CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale cittadino che il 23/5/2012 aveva riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricettazione di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], ha preliminarmente disatteso la richiesta difensiva di riapertura del dibattimento con l'acquisizione di atti di altro procedimento, richiesta volta a dimostrare, nella prospettazione difensiva, la frequentazione da parte della ricorrente, nel periodo della commissione del furto, della zona di Passoscuro, ove l'autovettura era stata sottratta al legittimo proprietario, e da dove la Sandri l'avrebbe condotta fino al luogo in cui veniva fermata dai [OSCURATO:PERSONA]: la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che non ricorresse alcuna necessità di acquisire la documentazione invocata, rilevando altresì che questa sarebbe stata comunque inidonea a condurre ad una diversa qualificazione del fatto, (anche alla luce del rilievo che il proprietario del veicolo aveva riferito di essersi accorto del furto tre giorni dopo che aveva parcheggiato sul posto la sua autovettura). Con sentenza del 3/5/2019, pertanto, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti della Sandri, confermando la sentenza impugnata anche in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e non già come furto aggravato; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego del'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'esclusione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo d ricorso è manifestamente infondato, alla luce della disponibilità dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] provento di furto, da parte della ricorrente, allorché venne sorpresa alla guida della stessa in Roma, e della mancanza cli alcuna plausibile spiegazione, da parte della stessa Sandri, in ordine alla disponibilità del mezzo. Come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di rilevare, infatti, risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969). La Corte di appello, pertanto, si è correttamente uniformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515). Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). 3.2. Nel difetto di qualsiasi allegazione in ordine a tempi, modi e luogo preciso dell'asserito furto, pertanto, deve ritenersi manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, con l'acquisizione di documentazione volta a dimostrare la sua abituale frequentazione della zona di Passoscuro, in quanto la Corte territoriale si è conformata al principio di diritto secondo cui, in considerazione della presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820), ed ha dato anche conto delle ragioni per le quali anche l'eventuale abituale frequentazione del comune di Passoscuro da parte della Sandri comunque non smentirebbe la realizzazione del furto da parte di altri, alla luce del rilievo che il proprietario del veicolo aveva riferito di essersi accorto del furto tre giorni dopo che aveva parcheggiato sul posto la sua autovettura e che, comunque, nulla ha riferito la Sandri in ordine alle modalità di acquisizione del bene. 3.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'attenuante della particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte territoriale non solo in considerazione del valore del bene, ma soprattutto alla luce della "capacità a delinquere della Sandri (pluripregiudicata e già condannata per un reato specifico)", in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di ricettazione, secondo cui il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente) (Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Rv. 248214). Per gli stessi motivi, senza incorrere in alcun vizio logico, la sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimità dell'applicazione alla Sandri della contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, rilevando come, alla luce della pluralità di condanne per reati contro il patrimonio da cui è gravata la ricorrente, la ricettazione di cui si tratta appare lo sviluppo di un irregolare percorso delinquenziale avviato da tempo dalla Sandri. Parimenti prive di vizi logici sono anche le argomentazioni con le quali, anche alla luce delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, si è ritenuta conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. la pena inflitta, peraltro vicina ai minimi edittali. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cooL proc. pen, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]