CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 03482/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27171-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2020 n. 27171 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -2- avverso la deliberazione del CONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] medico veterinario, iscritto all’Ordine professionale della Provincia di Latina, ha impugnato sulla base di tre motivi la decisione del Consiglio [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Latina che ne ha disposto la radiazione, per una serie di violazioni disciplinari, consistenti nell’omessa iscrizione, in vari periodi di tempo, di numerosi cani all’anagrafe canine della Regione Lazio, per avere continuato ad esercitare la professione anche durante la sospensione per un periodo di sei mesi, disposta a seguito di un precedente procedimento disciplinare, per avere pubblicato sul social network Facebook un post che ingannevolmente proponeva la possibilità di procedere per gli animali domestici ad una diagnosi precoce del Coronavirus, per avere mantenuto non attiva la pec collegata all’attività professionale, per non avere provveduto all’aggiornamento professionale per ben tre trienni. Ha lamentato la violazione di regole sostanziali e processuali, quanto alle modalità con le quali si era svolto il procedimento disciplinare, e l’eccessività della sanzione irrogata, dovendosi escludere che i comportamenti oggetto della contestazione disciplinare avessero gravemente leso la credibilità dell’ordine di appartenenza. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. 2.Il ricorso è inammissibile. Ric. 2020 n. 27171 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -3- Rileva la Corte che oggetto dell’impugnazione è la decisione emessa dal Consiglio [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Latina competente ad irrogare la sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 221/1950, norma suscettibile di trovare applicazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, ivi inclusi i veterinari. Tuttavia, avverso tale decisione, avente natura amministrativa, l’interessato era tenuto a proporre ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA] a mente dell’art. 53 del medesimo DPR, potendo quindi essere poi proposto ricorso per cassazione solo nei confronti della decisione della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del successivo art. 68. Avendo quindi il ricorrente impugnato direttamente in cassazione un provvedimento,invece, ricorribile dinanzi alla CCEPS, il ricorso è inammssibile. 3.Nulla a provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. 4. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ric. 2020 n. 27171 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -4- Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a