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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21102/2022

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[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17036-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso l'ordinanza n. 17173/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/08/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione chiedendo la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, in data 14.7.2020, che nel decidere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello stesso Mastella, lo aveva rigettato omettendo di liquidare le spese nel dispositivo, seppure poste in motivazione a carico della ricorrente soccombente.

Non si è costituita la parte intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Invero, nella motivazione dell'ordinanza impugnata è statuita la condanna della Guglielmi al pagamento delle spese, ma nel dispositivo ne è stata omessa la liquidazione, emergendo dunque un'evidente errore materiale da correggere.

Il collegio procede dunque, in dispositivo, alla liquidazione delle spese per euro 4100, a favore del ricorrente e poste a carico dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il P.Q.[OSCURATO:PERSONA]~ O 4 LUG. 20231 F 9iistièTir n fusaiserrie CYrne.110.z1411tOVA Ric. 2021 n.17036 sez.

M1 - ud. 10-03-2022 -3-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17036-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso l'ordinanza n. 17173/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/08/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione chiedendo la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, in data 14.7.2020, che nel decidere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello stesso Mastella, lo aveva rigettato omettendo di liquidare le spese nel dispositivo, seppure poste in motivazione a carico della ricorrente soccombente. Non si è costituita la parte intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Invero, nella motivazione dell'ordinanza impugnata è statuita la condanna della Guglielmi al pagamento delle spese, ma nel dispositivo ne è stata omessa la liquidazione, emergendo dunque un'evidente errore materiale da correggere. Il collegio procede dunque, in dispositivo, alla liquidazione delle spese per euro 4100, a favore del ricorrente e poste a carico dell'intimata. P.Q.M. La Corte accoglie il P.Q.[OSCURATO:PERSONA]~ O 4 LUG. 20231 F 9iistièTir n fusaiserrie CYrne.110.z1411tOVA Ric. 2021 n.17036 sez. M1 - ud. 10-03-2022 -3-
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