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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14140/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con ttpi,,(0 cui la Corte di Appello di Palermo dell'Il rr9T7-d 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale cittadino ha concesso il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna per il reato di furto pluriacigravato di energia elettrica (artt.624,625 nn.2 e 7 cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua penale responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici prospettando deduzioni del tutto generiche a fronte di una motivazione immune da vizi logici ( pag.2 laddove la sentenza impugnata richiama la giurisprudenza di questa Corte - Cass. N.32025/2014 e n. 41554/2006- secondo la quale è del tutto irrilevante la dimostrazione che il collegamento abusivo venga compiuto materialmente dall'imputato, costituendo la qualità di titolare del contratto di utenza prova presuntiva della responsabilità.

Essendo la fornitura intestata alla stessa appellante non ci sono dubbi circa la riconducibilità della condotta illecita alla stessa); -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche -non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute e riteneva congrua la pena da infliggere in concreto; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il C,pRsigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con ttpi,,(0 cui la Corte di Appello di Palermo dell'Il rr9T7-d 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale cittadino ha concesso il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna per il reato di furto pluriacigravato di energia elettrica (artt.624,625 nn.2 e 7 cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua penale responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici prospettando deduzioni del tutto generiche a fronte di una motivazione immune da vizi logici ( pag.2 laddove la sentenza impugnata richiama la giurisprudenza di questa Corte - Cass. N.32025/2014 e n. 41554/2006- secondo la quale è del tutto irrilevante la dimostrazione che il collegamento abusivo venga compiuto materialmente dall'imputato, costituendo la qualità di titolare del contratto di utenza prova presuntiva della responsabilità. Essendo la fornitura intestata alla stessa appellante non ci sono dubbi circa la riconducibilità della condotta illecita alla stessa); -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche -non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute e riteneva congrua la pena da infliggere in concreto; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il C,pRsigliere estensor
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