CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Cu..Q- 4, cvx,c,w z 0.4"--w-1, iz ct(vn o. h [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna di rigetto della richiesta di revoca/sostituzione della misura degli arresti domiciliari, in cui venivano evidenziate l'età (74 anni), le condizioni di salute e la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari, atteso che il Bazzi, che già si trovava a scontare una detenzione domiciliare, aveva sino ad allora serbato un comportamento corretto. 2. Il prevenuto veniva ristretto agli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione, con ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna in esito a giudizio di convalida dell'arresto in flagranza del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, con recidiva reiterata e specifica, per avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] 614,59 grammi di eroina (6 involucri), dietro corrispettivo di 430 euro in contanti. A seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare erano rinvenuti e sequestrati la sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. In data 08/06/2021, il Tribunale di Ravenna pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, carenza ed illogicità della motivazione con riguardo al ravvisato pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale non ha tenuto conto del corretto comportamento sinora tenuto dal prevenuto e delle costanti visite mediche cui è costretto in ragione del suo stato di salute cui più facilmente accederebbe ove venissero revocati o sostituiti gli arresti domiciliari. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. 2. Deve rilevarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale di Bologna ha motivato adeguatamente in merito agli asseriti elementi di novità, come sopra ricordati, evidenziando che le ragioni di salute a sostegno dell'istanza di revoca non risultavano documentate e che l'età dell'imputato e il tempo decorso in stato di custodia domestica (a partire dal 6/12/2021), avendo riguardo alle modalità del fatto ed ai precedenti penali a carico, oltre che alla mancata efficacia dissuasiva della precedente detenzione domiciliare, scontata di recente nella misura di anni 5 e mesi 6, non consentivano di ritenere nemmeno attenuate le esigenze cautelari. Si ricorda che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione elle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può essere ritenuta solo quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv.271686). Appare corretta in diritto anche la mancata considerazione, quale dato decisivo a sostegno della detta attenuazione, del comportamento corretto "anche rispetto alle autorizzazioni concesse", in quanto, stando a consolidata giurisprudenza, l'osservanza dei limiti connessi alle misure cautelari rappresenta mero adempimento delle stesse. Sul punto questa Corte Suprema ha affermato infatti che in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (così, Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. e altro, Rv. 265652). La valutazione del Tribunale di Bologna resta allora immune dalla sollevata censura. Infine, non appare proponibile in sede di legittimità la censura relativa all'omessa considerazione delle esigenze connesse all'effettuazione delle visite mediche senza dover (Incorrere "a numerosissime autorizzazioni del giudice". Trattasi di censura rinviante alle condizioni di salute, non documentate neanche dinanzi al Giudice del gravame; e peraltro, l'eventuale questione giuridica dell'incompatibilità degli arresti domiciliari con le eventuali numerose autorizzazioni in esame, non appare suscettibile di delibazione alla luce del disposto dell'art. 284 cod. proc. pen., che ne consente la concessione. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18