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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20835/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli deduce vizi di motivazione in tema di colpevolezza e violazione di legge in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, così integrando il reato ascrittogli (v.

Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155).

2.2. Il secondo è del tutto generico, risolvendosi nella semplice manifestazione di dissenso, senza alcun confronto con gli indicatori valorizzati in sentenza.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di colpevolezza e violazione di legge in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.). 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, così integrando il reato ascrittogli (v. Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155). 2.2. Il secondo è del tutto generico, risolvendosi nella semplice manifestazione di dissenso, senza alcun confronto con gli indicatori valorizzati in sentenza. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
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