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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25965/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5665 del ruolo generale dell'anno 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 103, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 11297/32/2016, depositata in data 9 dicembre 2016; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento n.

TF3030102119/2014, con il quale, relativamente all'anno 2010, aveva contestato l'utilizzo di fatture di acquisto e di vendita per operazioni soggettivamente inesistenti; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che non poteva darsi rilevanza decisiva alla sentenza penale di assoluzione dell'amministratore della società, stante l'autonomia dei giudizi; sussistevano presunzioni gravi, precise e concordanti che dovevano condurre a ritenere sussistente il coinvolgimento della società alla frode perpetrata da terzi e la consapevolezza della medesima; la società, inoltre, non aveva offerta idonea prova contraria; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso;ritenuto che: ai fini della definizione del presente giudizio, va dato atto che la ricorrente ha depositato la domanda di definizione agevolata ai sensi d.l. 24 aprile 2017, n. 50, inviata telematicamente, nonché i modelli F24 dai quali si evince il pagamento integrale degli importi dovuti, nonché memoria con la quale ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere; deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5665 del ruolo generale dell'anno 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 103, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 11297/32/2016, depositata in data 9 dicembre 2016; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento n. TF3030102119/2014, con il quale, relativamente all'anno 2010, aveva contestato l'utilizzo di fatture di acquisto e di vendita per operazioni soggettivamente inesistenti; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che non poteva darsi rilevanza decisiva alla sentenza penale di assoluzione dell'amministratore della società, stante l'autonomia dei giudizi; sussistevano presunzioni gravi, precise e concordanti che dovevano condurre a ritenere sussistente il coinvolgimento della società alla frode perpetrata da terzi e la consapevolezza della medesima; la società, inoltre, non aveva offerta idonea prova contraria; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso;ritenuto che: ai fini della definizione del presente giudizio, va dato atto che la ricorrente ha depositato la domanda di definizione agevolata ai sensi d.l. 24 aprile 2017, n. 50, inviata telematicamente, nonché i modelli F24 dai quali si evince il pagamento integrale degli importi dovuti, nonché memoria con la quale ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere; deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il giorn
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