CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato di truffa, commesso il 21/10/2017, che sarebbe asseritamente maturata prima della sentenza impugnata, sull'assunto dell'efficacia retroattiva dell'abrogazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione che era stata introdotta dalla cosiddetta "legge Orlando" (legge 23 giungo 2017, n. 103), è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali, con la sentenza "Polichetti", hanno chiarito che la suddetta sospensione del corso della prescrizione continua ad applicarsi ai reati commessi nel tempo di vigenza della "legge Orlando", cioè dal 03/08/2017 al 31/12/2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi prima dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, poi, dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01); che, pertanto, tenuto conto dell'applicabilità, nella specie, della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla "legge Orlando", il reato non è prescritto; che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 38 del 2026, ha affermato che la menzionata interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione non è in contrasto con il principio di legalità né con il principio di ragionevolezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M