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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 49556/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (S.F.D. ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i MASELLIS che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 gennaio 2021, il Giudice di pace di Bergamo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, e sostiene che il Giudice di pace abbia determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, in assenza di riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti.

3. Con istanza del 28 marzo 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la nomina per la presente udienza di un sostituto difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve rilevarsi che non è stato necessario procedere alla richiesta nomina di un sostituto del difensore di fiducia dell'imputato per l'odierna udienza.

La trattazione della causa, infatti, si è svolta in forma scritta, in mancanza della presentazione tempestiva di una richiesta di trattazione in forma orale secondo la previsione dell'art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;

2. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Bergamo ha infatti determinato la pena in euro 10.000,00 di multa, in misura inferiore al minimo edittale di euro 15.000,00 individuato dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, e dalla la motivazione della sentenza non emerge che siano state concesse delle circostanze attenuanti.

Si impone perciò l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa sede - diversa persona fisica - per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

Non è possibile provvedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc.pen., poiché permangono spazi per lo svolgimento di valutazioni discrezionali, in quanto dalla sentenza impugnata non emerge che il giudice del merito abbia inteso determinare la pena nel minimo edittale.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bergamo, diversa persona fisica.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (S.F.D. ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i MASELLIS che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2021, il Giudice di pace di Bergamo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, e sostiene che il Giudice di pace abbia determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, in assenza di riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti. 3. Con istanza del 28 marzo 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la nomina per la presente udienza di un sostituto difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve rilevarsi che non è stato necessario procedere alla richiesta nomina di un sostituto del difensore di fiducia dell'imputato per l'odierna udienza. La trattazione della causa, infatti, si è svolta in forma scritta, in mancanza della presentazione tempestiva di una richiesta di trattazione in forma orale secondo la previsione dell'art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; 2. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Bergamo ha infatti determinato la pena in euro 10.000,00 di multa, in misura inferiore al minimo edittale di euro 15.000,00 individuato dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, e dalla la motivazione della sentenza non emerge che siano state concesse delle circostanze attenuanti. Si impone perciò l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa sede - diversa persona fisica - per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Non è possibile provvedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc.pen., poiché permangono spazi per lo svolgimento di valutazioni discrezionali, in quanto dalla sentenza impugnata non emerge che il giudice del merito abbia inteso determinare la pena nel minimo edittale. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bergamo, diversa persona fisica. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 49556/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris