CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da rilievi di merito e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, sulla penale responsabilità del ricorrente, pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/