CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21164/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarco Dall’Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice delriesame, in accoglimento dell’appello cautelare personale proposto dal pubblico ministeropresso il Tribunale di Brescia avverso l’ordinanza reiettiva del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Brescia del 31 gennaio 2025, disponeva la misura cautelaredell’obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cuiall’art. 416, comma primo, secondo, terzo, quinto, cod. pen. perché, quale partecipe di unaassociazione per delinquere finalizzata a commettere molteplici reati di tipo tributario,realizzati mediante continuative emissioni di fatture per operazioni inesistenti relative allasomministrazione irregolare di manodopera da parte di società di comodo e compensazioniindebite dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delitti di riciclaggio eautoriciclaggio dei profitti conseguiti con la frode dell’Erario, chiedeva costantemente, nellaveste di referente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fatture false emesse dalle societàcartiere dell’associazione e somministrazione irregolare di monodopera (capo 1, escluse lecircostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., dal 2018 con condotta perdurante) edi cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché,rivestendo all’interno della società cartiera [OSCURATO:SOCIETA] la qualifica di referentedella società committente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. emetteva fatture in tutto o in parteoggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi esul valore aggiunto (capo 11, fatture del 2021 e 2022). 2. Propone ricorso il difensore dell’indagato affidandosi a tre motivi.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. permancanza di motivazione rafforzata per la riforma in peius e motivazione apparente.Si afferma che il Tribunale, in sede di appello cautelare, ha applicato la misura noncustodiale, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni del giudice per leindagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di misura avanzata dal pubblico ministero.Ciò, è tanto più evidente se si osserva che l'ordinanza impugnata si fonda suun'informativa della Guardia di finanza che risale al mese di luglio del 2023, a fronte dellaquale l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari, oggetto di riforma, è stata emessaquasi due anni dopo, ossia il 31 gennaio 2025.Malgrado il significativo intervallo temporale, il tribunale del riesame, in sede di appellocautelare, omette del tutto di spiegare per quale ragione, a distanza di oltre tre anni dai fatti,le valutazioni del giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto non più attuale ovveronon sufficientemente gravi gli indizi, debbano oggi considerarsi erronee.Manca del tutto un confronto critico con il decorso del tempo e con il giudizio di non2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. peressere state le esigenze cautelari ritenute in modo generico e automatizzato dai precedentipenali; motivazione illogica e contraddittoria sul pericolo di reiterazione; travisamento dellapersonalità dell’indagato.Si rappresenta che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l’indagato in relazionealle sentenze di condanna è stato sottoposto a detenzione carceraria dal 30 maggio 2024 eche nel mese di ottobre 2025 gli è stata concessa la misura alternativa dell'affidamento inprova al servizio sociale, ossia una misura che presuppone una valutazione positiva inordine alla personalità del condannato, alla sua capacità di reinserimento sociale e allariduzione del rischio di recidiva.Il Tribunale perviene pertanto ad un giudizio di pericolosità sociale persistente, inaperto contrasto con le valutazioni operate dalla magistratura di sorveglianza, fondate invecesu dati attuali concreti e verificati.L’ordinanza impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 274, lett c, cod. proc. pen.,laddove ha ritenuto il pericolo di recidiva in via meramente automatica dalla gravità dei fatti edai precedenti, omettendo di motivare sull’attualità del rischio.2.3 Con il terzo motivo, lamenta violazione degli artt. 275 e 292 cod. proc. pen. perdifetto di motivazione su necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura disposta.Si censura l'ordinanza impugnata, per non aver fornito alcuna motivazione specifica inordine alla necessità adeguatezza e proporzionalità della misura dell'obbligo di dimora, tantopiù se si tiene presente che l'indagato si trova già sottoposto alla misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale per fatti certamente connessi a quelli per i quali èstata applicata la misura impugnata.3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.3.1 Quanto all’obbligo di motivazione rafforzata, si afferma che la motivazionedell’ordinanza impugnata appare ampiamente “rafforzata” sia in punto gravi indizi dicolpevolezza, sia in punto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli percui si procede, sia infine in punto attualità della misura e proporzionalità della medesima.3.2 Quanto all’argomento della difesa secondo cui decisiva in senso favorevoleall’indagato sarebbe la circostanza dell’intervenuta applicazione dell’istituto dell’affidamentoin prova al servizio sociale, ritiene il PG che esso vada del tutto ribaltato. [OSCURATO:PERSONA], siosserva, è stato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale pur nonessendo affatto intervenuta l’opera di risocializzazione, come emerge dalla circostanza cheegli ha continuato a commettere reati “senza soluzione di continuità”.3.3 Circa la proporzionalità e adeguatezza della misura, si afferma che l’ordinanza èmotivata, laddove si rappresenta che la gravità dei precedenti va contestualizzata con illivello di gravità medio di quelli in contestazione, con conseguente applicabilità di una misuranon detentiva, ad afflittività, quindi, contenuta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.1.1 Quanto al primo motivo, questo Collegio intende ribadire, e dare quindi continuità,al principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04,secondo cui, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudicedell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domandacautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standardcognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico conil contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative delrigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioniautonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale.1.2 E’ questo un principio di diritto che supera e in qualche modo concilia i due oppostiorientamenti espressi, rispettivamente, da Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283784–01 (su cui vi è relazione di contrasto – Rel n. 24/2023 - redatta il 12/06/2023dall’Ufficio del massimario) e, in ultimo, da Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593-Il primo orientamento – espresso come detto, in ultimo, da Sez. 1, n. 47361 del09/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283784–01 – ha affermato che in tema di appello cautelare, lariforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, inassenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale,valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendonecessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, conassoluta decisività, la diversa scelta operata (in senso conforme, Sez. 1, n. 16029 del27/01/2016, Mautone, Rv. 266622-01; Sez. 6, n. 17581 del 08/02/2017, Pepe, Rv. 269827-01).Contrario a tale orientamento quello affermato, in ultimo, da Sez. 5, n. 28580 del22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01, secondo cui in sede di appello del pubblico ministeroavverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato delprovvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata,in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale,autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno,confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto,diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione,oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice(in questo senso, tra le varie, anche Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335 –02; Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emmanuello, Rv. 269138-01).1.3 A fronte dei due orientamenti, tuttavia, già Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797-01, ritenendo apparente il contrasto segnalato, ha affermatoche in tema di appello cautelare, il tribunale della libertà, che accoglie l'appello del pubblicoministero avverso decisione di rigetto della misura cautelare del giudice per le indaginipreliminari, seppure non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede digiudizio quando viene riformata una sentenza assolutoria, deve comunque procedere ad unaverifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, seinterferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello,configurandosi altrimenti un vizio della motivazione.1.4 In tale quadro si colloca Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, cit., ossia ladecisione a cui si intende dare continuità, che ha in parte motiva affermato che: «la ragioneper la quale, in materia di impugnazioni cautelari, risulta improprio il riferimento alla nozionedella cosiddetta "motivazione rafforzata", si spiega sulla base del diverso standard cognitivo,sia sotto il profilo probatorio e sia sotto quello procedimentale, che governa il procedimentoprincipale rispetto al procedimento incidentale “de libertate”.Mentre il primo richiede, quale parametro giustificativo della sentenza di condanna, ilsuperamento di "ogni ragionevole dubbio", il secondo richiede, quale parametro giustificativodel provvedimento restrittivo, una qualificata probabilità di colpevolezza ossia l'esistenza dielementi a carico dell'indagato che, di natura logica o rappresentativa, contengono "in nuce"tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova e che, quindi, nonvalgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'incolpato etuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, restando immutato il quadroindiziario o modificandosi attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di prova acarico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità (ex multis, v. Sez. U, n. 11 del21/04/1995, Costantino, Rv. 202002 - 01).Tuttavia questa diversità sostanziale - e, come sarà più chiaro in seguito, anchestrutturale - non esclude e, anzi, impone che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza afini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso didubbio, dovendosi dare continuità all'orientamento per il quale, se due significati possonougualmente essere attribuiti a un dato probatorio cautelare, deve privilegiarsi quello piùfavorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile e superatosulla base di altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011,Misseri, Rv. 250243 - 01).»Analizzate anche le differenze strutturali, da punto di vista procedimentale tra i dueprocedimenti, ed evidenziato che il giudice dell'appello cautelare si trova, di regola, adecidere su un corredo probatorio identico a quello del primo giudice, la citata sentenzaNecchi ha dato continuità a quanto affermato, in parte motiva, da Sez. 3, n. 14980 del21/12/2022, dep. 2023, Padula, Rv. 284324 – 01 (massimata su altro) laddove ha osservatoche «in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misuracautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indaginipreliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudiced'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementiaddotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano ladecisione impugnata, perché, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non èappunto necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità dellasoluzione adottata dal primo giudice. Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita,degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergentevalutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività ecredibilità razionale rispetto a quella riformata» riprendendo, così, i principi espressi sia Sez.5, n. 28580 del 22/09/2020, M,. Rv. 279593 - 01 ma anche quelli enunciati da Sez. 1, n.47361 del 09/1/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283784-01, ossia dai due orientamenti in contrasto.1.5 Va dunque ribadito, dando continuità a Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, cit.e, con essa, a Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, Rv. 284324 – 01, in talmodo superando il contrasto tra i due orientamenti esposti, che la diversità strutturale esostanziale tra il procedimento di cognizione e quello incidentale de libertate impone altribunale che accolga l'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto dellamisura cautelare personale del giudice per le indagini preliminari, di farsi carico degliargomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata e di adottare una motivazione,che, pur non coincidendo con quella “rafforzata” propria della sentenza che ribaltil’assoluzione in primo grado, sia tale per cui ogni divergente valutazione deve risultaredotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata.1.6 In applicazione del suesposto principio, alcuna censura può essere mossaall’ordinanza impugnata che – nelle oltre 160 pagine di cui si compone la motivazione - hapreso in considerazione gli elementi emergenti nel corso delle indagini preliminari; haesposto le ragioni in base alle quali il giudice per le indagini preliminari ha rigettato larichiesta di misura cautelare personale per alcuni indagati, analizzando le argomentazionisviluppate dallo stesso in ordine al reato associativo contestato al capo 1) ed ai reati fine; haquindi ripercorso con dovizia di dettagli l’appello del pubblico ministero e le contestazionidifensive ed ha, infine, illustrato le ragioni per le quali, nei confronti del ricorrente e di un altroindagato, dovesse trovare accoglimento la richiesta del pubblico ministero.Ebbene, è proprio nella parte in cui accoglie le richieste del pubblico ministero che iltribunale cautelare ha disatteso, con accurata motivazione, i punti decisivi del provvedimentocon il quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare,fornendo giustificazioni circa l'esercizio del potere cautelare, adempiendo, in tal modo, aglistessi obblighi di motivazione vincolata (ex art. 292 cod. proc. pen.) che la legge processualepone a carico del primo giudice della cautela nel caso di accoglimento della domandacautelare e, allo stesso modo, anche del giudice dell'impugnazione nel caso di accoglimentodell'appello cautelare del pubblico ministero.Più nel dettaglio ha descritto – da pag. 13 in poi e con specifico riferimento al reatoassociativo – l’articolato e complesso sistema di numerosissime società cartiere utilizzateper la somministrazione illecita di manodopera in ambito edile, attraverso il quale, mediantel’assunzione formale di lavoratori di fatto alle dipendenze dei clienti imprenditori finali el’emissione, in relazione a tali prestazioni, di fatture per operazioni soggettivamente edoggettivamente inesistenti, sono state perpetrate una serie indeterminata di reati tributari(oltre all’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistente,anche indebite compensazioni), provvedendo poi, a valle, grazie a stabili e consolidatirapporti con distinte associazioni criminali, a riciclare il provento di tali attività illecite,fatture per operazioni inesistenti su conti correnti di società estere, fino a giungere su conticorrenti asiatici. A chiusura del complesso circuito criminale, emergeva la ricezione in Italiada parte degli emissari dell'associazione di somme in denaro contante corrispondenti aquelle fuoriuscite, da ridistribuire ai clienti finali, previa decurtazione della provvigionespettante al sodalizio.Parimenti, alcuna censura può essere mossa all’ordinanza impugnata che hacompiutamente analizzato i numerosissimi reati fine, per quel che interessa in questa sede,in materia tributaria, sotto il profilo sia oggettivo, che soggettivo, dei reati in contestazione,facendosi carico, nello specifico, del requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cuiall’art. 8 d.P.R. n. 74 del 2000 (contestato al ricorrente al capo 11) della finalità di evasione,la cui sussistenza era stata posta in dubbio dal giudice impugnato, avendo questi ritenutoche la maggior parte delle società coinvolte non aveva presentato alcuna dichiarazione.A fronte di tale affermazione, il giudice che ha applicato la misura ha rilevato che taleassunto non trovasse alcun riscontro in atti, indicando, accuratamente, gli elementi asostegno di quanto affermato.Non diversamente, logica e priva di aporie è l’argomentazione in ordine alla riferibilitàsoggettiva dei reati, ulteriore tema indicato dal giudice del provvedimento impugnato comemesso in discussione dal primo giudice (pag. 29 e segg dell’ordinanza impugnata).Quanto, poi, alla posizione del ricorrente e al suo ruolo di referente soprannominato“conad”, la difesa, pur a fronte di una specifica analisi della sua posizione – a pag. 154 esegg – non muove alcuna specifica censura, con conseguente estrema genericità delladoglianza.1.7 In conclusione sul punto, nonostante il confronto continuo con gli elementi cheavevano portato il primo giudice a rigettare la misura e il superamento degli stessi da partedel giudice del provvedimento oggi impugnato, il difensore muove una serie, assolutamentegenerica, di censure, in cui si limita a richiedere la necessità di una motivazione “rafforzata”,senza confrontarsi in alcun modo con il percorso motivazionale, congruo e rispondente aiprincipi di diritto sopraesposti, da parte del tribunale cautelare, con conseguenteinammissibilità, per genericità, dei motivi di doglianza.2 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.Lungi dall’aver dedotto la sussistenza delle esigenze cautelari automaticamente daiprecedenti penali, il giudice della cautela, con motivazione corretta e conforme ai principi didiritto sopra indicati, nel rimarcare l'esistenza dell'attualità e della concretezza del pericolo,ha correttamente compiuto una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi dei numerosi precedenti penali, ricavandone laconsiderazione, del tutto logica e congrua, che il ricorrente, nonostante le precedentiesperienze giudiziarie che avrebbero dovuto fungere da deterrente, ha continuato adelinquere senza soluzione di continuità, anche durante il periodo in cui passavano ingiudicato le condanne per reati specifici. Su questo la difesa non si confronta minimamente.Quanto poi all’affidamento in prova al servizio sociale, rileva questa Corte che talesituazione non dimostra l’insussistenza del pericolo di recidiva, ma, se da un lato, conferma,che il tribunale di sorveglianza non era a conoscenza della pendenza dell’odiernoprocedimento, dall’altro, non fa venir meno l’onere gravante sulla difesa – e dalla stessa nonassolto - di specificare se questa indagine fosse nota al tribunale di sorveglianza e sedell’affidamento in prova fosse stato reso edotto il giudice cautelare.3 Eguale sorte ha il terzo motivo di ricorso, che risulta manifestamente infondato, sesolo si considera che, diversamente da quanto dedotto, il giudice della cautela spiega leragioni della cautela e della applicazione di un presidio preventivo di tipo non custodiale,quale appunto è l’obbligo di dimora, senza, in questo caso, ulteriori prescrizioni. Anche suqueste argomentazioni, la difesa non si confronta minimamente.4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto contodella sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nellafattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64,legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art.616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopraindicate.5. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVALERIA [OSCURATO:PERSONA]