò a condizione che si escluda, anche in astratto, che il ricorrente possa godere per il futuro di pur brevi periodi di libertà, essendo peraltro onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265070).

Pacifico risulta il principio secondo cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; cfr. anche Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282416.) Ciò premesso ed in assenza di allegazioni in tal senso nella opportuna sede cautelare, la motivazione resa dal Tribunale risulta idonea a smentire la dedotta assenza di attualità e concretezza.

Ed infatti, la decisione ha evidenziato la totale inaffidabilità del ricorrente che si rendeva responsabile del reato oggetto di contestazione attraverso una strumentalizzazione degli istituti premiali, avendo dato prova che, nonostante lo stato detentivo, la propria vita fosse improntata alla commissione di reati, motivazione completa e coerente con le finalità di tutela delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. di cui si sollecita una preclusa valutazione di merito ad opera di questa Corte.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.6.

L'attuale stato cautelare carcerario del ricorrente - seguito all'aggravamento intervenuto medio tempore - impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che, quale giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catania che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto accusato di aver introdotto nella Casa di Reclusione di Augusta sostanza stupefacente del tipo hashish destinata alla cessione; in data 18 agosto 2021 (capo 4). Il Tribunale del riesame, dopo aver apprezzato l'ambito dell'indagine avente ad oggetto una serie di attività illecite posta in essere anche con il concorso di personale in servizio presso la Casa di Reclusione di Augusta - l'introduzione ed utilizzo di telefoni cellulari ed introduzione e cessione di sostanza stupefacente ai detenuti -, ha confermato la valutazione operata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari effettuata dal Giudice delle indagini preliminari, rigettando le censure su detti punti. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame - secondo la difesa - ha fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Valentino sulla base di elementi inconsistenti e meramente congetturali nella parte in cui ha individuato nel ricorrente l'autore dell'introduzione dello stupefacente nella Casa di Reclusione sulla base del luogo in cui aveva trascorso il permesso premio (abitazione sita in Sferracavallo); non sarebbe significativa dell'individuazione del Valentino quale colui che avrebbe dovuto introdurre in carcere lo stupefacente, la conversazione intercettata in cui Maranzano, interloquendo con altra persona chiedeva se "quello" si chiamasse "Valentino o Carmelo", unica occasione in cui sarebbe stato menzionato il ricorrente: la conversazione è, infatti, priva di riferimenti alla sostanza stupefacente da introdurre in carcere ed il "compenso" cui si accenna veniva consegnato a persona diversa («vecchietta abitante alla Marine/la»). Dalle risultanze emerge, invece, che Ferrante aveva ammesso di essere l'autore della fraudolenta introduzione della sostanza stupefacente in carcere, dato minimizzato dal Tribunale che ha apoditticamente affermato che tale condotta fosse finalizzata a coprire il ruolo svolto nell'occasione dal Valentino. Non viene fornita alcuna spiegazione in ordine al mancato rinvenimento indosso al ricorrente dello stupefacente, nonostante, in occasione del rientro in carcere, dopo la fruizione di permesso ex art. 21-ter 0.P., fosse stato perquisito sia all'esterno che all'interno della struttura penitenziaria; costituisce mera congettura l'affermazione secondo cui il Valentino avesse occultare la droga nell'ampolla rettale. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen. sotto forma di mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. Il Tribunale non spiega come sia stato possibile che Valentino, nonostante il preliminare isolamento, consegnasse lo stupefacente subito dopo l'ingresso in carcere; è rimasta inevasa la richiesta formulata al Tribunale di acquisire copia della documentazione in questione, tenuto conto che nessuna risposta era stata data alla richiesta formulata ex art. 391-quater cod. proc. pen. dal difensore. Non vi è stata risposta in ordine alla dedotta impossibilità di poter ricevere il pagamento per mezzo di sei stecche di sigarette asseritamente avvenuto "presso il locale passaggi" della Casa di Reclusione. 2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base del delitto contestato al capo 9) che non ha formato oggetto di richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico Ministero. A seguito dei fatti di cui al capo 9), il beneficio in favore del ricorrente previsto dall'art. 21-ter O.P. è stato revocato ex art. 58-quater O.P. e non potrà più goderne di altri per almeno tre anni; detti elementi ed il "fine pena" fissato per il 2033 fanno venir meno la concretezza ed attualità della misura cautelare in carcere, aspetto sul quale il Tribunale del riesame non risulta abbia reso adeguata motivazione, reiterando acriticamente, specie in ordine al profilo della attualità, le lacunose argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. In ordine al primo motivo attraverso cui si censura la gravità indiziaria in ordine all'episodio che - secondo la contestazione provvisoria - avrebbe visto il ricorrente introdurre in carcere sostanza stupefacente, deve ribadirsi il principio di diritto ormai pacifico di questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).2.1. Il Tribunale del riesame, con ragionamento non connotato da manifesta illogicità, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla condotta che avrebbe visto il Valentino, previ accordi con alcuni soggetti detenuti che disponevano, anche con la complicità di personale della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione, di apparati cellulari e diverse "SIM", introdurre lo stupefacente nella struttura carceraria che poi veniva ceduto, sulla base di precedenti richieste di fornitura, ad altri detenuti. 