CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 37882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 settembre 1965; avverso la sentenza del 21 maggio 2021, della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le note depositate il 9 settembre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione resa in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di diffamazione, così riqualificando l'originaria imputazione a titolo di calunnia, commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commissario del corpo forestale. 2. Con un unico motivo d'impugnazione, il ricorrente lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto da un canto che non sussistesse il reato di calunnia, per carenza di dolo, e, dall'altro la contestuale sussistenza, per lo stesso fatto, del reato di diffamazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Effettivamente, è manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito che (con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, commessi con un'unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva di una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato) affermi la sussistenza del delitto di diffamazione senza motivare il proprio dissenso dalla pronuncia assolutoria, seppur coperta da giudicato, relativa al delitto di calunnia (fondata sul presupposto che l'agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa). E ciò in quanto, trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l'errore sulla verità della condotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo (Sez. 5, n. 49021 del 05/11/2004, Tartaglione, Rv. 231283). Ciononostante, in concreto, è pur vero che la corte territoriale ha ritenuto insussistente il dolo di calunnia, pur ritenendo sussistente quello di diffamazione, ma l'affermazione deve essere letta alla luce del complessivo impianto a rgomentativo. Secondo la corte territoriale, lo scritto, attraverso il quale si sarebbe consumata la condotta oggetto dell'imputazione, pur contenente espressioni oggettivamente ingiuriose, per il contesto e per le espressioni utilizzate, era privo di una effettiva notitia criminis (e, quindi, inidoneo ad integrare gli estremi fattuali del delitto di calunnia), ma conteneva, comunque espressioni volte a gettare discredito sul pubblico ufficiale, rispetto alle quali, la convinzione che lo Scaffidi assumesse una condotta scorretta ed inadeguata, non esclude l'esistenza di una consapevole volontà di porre in essere la condotta diffamatoria. Le deduzioni sono corrette: se tutte le calunnie si risolvono nell'attribuzione di un fatto disonorevole e, quindi, rappresentano anche una condotta diffamatoria; non tutte le diffamazioni integrano, di per sé, condotte calunniose, tutte le volte in cui non viene attribuito al soggetto passivo un fatto di reato.• 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di l