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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 22263/2024

Testo disponibile della fonte

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/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15001/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in MILANO,[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA].

TRIB. [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIAn. 165/ 05 / 2023 depositata i l 18/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 165/05/23 del 18/01/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 279/03/21 della Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti del diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica relative alle annualità 2010 e 2011. 1.1.La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello di A li Big , evidenziando che: a) doveva ritenersi sussistente la legittimazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] a chiedere il rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica nei confronti dell’Amministrazione doganale; b) la prescrizione decennale del diritto al rimborso era maturata unicamente per il periodo antecedente al 02/02/2011. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito, ADM) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso per cassazione è inammissibile. 1.1.La controricorrente ha, infatti, depositato la prova dell’intervenuta notificazione della sentenza impugnata nei confronti dell’Amministrazione doganale, intervenuta in data 26/01/2023, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato dalla difesa erariale in data 07/07/2023 e, quindi, tardivamente rispetto al termine breve per l’impugnazione. 2.In conclusione, il ricorso è inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 10.930,01.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15001/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in MILANO,[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA]. TRIB. [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIAn. 165/ 05 / 2023 depositata i l 18/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 165/05/23 del 18/01/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 279/03/21 della Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti del diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica relative alle annualità 2010 e 2011. 1.1.La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello di A li Big , evidenziando che: a) doveva ritenersi sussistente la legittimazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] a chiedere il rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica nei confronti dell’Amministrazione doganale; b) la prescrizione decennale del diritto al rimborso era maturata unicamente per il periodo antecedente al 02/02/2011. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito, ADM) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso per cassazione è inammissibile. 1.1.La controricorrente ha, infatti, depositato la prova dell’intervenuta notificazione della sentenza impugnata nei confronti dell’Amministrazione doganale, intervenuta in data 26/01/2023, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato dalla difesa erariale in data 07/07/2023 e, quindi, tardivamente rispetto al termine breve per l’impugnazione. 2.In conclusione, il ricorso è inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 10.930,01. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 pe
Sentenza Cassazione n. 22263/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris