CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SGARBOSSA Roberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 1/7/2020 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Padova condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 712 cod. pen. (così diversamente qualificata l'originaria accusa di ricettazione) del dipinto e della cornice di pregio provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. Il Tribunale, rigettata la domanda di oblazione contenuta nelle richieste subordinate anche per la obiettiva gravità del fatto (valore del dipinto), condannava altresì l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, danno da liquidarsi in sede civile, con una provvisionale di euro duemila, oltre le spese processuali sostenute nel grado dalla stessa p.c.. 1.1. Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato, deducendo, oltre ai motivi di merito e quelli sulla sanzione applicata, la erronea statuizione del tribunale in ordine alla richiesta di rimessione in termini (art. 141 comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen.) per la domanda subordinata di oblazione del reato contravvenzionale punito con pena alternativa (arresto o ammenda). 1.3. La Corte di appello di Venezia, adita con i motivi di gravame, dichiarava estinto il reato per la prescrizione intervenuta nelle more della fissazione del giudizio di appello, argomentando funditus (secondo quanto impone l'art. 578 cod. proc. pen.) in ordine alla sussistenza del reato fonte di obbligazione risarcitoria; nulla osservava la Corte in ordine al motivo di gravame speso in tema di rigetto della richiesta rimessione in termini ai fini di accedere alla oblazione di cui all'art. 162 bis, cod. pen.. 2. Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. Si censura la motivazione della sentenza per aver ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato, valorizzando solo alcuni elementi emersi all'esito dell'istruttoria (mercato di acquisto, pregio del prodotto acquistato, modalità di vendita, prezzo e modalità di pagamento, assenza di fattura o scontrino), trascurandone altri (richiesta di chiarimenti quanto alla provenienza, valore effettivo del dipinto pubblicità del luogo di esposizione e vendita, dichiarazione sottoscritta dal venditore). 2.2. Violazione della legge penale (art. 162 bis cod. pen. e 141-bis, comma 4 bis, disp. att., cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per omissione, non avendo la Corte, né rimesso in termini l'imputato per proporre domanda di oblazione (avuto riguardo alla diversa qualificazione giuridica del fatto), né motivato tale decisione, limitandosi a dichiarare la intervenuta prescrizione del reato argomentando sulla responsabilità derivante da reato, nonostante lo specifico motivo di gravame in tali sensi formulato dalla difesa attesa la intervenuta derubricazione del delitto di ricettazione nella contravvenzione di incauto acquisto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La difesa deduce manifesta illogicità della motivazione, oltre che violazione di legge penale sostanziale, in quanto la Corte ha riconosciuto, sia pure ai soli fini civili, la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di incauto acquisto della tela e cornice di pregio, senza offrire dimostrazione certa della colpa in cui verserebbe l'acquirente, che aveva anzi adottato ogni possibile cautela nell'acquisto per contanti della tela di pregio al mercato dell'antiquariato. Il ricorso si limita, quindi, a riproporre le doglianze sviluppate con i motivi di gravame nel merito, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato in punto di colpa nell'acquisto delle cose di sospetta provenienza in ragione di evidenze univoche, quali le modalità del pagamento per contanti, la non tracciabilità della provenienza, l'ambiente mercatale di acquisto, lo stesso valore della tela e della cornice acquistate (per la declinazione delle varie forme che può assumere l'elemento psicologico atto a sorreggere il distinguo tra ricettazione, incauto acquisto e acquisto incolpevole si richiama Sez, U., n. 12433, del 26/11/2009 (dep.2010), Rv. 246324 - 01, ric. Nocera). La Corte espressamente motiva, dunque, circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con argomentazioni logiche e coerenti che ricorra l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712, cod. pen., versando l'agente in colpa, essendosi dovuto certamente rappresentare, sulla base delle condizioni di acquisto, il dubbio circa la provenienza da delitto della tela e della cornice acquistate. L'art. 712 cod. pen., infatti, a differenza dell'art. 648 cod. pen., non intende punire l'acquisto o la ricezione di cose dalla provenienza delittuosa, ma più semplicemente l'acquisto o la ricezione di cose rispetto alle quali si abbiano motivi di sospetto, senza aver prima compiuto gli opportuni accertamenti. Correlativamente l'elemento soggettivo della contravvenzione non concerne la provenienza illecita della cosa, ma i relativi accertamenti, che non avrebbero potuto essere omessi, e i motivi di sospetto che li rendevano necessari. Sono difatti i motivi di sospetto tipizzati, e non il sospetto, che caratterizzano l'incauto acquisto. 2. Il secondo motivo di ricorso, se calato nella concretezza del risultato processuale raggiunto, è infondato.2.1. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno invero affermato che «in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen., né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925). In tale prospettiva ermeneutica, assume dirimente rilievo il fatto che, come puntualmente dedotto in ricorso, la richiesta di oblazione era stata espressamente formulata dal difensore in primo grado in sede di conclusioni, qualora l'accusa di ricettazione fosse stata riqualificata ai sensi dell'art. 712 cod. pen. Il Tribunale ha preso atto della richiesta difensiva, rigettandola per la gravità obiettiva (valore venale del bene acquistato) del fatto, ed ha emesso la sentenza impugnata riqualificando il fatto come incauto acquisto. 2.2. La Corte d'appello, investita dello specifico motivo di gravame, lo ha Leputb in assoluto non &Ie. Il che, se da un canto rappresenta un evidente vizio di motivazione per difetto del segno grafico (sulla necessità di motivare il rigetto si veda Sez. 1, n. 1585, del 9/10/2014, dep. 2015, Rv. 261976; Sez. 3, n. 32896, del 7/4/2017, Rv. 270423) dall'altro, resta assorbito nella più favorevole ed incompatibile decisione di proscioglimento per intervenuta prescrizione (art. 129 comma 1, cod. proc. pen.), che pur portando seco la condanna generica al risarcimento, la condanna provvisionale e la liquidazione delle spese processuali, tuttavia comporta il proscioglimento immediato, ineludibile ed incondizionato; laddove la domanda di oblazione è pur sempre valutabile, secondo parametri che nella fattispecie (gravità del fatto e danni conseguenti al reato) non appaiono prima facie ricorrere. La Corte ha pertanto percorso la strada più favorevole in concreto per l'imputato, che comunque non avrebbe avuto ragione di accedere alla richiesta oblazione in presenza di danno certo conseguente al reato. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita per la rappresentanza e difesa, che si liquidano in euro 3510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]