CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 16342/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura speciale in atti;-ricorrenti –-contro-AVV. K.A. quale curatrice speciale della minoreI.T. rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I.T. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025PROCURA [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA];-intimati--nonché-AVV. K.A. quale curatrice speciale della minoreI.T. rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-ricorrente incidentale--contro-M.N. Y.B. nella qualità diamministratore di sostegno di M.N. rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-resistenti-[OSCURATO:PERSONA] ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I.T. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] CORTED’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE;-intimati-avverso la sentenza n. 4809/2024 pronunciata dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], Sezione Minorenni, depositata in data 08 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data01/04/2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEAll’esito del procedimento di accertamento dello stato di abbandonoinstaurato su ricorso del Pubblico Ministero in data 12.9.2022, con lasentenza depositata il 13/2/2023, il Tribunale per i Minorenni di Romadichiarava lo stato di adottabilità della minore I.T. nata aNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025Roma il 13/6/2022, figlia naturale di M.N. nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], sospendeva i rapporti tra minore e familiari, confermandola sospensione della responsabilità genitoriale materna- già dispostacon decreto del 21.6.2022- con nomina del Sindaco di Roma qualetutore provvisorio della minore, collocata presso un nucleo familiare.Il Tribunale osservava che: la madre della minore, affetta da disabilitàintellettiva medio-grave e dichiarata inabile al 100% in quanto nonidonea a svolgere attività della quotidianità in autonomia, non era ingrado di prendersi cura della figlia neppure per l’accudimento basilare,potendo essere anche pericolosa per l’incolumità della stessa; non vierano risorse intrafamiliari dal momento che nessun familiare avevadato disponibilità a prendersi cura della minore, considerando altresìche la minore I.T. era nata da una relazione in cui il probabilepadre naturale, N.F. , aveva verosimilmente abusato dellacondizione di minorazione di M.N. .Con ricorso depositato il 6.7.2023 Y.B. , qualeamministratore di sostegno di M.N. e suo zio, proponevaappello avverso la sentenza del Tribunale, contestando la decisionepoiché non supportata da accertamenti sulla capacità genitorialematerna e sulla sussistenza di supporti idonei a consentire dimantenere la relazione madre/figlia; pertanto chiedeva, previoespletamento di consulenza tecnica, la revoca dello stato di adottabilitào, in subordine, la conservazione dei rapporti tra madre e figlia.Si costituiva la curatrice speciale della minore la quale, nell’eccepirel’infondatezza dell’appello sull’accertamento dello stato di adottabilità,esprimeva tuttavia parere favorevole al mantenimento di una relazionemadre/figlia in ragione dell’evoluzione positiva della condizione di vitadella I.T. allorché presa in carico dal Servizio adulti disabili.Numero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025Acquisita la relazione del Servizio sociale di aggiornamento sullecondizioni del nucleo familiare naturale della minore, con sentenzadepositata l’8.7.24, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservandoche: l’intervento istituzionale a tutela della minore era stato sollecitatodal Servizio sociale presso il [OSCURATO:PERSONA] I di Roma che, neigiorni immediatamente successivi alla nascita, aveva segnalato lo statodi disabilità intellettiva medio-grave della madre (così diagnosticata dalservizio TSMREE della ASL di appartenenza) e la problematicità delnucleo familiare di provenienza; la gravidanza era stata tenutanascosta dalla giovane M.N. sino al mese di aprile ed era emersain occasione di controlli sanitari abituali; la I.T. iveva con la madre,affetta da importanti problematiche di salute e impossibilitata adoccuparsi della figlia disabile, avendo anche disatteso gli appuntamentidi controllo ostetrico e non aveva eseguito gli esami prescritti dallaginecologa; ricoverata presso il reparto di ostetricia sin dal 12.5.2022per controlli, durante tutto il periodo di ricovero e sino al parto, lagiovane era rimasta sola nonostante la neuropsichiatra, dott.ssaB.Y. , avesse dato indicazioni per consentire l’affiancamento di unapersona di famiglia per il suo accudimento, data la disabilità; il nucleoparentale della I.T. comprendeva anche due sorelle, entramberesidenti autonomamente, W.R. e T.G. , quest’ultima residentenello stesso comprensorio condominiale di M.N. e della madre,unitamente al compagno, N.F. , e al loro figlio, di tre anni; ilsuddetto N.F. era descritto da W.R. come personanullafacente che aveva tentato approcci sessuali anche con lei e cheverosimilmente aveva approfittato dell’inconsapevolezza della sorellaM.N. circa l’accettare rapporti con il compagno della sorella T.G. ;interpellato dal Servizio sociale che aveva preso in carico M.N. , ilN.F. era apparso persona fortemente immatura e irresponsabileNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025tanto da non rendersi conto delle conseguenze delle sue azioni,dichiarando di avere “soddisfatto il desiderio di M.N. di diventaremadre”; quest’ultima, per le scarse capacità cognitive, non potevareputarsi idonea quanto a competenze genitoriali e, semmai, unapotenziale fonte di pregiudizio per la minore; l’ambiente familiare comesopra descritto era ritenuto disfunzionale e non protettivo per laneonata, dovendosi escludere la presenza di figure in concreto affidabiliper l’accudimento della minore; dalla relazione dell’agosto 2022 eraemerso che M.N. era seguita nella quotidianità dalla sorella W.R ,la quale era apparsa molto affaticata dal ruolo centrale all’interno delnucleo familiare e soprattutto dall’impegno di cura eaccompagnamento costante della sorella; W.H. , nonnamaterna della minore, ancora convalescente e con difficoltà dideambulazione a seguito di un serio episodio patologico risalente alfebbraio 2022, riferiva il vissuto familiare disfunzionale cui le figlieavevano assistito per le condotte violente del marito nei suoi confronti,il senso di liberazione proprio e delle figlie alla morte del coniuge-genitore, la disabilità cognitiva della figlia M.N. emersa sin dallascuola elementare, il sostegno economico del nucleo derivante dallapensione di reversibilità del coniuge defunto (750 €) e dalla pensionedi invalidità con indennità di accompagnamento percepita dalla figliaM.N. (800 €), il profondo dolore e dispiacere per la situazionedeterminata dal N.F. , che reputava un uomo senza voglia di lavoraree al quale attribuiva la volontà, attraverso la gravidanza, di assumereil controllo economico di M.N. al fine di impossessarsi della suapensione di invalidità e della casa ATER dove lei e le figlie vivevano,assegnata alla stessa M.N. , così come si impossessava del denarodella compagna, la figlia T.G. ; Y.B. e X.R. ,rispettivamente fratelli della nonna materna e del nonno maternoNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025(defunto) della minore, entrambi presenti come figure di sostegno delnucleo madre/figlie successivamente al decesso del marito/padre,condividevano il convincimento delle congiunte circa la valutazione delN.F. come persona che si sarebbe approfittata della fragilità diM.N. e del nucleo familiare in generale e che incuterebbe timore esoggezione alla compagna T.G. (come da questa confidato adentrambi gli zii) tanto da esternare entrambi preoccupazione per ilbenessere del figlio minore della coppia e da reputare il N.F. soggettonegativo per lo stile di vita, per l’immaturità ed irresponsabilità; invitatiad esprimersi sulla possibilità di accudimento della bambina, entrambiavevano negato tale possibilità all’interno del nucleo familiare ed ancheuna propria disponibilità, per le condizioni di debilitazione della nonnaW.H. , bisognosa di accudimento da parte di terzi e perle rispettive condizioni personali di vita e di età, aggiungendo altresì diritenere impossibile un rientro della minore con la madre; C.Z.[... , altra zia materna della minore, ricostruita la storia dellarelazione con il compagno, affermava confusamente di essere statainformata della gravidanza della sorella M.N. , che il compagno nonsi sarebbe reso conto delle conseguenze, che era intenzione dellostesso di vivere tutti insieme mentre lei non ricordava se fosse o menod’accordo con tale progetto; quanto alla minore, inserita nella casa-famiglia “[OSCURATO:PERSONA]” a far data dal giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla prima visitadi controllo non erano emerse problematiche se non la peculiarità diconformazione del cranio più piccola della norma da controllare durantela crescita, dopo i primi giorni di nervosismo espresso con pianti si eraadattata al nuovo contesto, si alimentava regolarmente e con moltoappetito, dimostrava fatica ad “agganciare lo sguardo quando allattatae appariva poco responsiva”; la madre aveva chiesto notizie un’unicavolta e, in attesa di essere autorizzata alle visite, pur fornitole ilNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025contatto per chiedere aggiornamenti, non aveva più chiamato; il G.I.L.aveva formulato le proprie valutazioni circa la sussistenza di risorsefamiliari che potessero prendersi cura della minore osservando che“alla luce di quanto esposto e della complessità delle problematiche checoinvolgono, su diversi livelli, i membri della famiglia, le scriventi nonritengono sussistano le condizioni per un rientro della minore presso ilnucleo familiare né che vi siano soggetti che potrebbero esseresegnalati e valutati per un eventuale progetto di affido intrafamiliare”,e che “ I.T. è una neonata, affidata appena nata alle cure delpersonale medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia del PoliclinicoUmberto I e che è stata trasferita in struttura quasi al compimento delprimo mese di vita, elementi questi di cui va tenuta massimaconsiderazione, stante che dagli elementi sopra riportati non sembraessere presente un contesto familiare che permetterebbe alla neonatadi crescere in modo adeguato, neanche se debitamente supportatodalla rete dei Servizi sociali e Socio-sanitari territoriali, stantel’inesistenza di soggetti disposti a prendersi cura della bambina (ziomaterno e paterno)”; la relazione pervenuta dalla casa-famigliaospitante la minore (relazione del 14.12.2022) dava conto dell’assenzadi un legame di attaccamento tra madre e figlia, di reazioni moltocarenti della minore alle visite materne e di altrettanta carenza dicapacità di accudimento della madre tanto da non potere gli incontriessere effettuati nella modalità protetta con osservazione esterna,rendendosi necessaria la presenza di un operatore all’interno dellastanza al fine di prevenire situazioni inadeguate e di pericolo per laminore; pertanto, era da condividere la valutazione di inadeguatezzagenitoriale di M.N. affermata dal Tribunale, in ragione dellacondizione di disabilità intellettiva grave a lei diagnosticata dal TSMREEdella ASL competente per territorio sin dall’infanzia, nuovamenteNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025accertata nel maggio 2016 in sede di attribuzione dell’invalidità civile(con riconoscimento di inidoneità ad eseguire in autonomia gli atti dellaquotidianità) e, successivamente, attraverso la procedura di aperturadell’amministrazione di sostegno, in quanto condizione fortementeincidente sulle molteplici capacità, di cura e accudimento, di empatia,di attenzione e protezione, di educazione e formazione, necessarie allacrescita di un bambino; dal decreto di apertura dell’amministrazione disostegno a favore di M.N. con compiti estesi alla cura dellapersona, emesso dal giudice tutelare del Tribunale di Roma in data18.7.2022, si desumeva che, sulla base della documentazione medicaprodotta, “la beneficiaria possiede “una generale compromissione dellearee del funzionamento cognitivo e adattivo” e che “risultano deficitariel’area del calcolo e della letto-scrittura” di talché essa non è in gradodi gestire adeguatamente il denaro e che quanto all’area dellecompetenze socio-relazionali, risultano “presenti evidenti aspetti dicriticità relativi alla capacità di giudizio e ciò espone M.N. al rischiodi raggiro, manipolazione, frode e plagio”, risulta invalida totale civilee con inabilità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continuanon essendo in grado di compiere gli atti quotidiani in quanto affettada “ ritardo mentale grave (QI 38) con marcata compromissione dellecapacità relazionali”, e che -sulla base dell’esame giudiziale diretto- “insede di udienza …la persona….non è apparsa in grado di provvedere aipropri bisogni, dimostrando una assai limitata capacità dicomprensione della realtà circostante nonché di discernimento tra ciòche è di suo interesse e ciò che le potrebbe recare pregiudizio”. Taleaccertata condizione di criticità della I.T. per quanto inficiante lecapacità genitoriali, è risultata evidente nell’intero percorso di tutelaistituzionale e processuale: alla nascita della bambina, allorché lamadre è apparsa “spaventata, non esprimendo una volontà riguardoNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025l’accudimento della figlia”, e ancor prima allorché, presa in carico dalConsultorio familiare nel “percorso nascita”, disattendeva gliappuntamenti di controllo, non eseguiva gli esami prescritti e restituivaagli operatori la percezione di totale inconsapevolezza del contestodisfunzionale del rapporto con il N.F. , dal quale era derivata lagravidanza, indicando quest’ultimo al contempo come “fidanzato”,compagno della sorella T.G. e padre del nipotino F.E. ; in occasionedell’approfondita indagine svolta dal G.I.L. (Gruppo integrato diLavoro) Minori e Famiglie dell’ASL Roma 1 (relazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firmadella responsabile GIL dott.ssa S.X. e del direttore dott. W.A.e delle assistenti sociali di riferimento) conclusa con una valutazionenegativa circa la sussistenza di condizioni per un rientro della minorepresso il nucleo familiare, laddove, in particolare sulla I.T. è datoriscontro che la condizione di “deficit intellettivo grave nel corso deglianni non ha visto una presa in carico continuativa e supportiva da partedei servizi specialistici e i cui effetti si riflettono in modo importantesulla gestione di ogni aspetto della vita quotidiana. La signora I.T.ha mostrato una forte dipendenza dall’aiuto dell’altro anche in compitipiù semplici come gli spostamenti sul territorio, difficoltà attentive e dicomprensione di quanto comunicato dalle operatrici, mostrando unlimitato senso di realtà nel verbalizzare l’intenzione di riprendere consé la bambina e di crescerla con la madre e le sorelle….”; ancora, infine,in occasione dell’osservazione della relazione madre/figlia, al riguardoapparendo sufficiente richiamare i passi della relazione del dicembre2022 anzi citati e il fatto che, “differentemente dalla prassi usuale incui gli incontri vengono svolti all’interno di una stanza con lo specchiounidirezionale, è stata ritenuta necessaria la presenza di un operatorea supporto della sig.ra I.T. per evitare situazioni di rischio perl’incolumità della bambina” in precedenza verificatesi.Numero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025I superiori elementi, forniti da osservazioni dirette, relazioni dei Servizisociali e della casa-famiglia, documentazione medica e provvedimentigiudiziali di tutela della persona da suddetta documentazione edall’esame diretto derivati, costituiscono dati oggettivi che consentonodi escludere l’adeguatezza genitoriale di M.N. o unarecuperabilità della stessa, senza necessità di ricorrere ad uno specificoaccertamento tecnico sulla sua capacità genitoriale. La condizione dideficit cognitivo grave della madre e le conseguenti manifestazioni nelvivere quotidiano riferite dalle osservazioni dei familiari (madre,sorella, zii) e, soprattutto, degli operatori specializzati del GruppoIntegrato di Lavoro della ASL, cui sono state richieste, e degli operatoridella casa-famiglia che hanno osservato l’interazione tra madre e figlia,rappresentano precisi elementi di fatto che escludono un giudiziosommario e non necessitano di una valutazione ulteriore,specificamente tecnica. Se è vero che il Giudice, chiamato a decideresull’accertamento dello stato di abbandono di un minore, deve giungerea tale grave decisione sulla base di osservazioni e valutazionisull’idoneità genitoriale fondate su fatti concreti, deve tuttavia ritenersiche, accertati i fatti e ricondotti gli stessi alla situazione diinadeguatezza genitoriale, la necessità di ricorrere ad ulteriori indagini,squisitamente tecniche, sulla capacità genitoriale e sulla recuperabilitàdella stessa, debba correlarsi alle cause dell’inidoneità genitoriale e allapossibilità di un loro recupero, sino ad essere esclusa allorché, comenella fattispecie, la condizione di deficit cognitivo grave che impediscela capacità genitoriale in concreto sia irreversibile e le competenzegenitoriali, di conseguenza, siano irrecuperabili); la decisione delTribunale era altresì condivisibile in merito alla valutazione negativadella sussistenza di figure vicarie familiari, nessuna avendo offerto taledisponibilità; al fine di escludere la possibilità di un progetto di rientroNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025della minore nel nucleo familiare si segnalava, tra l’altro, la “pervicaceconfusività dei rapporti familiari che non permetterebbero alla minoredi crescere in un ambiente adeguato” affermata con insistentepreoccupazione dagli operatori sociali che hanno nel tempo osservatoe valutato il nucleo familiare complessivamente inteso, cioè allargato atutte le figure in contatto reciproco, e la condizione della madreall’interno di esso; detta circostanza non poteva, invero, esseretrascurata nella fattispecie, considerata la condizione di totaledipendenza di M.N. , nella quotidianità, dagli altri che si occupavanodi lei, anche solo per semplici spostamenti; doveva poi tenersi contodelle necessità della minore, istituzionalizzata alla nascita, everosimilmente inserita ormai da un tempo significativo in un nucleofamiliare, come disposto con la sentenza del gennaio 2023 -dove avevainiziato a costruire quei legami di attaccamento privilegiato checostituiscono la tutela primaria per una sana crescita-; il legame diadottiva, poteva garantirle le basi cui è biologicamente funzionale, cioèsviluppo di sicurezza verso se stessa e verso il mondo, capacità dimuoversi ed esplorare, protezione nelle occasioni di difficoltà,affidamento, tutto quanto consentirà alla bambina di costruireserenamente la propria autonomia di adulta, progetto a lungo terminee molto impegnativo rispetto al quale doveva escludersi un interessedella minore alla conservazione di un legame con la madre naturaleche, senza nulla poter imputare a quest’ultima poiché affetta dalladisabilità intellettiva, non si era mai potuto creare in terminisignificativi; nell’interesse della minore doveva ritenersi cioè recessivoil legame affettivo della madre verso la minore mai tradottosi, peroggettive carenze, in una relazione empatica tra madre e figlia, nésoprattutto tra figlia e madre, neppure in un minimo immediatoNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025riconoscimento visivo, verosimilmente non creatosi non tanto per lascarsità degli incontri ma, prevalentemente, per la carente qualità deglistessi, per la modalità della madre di non cercare il rapporto viso a visocon la figlia, per l’incapacità della madre di saperne catturarel’attenzione affinché la figlia esplorasse la madre anziché l’ambientecircostante, come ampiamente descritto nella relazione degli incontridel dicembre 2022 fornita dalla casa-famiglia; l’incapacità della madredi riconoscere e condividere in modo vicario i vissuti emotivi della figlia,di comprendere il suo punto di vista e di coglierne i bisogni era attestatadalle osservazioni delle interazioni tra madre e figlia certificate in atti,deficit di empatia peraltro coniugato con la disabilità intellettivamostrata dalla madre; le rigidità, le stereotipie e le evidenti carenzeemerse a vari livelli, sia nella madre, sia nella relazione tra madre efiglia riflettevano le difficoltà, proprie della madre, di attivare le propriecapacità riparative e non risultavano compatibili con quei processi diapertura al cambiamento e di creazione e nutrimento del legameaffettivo di cui necessita la minore; in quest’ottica particolareassumeva rilevanza, quale ulteriore segno prognostico negativo,l’osservazione avvenuta nel corso degli incontri tra madre e figliarelativa al mancato scambio verbale e all’assenza di contatto oculare,assenza tra l’altro alimentata ulteriormente dalla madre che “tiene lafiglia per la maggior parte del tempo girata di spalle”; taliconsiderazioni, avvalorate dalla documentazione in atti, consentivanodi accertare non solo la compromissione delle capacità genitoriali diM.N. , e la non recuperabilità delle stesse in tempi compatibili conle esigenze di crescita della minore, ma anche la mancanza di unsignificativo legame affettivo tra la stessa e la figlia; quest’ultima nonbeneficerebbe di eventuali ulteriori rapporti con la madre, che èrisultata incapace di accudimento e sintonia verso la minore; eventualiNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025contatti tra la madre biologica e la figlia, inoltre, rappresenterebberoelementi confusivi e perturbatori di un equilibrio che la bambina stavafaticosamente raggiungendo attraverso la sperimentazione di legamiaffettivi in una famiglia collocataria, poi adottiva; il consolidamento delpercorso di crescita garantito dal contesto familiare adottivorischierebbe, infatti, di essere compromesso dalla presenza, purlimitata, della madre naturale, che non ha autonomia di spostamentinella quotidianità e che richiederebbe necessariamente una figuramediatrice negli immaginabili contatti con la figlia, potendo ella ancherappresentare veicolo di possibili interferenze con il contesto altamentedisfunzionale in cui la minore è nata e di cui, anche inconsapevolmente,la madre biologica potrebbe farsi tramite; rispetto a tali valutazioni anulla rilevavano gli oggettivi miglioramenti della qualità della vita dellaI.T. indicati dall’appellante e confermati dalla relazione del Serviziosociale, derivanti dalla di lei presa in carico ad opera del Centro DisabiliAdulti territorialmente competente, poiché relativi all’occupazione inrealizzazione di progetti di formazione verso semplici attività lavorativema non incidenti sulle specifiche competenze necessarie allacostruzione di una relazione madre/figlia, sia pure da esprimersi inlimitati contatti.M.N. e Y.B. , quale amministratore di sostegnodella prima, ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenzad’appello con unico motivo. La curatrice speciale della minore resistecon controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi,illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo del ricorso principale deduce omesso esame, ex art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio che è statoNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancataammissione della consulenza tecnica richiesta in ordine alla valutazionedel possibile mantenimento dei legami familiari della minore con lamadre.Al riguardo, i ricorrenti assumono che: tale errore, nello specifico,aveva influenza decisiva in quanto, in conseguenza di taleargomentazione, non erano stati valutati, tra l’altro, i possibiliinterventi conservativi che ben sarebbero potuti essere posti a rimediodella situazione rilevata, con riferimento alle oggettive ed incolpevolicriticità e difficoltà di M.N. in ordine alla reale possibilità diun mantenimento dei rapporti tra la piccola I.T. , la propria madre,e i familiari; era stata posta una stretta correlazione tra la patologiada cui era affetta la I.T. e le sue insufficienti capacità e abilitàgenitoriali nel senso che, pur potendo rilevare certamentel’impossibilità della stessa di esercitare a pieno il proprio ruologenitoriale e prendersi adeguatamente cura della figlia, era stataesclusa, per ciò solo, e dunque per il solo fatto di essere affetta dadisabilità, la possibilità di prevedere ed ipotizzare la conservazione delrapporto madre-figlia, e che tale eventuale mantenimento dei rapportifamiliari d’origine potesse costituire per la minore un beneficio; larelazione del genitore portatore di disabilità con il figlio minore potevaessere compensata, integrata e sostenuta in modo positivo edadeguato attraverso il costante sostegno di una figura cheaccompagnasse e sostenesse il genitore mediante strategie diapprendimento adeguate alle sue potenzialità mentali, con assistenzanelle incombenze quotidiane;Al riguardo, i ricorrenti lamentano altresì che: la Corte d’appello abbiaomesso di verificare l’eventuale e concreto pregiudizio che il possibilemantenimento dei rapporti con la propria madre avrebbe potutoNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025arrecare alla piccola I.T. , avendo escluso aprioristicamente che laconservazione del legame affettivo con la I.T. fosse rispondente albenessere della minore unicamente sulla asserita necessità di tutelareil rapporto tra la medesima e la famiglia collocataria che, di contro, benavrebbe potuto essere considerata anch’essa, nell’ottica di un progettodi mantenimento dei rapporti madre-figlia, una preziosa risorsa dacoinvolgere nell’ambito di detto progetto; come evidenziato dalla piùrecente relazione clinica redatta dalla ASL Roma 1 (cfr. doc. n. 4), econfermato e ribadito anche dalla curatrice speciale della minore nellapropria comparsa in appello, erano emersi notevoli progressi riscontratiper la madre, sia sotto il profilo delle autonomie, sia rispetto alla sferasociale e relazionale, la quale ha dimostrato la propria capacità dicompliance rispetto ai diversi interventi di supporto e alle indicazionifornitele; la sentenza impugnata, pur dando atto degli “oggettivimiglioramenti” e delle evidenze istruttorie favorevoli nel percorso divita ed emancipazione dalla madre derivanti dalla presa in carico dellastessa da parte del [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente,non ha correttamente considerato l’evoluzione personale al fine dioperare una concreta valutazione del possibile pregiudizio in cuisarebbe incorsa la minore laddove fosse stato previsto unmantenimento dei rapporti madre-figlia; anche qualora fosse statoverificato il possibile pregiudizio per la minore, lo stesso sarebbe poidovuto essere posto in bilanciamento con i benefici che ilmantenimento del legame familiare avrebbe apportato; in sintesi laCorte, senza alcuna valutazione medico-legale, ha escluso che lamadre della minore potesse mantenere qualsivoglia contatto con lafiglia, sia pure limitato ed eventualmente nell’ambito di un progettoche prevedesse uno spazio certamente tutelato e/o supportato, ciò purammettendo la condotta positiva e collaborante della madre; senzaNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025alcun accertamento specifico a supporto, la stessa Corte di merito haimputato alla figura materna una “condizione fortemente incidentesulle molteplici capacità, di cura e accudimento, di empatia, dicrescita di un bambino”, di talché incorrendo in un’evidente inferenza,sottacendo importanti aspetti favorevoli della madre, riguardanti leautonomie raggiunte - tra cui quella negli spostamenti e la capacità diprestare attività lavorative, seppur semplici e l'impegno proficuamenteprofuso dalla odierna ricorrente, volto al superamento delleproblematiche che ne inficiano le capacità genitoriali e di cui la stessarisulta avere consapevolezza – fatti questi che, se correttamentevalutati, avrebbero quantomeno consentito di interrogarsi sullapossibilità di ulteriormente indagare i margini di miglioramento delladonna e le, sia pur limitate, risorse attivabili dalla stessa.La curatrice speciale della minore, pur eccependo l’infondatezzadell’appello, conviene però sulla necessità di effettuare ulteriori eapprofonditi accertamenti tecnici in ordine al mantenimento deirapporti tra la minore e la madre biologica, aderendo su tale punto allaistanza di cassazione della sentenza impugnata, perché sia dispostauna consulenza tecnica.Nell’ottica dell’auspicata cassazione parziale con rinvio della sentenzaimpugnata, la curatrice propone ricorso incidentale affidato a duemotivi.Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1, 2, 8 e 44 l. 184/1983 e dell’art. 8conv. di Roma del 1950 (l. 848/1955) per non avere la Corte di appellovalutato la possibilità di una adozione “aperta”.Invero, la ricorrente rileva che l’Asl di Roma aveva accertato che la“signora si è sempre mostrata disponibile e collaborativa con gliNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025operatori del nostro servizio e ha aderito alle iniziative che le sono stateproposte”, rappresentando che “nel mese di gennaio 2023 ha iniziatola frequentazione delle attività di laboratorio socio-riabilitative del PoloLumiere presso la nostra Asl, partecipando con costanza e dedizioneagli incontri pomeridiani del gruppo di socializzazione, alle giteorganizzate e al soggiorno estivo. La signora ha mostrato buonecapacità di adattamento al contesto relazionale e ha aderito agliimpegni con puntualità e costanza, rispettando le regole condivise dalgruppo. Da marzo 2023 svolge un tirocinio riabilitativo in qualità diaddetta alla preparazione e somministrazione di cibi presso una mensascolastica. Da settembre u.s. la ragazza ha ottenuto una borsa lavoroa carico della [OSCURATO:PERSONA] 1 con finanziamenti di [OSCURATO:PERSONA] comericonoscimento per l'impegno e la precisione mostrati nellosvolgimento dei compiti che le sono stati affidati. La ragazza in tutte lecontesti protetti e monitorati da operatori di riferimento, ha mostratoun forte senso di responsabilità riuscendo a diventare parte integrantedei vari gruppi”.La ricorrente assume dunque che: la Corte di Appello ha preso atto diciò ma ha ritenuto che a nulla rilevassero gli oggettivi miglioramentidella qualità della vita della madre della minore, poiché relativi adrealizzazione di progetti di formazione verso semplici attivitàlavorative, ma non incidenti sulle specifiche competenze necessarie allacostruzione di una relazione madre/figlia, sia pure da esprimersi inlimitati contatti; la possibilità di mantenere tali contatti è stata esclusasenza aver effettuato un riscontro attuale e concreto, basato suindagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e nonpassata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapportoNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025genitoriale da parte dei genitori, come invece necessario secondoconsolidata giurisprudenza di legittimità, essendosi limitatasemplicemente ad ipotizzare che la minore fosse stata “verosimilmenteinserita ormai da un tempo significativo in un nucleo familiare […] doveavrà iniziato a costruire quei legami di attaccamento privilegiato checostituiscono la tutela primaria per una sana crescita”, “famigliacollocataria, che verosimilmente diverrà quella adottiva”; non è statoperaltro svolto un effettivo bilanciamento tra i diversi interessi dellaminore che erano concretamente in gioco, omettendo di considerare ibenefici che il mantenimento di un qualche legame con la madre - informa eventualmente protetta e nell’ambito di un progetto cheprevedesse uno spazio certamente tutelato e/o supportato - potrebbeapportare alla minore nel facilitare e supportare il suo percorso dielaborazione della separazione dalla famiglia di origine e la costruzionedi un solido percorso identitario, consentendole con il tempo di megliocomprendere e spiegarsi le ragione che hanno condotto al suoallontanamento dalla famiglia di origine; nonostante le diverseconclusioni concordi delle parti, la sentenza impugnata ha così previstola definitiva rottura di ogni legame tra la bambina e sua madre, cosìincorrendo nella violazione di numerosi principi di diritto.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 5 co.1 l.184/1983 per non avere la Cortedi appello provveduto all’audizione della coppia scelta per ilcollocamento “a rischio giuridico” della minore .Al riguardo, la ricorrente si duole che: dalla sentenza di secondo gradotraspare come i giudici del merito non abbiano neanche accertato se ilcollocamento fosse stato eseguito e quindi come e dove stesse lapiccola I.T. ; infatti, vi si legge, che la bambina sarebbe stata“verosimilmente inserita ormai da un tempo significativo in un nucleoNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025familiare […] dove avrà iniziato a costruire quei legami di attaccamentoprivilegiato che costituiscono la tutela primaria per una sana crescita.Va dapprima esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale,avente carattere logico-preliminare rispetto al ricorso principale e alprimo motivo dello stesso incidentale.Tale motivo è fondato. L'art. 5 comma 1, della l. n. 184 del 1983, comemodificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015 nella parte in cui prevedeche "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essereconvocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia diresponsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi alminore affidato", è norma di natura processuale che trova applicazioneanche nel giudizio di appello al fine di consentire una compiutavalutazione dell'interesse del minore (Cass., n. 14167/2017; n.23862/2021).La norma in esame è riferita all'affidamento (cd. extrafamiliare)disposto ex art. 4 della medesima legge, e non all'affidamentopreadottivo di cui ai suoi artt. 22 e ss., poiché la ratio di tale previsione,a differenza di quella relativa all'affidamento preadottivo, è costituitadall'esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsidell'affidamento extrafamiliare, per il permanere della situazione diinidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazionedi tipo genitoriale con il minore medesimo, consentendo agli stessi lapossibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specificiinteressi del minore (Cass., n. 9456/2021; n. 36092/2022).L’esigenza della necessaria convocazione degli affidatari è stabilita, apena di nullità, per il contributo che, in linea di principio, questepersone sono idonee a recare - in ragione appunto della quotidianitàdel rapporto che nel presente stanno vivendo con il minore - circa lalettura dell'attuale situazione di quest'ultimo e l'individuazione dellaNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025soluzione che, nell'oggi, risulti oggettivamente preferibile nelprevalente interesse dello stesso (Cass. n. 35835 del 2021); taleconvocazione è diretta altresì a valorizzare il legame affettivoinstauratosi con quelle figure, vicariali di quelle genitoriali, che hannoassunto un ruolo importante nello sviluppo psico-fisico del minore eche bene possono rappresentarne le esigenze e i bisogni, fornendo unapporto significativo nella valutazione complessiva dell'interesse delminore stesso (Cass. n. 24723 del 2021).Appare dunque evidente come, in un periodo della vita del minore incui assume un fondamentale rilievo la formazione della sua personalità,sulla base anche di una conoscenza approfondita della sua indole, dellesue esigenze, anche di natura affettiva, il ruolo degli affidatari assumeun valore significativo, che si traduce, sul piano processuale, nellaprevisione normativa sopra indicata, al fine evidente di consentire unavalutazione complessiva in merito all'interesse del minore, anche nellaprospettiva della conservazione di quei rapporti con figure che hannoassunto un rilievo importante in un momento delicato nell'ambito dellosviluppo psico-fisico del minore stesso (Cass., 7 giugno 2017, n.14167), dovendo il giudice fondare il suo convincimento sulla scorta diun riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimentiriferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto dellapositiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte deigenitori (Cass., n. 22934/2017).Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti nonsi evince che gli affidatari della minore siano mai stati convocati esentiti, conseguendone la nullità comminata dal predetto art. 5.Al riguardo, va osservato nella sentenza impugnata è scritto, in ordinealla bambina, che verosimilmente inserita ormai da un temposignificativo in un nucleo familiare […] dove avrà iniziato a costruireNumero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025quei legami di attaccamento privilegiato che costituiscono la tutelaprimaria per una sana crescita” (pag. 14 sentenza), “famigliacollocataria, che verosimilmente diverrà quella adottiva.Orbene, dalla sentenza d’appello si desume chiaramente che non soloi collocatari della minore non siano stati sentiti, ma che nonrisulterebbero nemmeno individuati dalla Corte d’Appello pur nonessendo in contestazione che la minore fosse stata in regime diaffidamento a rischio giuridico. emergendo, dunque, con evidenza ilvizio processuale eccepito dalla curatrice speciale, che impone lacassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte territoriale,la quale dovrà, previa individuazione degli affidatari, sentirli conaudizione ove occorra protetta, al fine di trarne ogni accertamento edinformazione necessari, unitamente a quelli già acquisiti (e illustratidalla Corte d’appello) al fine di verificare la sussistenza delle condizioniper la dichiarazione dello stato di abbandono.Pertanto, l’unico motivo del ricorso principale e il primo del ricorsoincidentale sono da considerare assorbiti dall’accoglimento del secondomotivo dell’incidentale, attesa la sua priorità logico-giuridica.La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello diRoma, sez.minorenni, in diversa composizione, perché provveda anchealle spese processuali del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbitil’unico motivo del ricorso principale e il primo del ricorso incidentale.Cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinviala causa alla Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni- indiversa composizione- anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 19631/2024Numero sezionale 1381/2025Numero di raccolta generale 16342/2025Data pubblicazione 17/06/2025Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio in data 1 aprile 2025.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]