CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 25192/21 deliberata il 03/03/2021, la Prima Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento di pena per il reato satellite, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, aveva parzialmente accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze. L'annullamento investiva, in particolare, l'aumento di pena operato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione. • Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza deliberata il 19/10/2021, ha rideterminato la pena per il reato indicato in anni 1 di reclusione, ridotta a mesi 9 di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, ridotta a mesi 6 di reclusione per il rito. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. limitatamente alla mancata applicazione della disciplina più favorevole al reo, in quanto il giudice del rinvio ha ignorato che il giudice deve applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole al reo, in quanto il periodo di riferimento era anteriore all'aggravamento punitivo del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., ma l'ordinanza impugnata non chiarisce se l'aumento è stato effettuato sulla base della disciplina più favorevole oppure sulla base di quella meno favorevole prevista con l'aggravamento [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. La doglianza - già nei termini in cui è articolata - ha carattere del tutto congetturale, poiché nessun elemento induce a ritenere che il giudice del rinvio abbia individuato la pena in aumento all'interno della cornice edittale più sfavorevole, sicché il ricorso - lungi dal devolvere un effettivo error in iudicando o in procedendo - rivela una connotazione schiettamente esplorativa. D'altra parte, l'individuazione dell'entità dell'aumento è stata congruamente motivata sulla base di argomenti che il ricorso neppure prende in considerazione. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1