2.2. Il ricorrente tenta di assegnare un significato alternativo e differente al contenuto delle intercettazioni, operazione che, secondo consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte di legittimità risulta preclusa: ed infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sabber, Rv. 263715); si è di recente precisato (tra le tante decisioni anche da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, 282337) che il sindacato in sede di legittimità del senso assegnato al contenuto delle intercettazioni è limitato alla sola manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Sotto tale aspetto nessuna incoerenza si riscontra nella motivazione resa dal Tribunale del riesame che, dopo aver dato conto del 0 complessivo compendio indiziario specie nella parte in cui aveva accertato la presenza di condotte collusive tra detenuti e personale della polizia penitenziaria che aveva consentito di introdurre nella Casa di Reclusione sostanza stupefacente ed apparati cellulari, ha evidenziato quali fossero i principali indizi che deponevano per la ricostruzione operata, richiamando il testo delle intercettazioni telefoniche che aveva monitorato l'avvenuto ingresso nella struttura penitenziaria di alcune "stecchette" di hashish, valutandone il significato senza palesare carenze o illogicità. 3. Il secondo motivo con cui si deduce l'impossibilità che il ricorrente potesse aver introdotto in carcere la sostanza stupefacente, anche sotto lo specifico aspetto dell'omessa acquisizione della documentazione richiesta alla Casa di Reclusione, è infondato. 3.1. In ordine alla pretesa di far acquisire dal Tribunale la documentazione che la struttura carceraria non avrebbe consegnato nonostante l'espressa richiesta da parte della difesa, si fa presente che l'Organo di merito, compulsato ex art. 309 cod. proc. pen., decide in ordine alla legittimità della misura cautelare sulla base degli atti processuali a disposizione. Il tribunale del riesame è, infatti, privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, presentandosi gli stessi incompatibili con la speditezza del procedimento de libertate, dovendo il Collegio della cautela assumere la decisione sulla base delle risultanze processuali acquisite o di quelle allegate dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267993; Sez. 3, Sentenza n. 21633 del 27/04/2011, Valentini, Rv. 250016). Non sussisteva, pertanto nessuna possibilità che il Collegio ex art. 309 cod. proc. pen. potesse di richiedere la documentazione che il difensore afferma non sia stata resa ostensibile. 3.2. Quanto al secondo aspetto che attiene all'omessa valutazione di deduzioni, deve osservarsi come il Tribunale del riesame non sia tenuto a confutare ogni argomentazione difensiva, allorché gli elementi comunque valorizzati risultino decisivi e tali da implicitamente superare le argomentazioni della difesa. Ciò si è verificato nel caso in esame allorché l'apprezzamento del testo delle intercettazioni in uno all'analisi della localizzata posizione del Valentino durante la fruizione dei benefici premiali penitenziari e la consegna di denaro alla famiglia del ricorrente hanno dato conto delle ragioni in base alle quali non fossero determinanti, sia l'omesso rinvenimento dello stupefacente all'esito dei controlli in carcere a cagione dell'occultamento nell'ampolla rettale, motivato logicamente alla luce della accertata successiva identica condotta (in tal senso deve essere inteso il rinvio operato al capo 9), sia il dedotto isolamento di dieci giorni finalizzato a prevenire la diffusione del COVID 19 al momento del rientro in carcere che avrebbe impedito la consegna dello stupefacente, mere congetture logicamente superate dalla sistematica attività di occultamento e aggiramento dell'attività di controllo, di cui il Tribunale ha dato contezza grazie al previo accenno all'accertata collusione tra detenuti e personale in servizio presso la struttura carceraria. 4. Infondato risulta il terzo motivo con cui si censura la rilevanza assegnata, al fine di valorizzare la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, alla contestazione enunciata nel capo 9), non oggetto di misura cautelare. Premesso che nessuna violazione si scorge nella valorizzazione di altra vicenda che aveva comunque portato all'arresto del ricorrente, l'ordinanza ha correttamente preso in considerazione che il ricorrente, dopo appena due mesi, avesse riprodotto analoga condotta finalizzata ad introdurre in carcere sostanza stupefacente occultandola nell'ampolla rettale (capo 9), giudicando al contempo rilevante la strumentalizzazione dei benefici premiali previsti dall'ordinamento penitenziario e l'abilità dimostrata dall'indagato. Egualmente corretta risulta la parte della decisione che ha ritenuto ininfluente, ai fini della attualità e concretezza delle esigenze cautelari da salvaguardare, il preesistente stato detentivo, là dove viene fatto pertinente rinvio a giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità che ha avuto modo di statuire che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535). Infondata e generica risulta la dedotta assenza di attualità delle esigenze cautelari, alla luce dell'impossibilità per i prossimi tre anni di poter usufruire ex art. 58-quater O.P. di analoghi permessi premio. È pur vero che questa Corte di legittimità si è espressa su tale aspetto affermando che lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen., ma ciò a condizione che si escluda, anche in astratto, che il ricorrente possa godere per il futuro di pur brevi periodi di libertà, essendo peraltro onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265070). Pacifico risulta il principio secondo cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; cfr. anche Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282416.) Ciò premesso ed in assenza di allegazioni in tal senso nella opportuna sede cautelare, la motivazione resa dal Tribunale risulta idonea a smentire la dedotta assenza di attualità e concretezza. Ed infatti, la decisione ha evidenziato la totale inaffidabilità del ricorrente che si rendeva responsabile del reato oggetto di contestazione attraverso una strumentalizzazione degli istituti premiali, avendo dato prova che, nonostante lo stato detentivo, la propria vita fosse improntata alla commissione di reati, motivazione completa e coerente con le finalità di tutela delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. di cui si sollecita una preclusa valutazione di merito ad opera di questa Corte. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.6. L'attuale stato cautelare carcerario del ricorrente - seguito all'aggravamento intervenuto medio tempore - impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 46036/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris