CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 26610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEd,ato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con cui la predetta veniva condannata per il reato di minaccia, e che tale appello è stato convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli artt. 37 D.Lgs n. 274/2000 e 568, comma 5, cod. proc. pen. con ordinanza del 23 settembre 2022; Rilevato che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, alla data di proposizione della impugnazione, 7 giugno 2022, non era ancora iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side