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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 22651/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/0111973 avverso la sentenza del 29/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla mancata valutazione di alcune circostanze da cui si sarebbe dovuta trarre la conseguenza della inidoneità della condotta contestata a integrare il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] iFidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 10 61

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/0111973 avverso la sentenza del 29/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla mancata valutazione di alcune circostanze da cui si sarebbe dovuta trarre la conseguenza della inidoneità della condotta contestata a integrare il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] iFidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 10 61
Sentenza Cassazione n. 22651/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris