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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36977/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2022 del Tribunale di Lecce, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di minaccia aggravata dall'uso di armi e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso degli imputati, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto carenti del requisito della specificità dei motivi, perché si limitano a reiterare di profili di censura già adeguatamente vagliati da parte del Giudice di appello, le cui argomentazioni non vengono criticamente attaccate dai ricorrenti, e comunque sono manifestamente infondati per le ragioni già esplicitate nella sentenza impugnata; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2022 del Tribunale di Lecce, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di minaccia aggravata dall'uso di armi e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso degli imputati, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto carenti del requisito della specificità dei motivi, perché si limitano a reiterare di profili di censura già adeguatamente vagliati da parte del Giudice di appello, le cui argomentazioni non vengono criticamente attaccate dai ricorrenti, e comunque sono manifestamente infondati per le ragioni già esplicitate nella sentenza impugnata; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08
Sentenza Cassazione n. 36977/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris