CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 26942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17113/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLO, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO CATANIA n. 2391/2018 depositata il15/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel corso del 2007, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Caltagirone – Sez. distaccata di Grammichele la declaratoria di usucapione abbreviata, ex art. 1159 bis c.c., di un fondo rustico, cedutogli da tale [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre del 1986, dopo che costui lo aveva acquistato con patto di riservato dominio. Il relativo decreto era opposto dall’ISMEA (Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA]), mediante atto di citazione attraverso il quale deduceva che il Tribunale di Roma aveva dichiarato la risoluzione del contratto con l’Arcidiacono. In esito all’istruttoria, il giudice adito accoglieva l’opposizione. La predetta decisione era gravata dal soccombente, con cinque motivi. L’appellata resisteva, concludendo per la conferma della decisione del Tribunale. Con sentenza n. 2391 del 15 novembre 2018 la Corte d’appello di Catania rigettava l’impugnazione. La Corte distrettuale rilevava come il bene in questione fosse stato acquistato dall’Arcidiacono, dante causa del Damico, in virtù di un contratto con patto di riservato dominio. Il successivo trasferimento all’appellante era intervenuto in forza di un preliminare. Così, non essendosi verificata l’anticipazione degli effetti traslativi, la relazione del Damico con la cosa si sarebbe potuta ricondurre esclusivamente ad una detenzione qualificata e non ad un possesso utile ad usucapionem, assimilabile al comodato. Del resto, neppure era stata allegata e tantomeno dimostrata l’interversione del possesso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi, illustrati da successiva memoria. L’ISMEA si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141 c.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’animus possidendi, ritenendo che al ricorrente fosse stata trasmessa la mera detenzione del bene, senza interversione del possesso, trascurando l’esame delle deposizioni dei testi e gli atti prodotti in giudizio. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il Damico si duole della violazione e falsa applicazione dell’art.1141 c.c., affermando di aver esercitato un dominio di fatto sul bene, senza che controparte provasse la detenzione, iniziale o successiva. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., per avere i giudici di secondo grado omesso di affermare che nella fattispecie si sarebbe verificato il mutamento da detenzione in possesso per causa proveniente dal terzo, così da accogliere la domanda di usucapione. 4) La quarta lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte di merito avrebbe “proceduto astrattamente sull’archetipo della detenzione a titolo di comodato nella consegna anticipata del bene, omettendo l’esame delle prove acquisite in giudizio e rendendo impossibile la decifrazione dell’iter logico seguito per pervenire alla decisione, così confezionando una motivazione meramente apparente”. 5) I primi quattro motivi - che possono essere scrutinati congiuntamente perché contestano, sotto profili analoghi, l’impianto probatorio su cui è fondata la sentenza impugnata – sono inammissibili. 5.a) La Corte d’appello muove dal giusto presupposto che “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi” per concludere che “la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem”. L’assunto è pienamente in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 29594 del 22 ottobre 2021; Sez. 2, n. 11132 del 6 aprile 2022; Sez. 3, n. 24637 del 2 dicembre 2016; Sez. 2, n. 5211del 16 marzo 2016). 5.b) D’altronde, in tema di possesso " ad usucapionem ", non è censurabile in sede di legittimità - ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici - l ’ apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o no gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (Sez. 6-2, n. 356 del 10 gennaio 2017). Quelli lamentati sono insomma giudizi di fatto. E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente processo qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti in sede di merito. 5.c) Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull ’ attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra diverso limite da quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 5.d) Quanto alla pretesa motivazione apparente, basterà aggiungere che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza del contenuto della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 5.e) In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, e dovendo ritenersi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 5.f) È, in conclusione, inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 6) La quinta censura richiama l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, pur discusso fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dal pagamento dell’importo di lire 85.000.000, rispetto al quale, nel preliminare inter partes, era s tato condizionato il trasferimento al ricorrente del possesso pieno del bene. Il motivo è inammissibile. 6.a) Infatti, ricorre nella specie l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Va dato atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000 (seimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari