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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32653/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 055EII0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procurratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto accogliersi il ricorso, annullando senza rinvio l'impugnata ordinanza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia non ha convalidato l'arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ipotesi di reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., ritenendo insussistenti le condizioni di flagranza o di quasi-flagranza che legittimano l'arresto.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, affidando le proprie censure a un unico motivo, col quale contesta l'impugnato provvedimento con riguardo alla ritenuta assenza dello stato di quasi flagranza del reato contestato.

A parere del ricorrente, il Tribunale, nel valutare gli elementi circostanziali che hanno caratterizzato il caso in esame -e, segnatamente, il fatto che l'indagato non fosse stato colto nell'atto di commettere il delitto, né inseguito dalle forze dell'ordine- avrebbe errato nell'escludere la quasi flagranza, fornendo un'interpretazione restrittiva di tale nozione e, quindi, violando l'art. 382 del codice di rito.

Osserva infatti il ricorrente che, nel concetto di "inseguimento" da parte della polizia giudiziaria, deve ricomprendersi, per consolidata giurisprudenza, non soltanto l'inseguimento in senso stretto, ma anche l'azione che, senza soluzione di continuità, venga intrapresa subito dopo la commissione di un reato per raggiungere la persona da arrestare.

Ciò sarebbe quanto avvenuto nel caso di specie: l'inseguimento, infatti, è stato intrapreso dopo che la polizia giudiziaria, attraverso la disamina di immagini di ottima qualità registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, aveva potuto prendere, personalmente e direttamente, cognizione puntuale sia del reato sia della fisionomia del reo.

Quest'ultimo è stato individuato, di lì a poco, a distanza di circa 400 metri dal luogo del furto; inoltre, le immagini accluse forniscono limpida evidenza apprezzabile da chiunque, ictu oculi, della corrispondenza tra reo e soggetto arrestato.

Osserva inoltre il ricorrente che, nella fattispecie in esame, i militari intervenuti hanno intrapreso l'inseguimento non già sulla scorta delle informazioni fornite dalla persona offesa -nel qual caso la flagranza non sarebbe stata ravvisabile- bensì della diretta percezione del reato realizzata attraverso il sistema tecnologico installato presso la tabaccheria gestita dalla persona offesa.

In definitiva, ove si considerino 1) i rapidissimi tempi dell'inseguimento 2) il lasso temporale brevissimo -circa un'ora e 30 minuti- trascorso tra il fatto di reato e l'arresto del reo e 3) la presenza del medesimo in area immediatamente contigua quella del furto, deve concludersi per la sussistenza dello stato di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod. proc. pen.

Nota infine il ricorrente che sussistevano anche tutti gli altri presupposti dell'arresto, alla luce dei tanti precedenti penali per reati analoghi dell'indagato, dei suoi precedenti di polizia e dell'avvenuta formalizzazione di denuncia querela da parte della persona offesa.3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.

4. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha puntualizzato che lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria procede all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità (Sez. 6, n. 17709 del 12/04/2016, Baicu, Rv. 267127 - 01, in cui questa Corte ha ritenuto sussistente lo stato di quasi flagranza, in assenza di interruzione delle ricerche degli organi investigativi, e di conseguente arresto successivo ad inseguimento, effettuato da agenti di P.G. immediatamente sopraggiunti in ausilio dei colleghi per primi intervenuti).

Le circostanze fattuali, sopra analiticamente riportate nel sintetizzare il contenuto del ricorso, danno conto della stretta contestualità temporale e di un riconoscimento operato nella sostanziale immediatezza.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per essere stato, l'arresto, legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l'arresto legittimamente eseguito.

Così deciso in Roma, il 04/07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 055EII0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procurratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto accogliersi il ricorso, annullando senza rinvio l'impugnata ordinanza. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia non ha convalidato l'arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ipotesi di reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., ritenendo insussistenti le condizioni di flagranza o di quasi-flagranza che legittimano l'arresto. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, affidando le proprie censure a un unico motivo, col quale contesta l'impugnato provvedimento con riguardo alla ritenuta assenza dello stato di quasi flagranza del reato contestato. A parere del ricorrente, il Tribunale, nel valutare gli elementi circostanziali che hanno caratterizzato il caso in esame -e, segnatamente, il fatto che l'indagato non fosse stato colto nell'atto di commettere il delitto, né inseguito dalle forze dell'ordine- avrebbe errato nell'escludere la quasi flagranza, fornendo un'interpretazione restrittiva di tale nozione e, quindi, violando l'art. 382 del codice di rito. Osserva infatti il ricorrente che, nel concetto di "inseguimento" da parte della polizia giudiziaria, deve ricomprendersi, per consolidata giurisprudenza, non soltanto l'inseguimento in senso stretto, ma anche l'azione che, senza soluzione di continuità, venga intrapresa subito dopo la commissione di un reato per raggiungere la persona da arrestare. Ciò sarebbe quanto avvenuto nel caso di specie: l'inseguimento, infatti, è stato intrapreso dopo che la polizia giudiziaria, attraverso la disamina di immagini di ottima qualità registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, aveva potuto prendere, personalmente e direttamente, cognizione puntuale sia del reato sia della fisionomia del reo. Quest'ultimo è stato individuato, di lì a poco, a distanza di circa 400 metri dal luogo del furto; inoltre, le immagini accluse forniscono limpida evidenza apprezzabile da chiunque, ictu oculi, della corrispondenza tra reo e soggetto arrestato. Osserva inoltre il ricorrente che, nella fattispecie in esame, i militari intervenuti hanno intrapreso l'inseguimento non già sulla scorta delle informazioni fornite dalla persona offesa -nel qual caso la flagranza non sarebbe stata ravvisabile- bensì della diretta percezione del reato realizzata attraverso il sistema tecnologico installato presso la tabaccheria gestita dalla persona offesa. In definitiva, ove si considerino 1) i rapidissimi tempi dell'inseguimento 2) il lasso temporale brevissimo -circa un'ora e 30 minuti- trascorso tra il fatto di reato e l'arresto del reo e 3) la presenza del medesimo in area immediatamente contigua quella del furto, deve concludersi per la sussistenza dello stato di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod. proc. pen. Nota infine il ricorrente che sussistevano anche tutti gli altri presupposti dell'arresto, alla luce dei tanti precedenti penali per reati analoghi dell'indagato, dei suoi precedenti di polizia e dell'avvenuta formalizzazione di denuncia querela da parte della persona offesa.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. 4. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha puntualizzato che lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria procede all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità (Sez. 6, n. 17709 del 12/04/2016, Baicu, Rv. 267127 - 01, in cui questa Corte ha ritenuto sussistente lo stato di quasi flagranza, in assenza di interruzione delle ricerche degli organi investigativi, e di conseguente arresto successivo ad inseguimento, effettuato da agenti di P.G. immediatamente sopraggiunti in ausilio dei colleghi per primi intervenuti). Le circostanze fattuali, sopra analiticamente riportate nel sintetizzare il contenuto del ricorso, danno conto della stretta contestualità temporale e di un riconoscimento operato nella sostanziale immediatezza. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per essere stato, l'arresto, legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l'arresto legittimamente eseguito. Così deciso in Roma, il 04/07/
Sentenza Cassazione n. 32653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris