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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48927/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c00,Q OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l'estinzione del reato per carenza della condizione di procedibilità stante la tardività della querela in atti, non è consentito in sede dì legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il motivo ben avrebbe potuto essere sollevato in sede di appello in quanto la procedibilità a querela del reato di minaccia grave già era stata prevista dal d.lgs. n. 36 del 2018, con decorrenza dal 9 maggio 2018, ossia in epoca antecedente alla sentenza di primo grado.

In questo senso, vale in principio secondo cui, in tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, purché, come nel caso di specie, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità e che avrebbe dovuto formare oggetto di accertamento di merito (tra le altre, cfr. Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318);

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod, proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, ed inoltre è formulata in modo generico, senza confronto con la sentenza impugnata, che ha valutato adeguatamente l'attendibilità della persona offesa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in coerenza con la pronuncia di primo grado.

Il motivo, pertanto, si rivela anche manifestamente infondato;

4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di motivazione in relazione all'attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile anch'esso, in quanto formulato in fatto (cfr. tra le più recenti sentenze sul tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha, invero, dato atto dei plurimi riscontri (tra cui la certificazione medica in atti) delle dichiarazioni rese dalla testimone, della cui coerenza - in ultima analisi - non vi sono elementi concreti che offrano spunti di dubbio;

5. Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta entro il reato di minaccia grave piuttosto che in quello di minaccia semplice, è reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio consolidato, alla stregua del quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889): la persona offesa, giorni dopo la minaccia, si è recata nuovamente al pronto soccorso per il persistere degli stati d'ansia;

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c00,Q OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l'estinzione del reato per carenza della condizione di procedibilità stante la tardività della querela in atti, non è consentito in sede dì legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il motivo ben avrebbe potuto essere sollevato in sede di appello in quanto la procedibilità a querela del reato di minaccia grave già era stata prevista dal d.lgs. n. 36 del 2018, con decorrenza dal 9 maggio 2018, ossia in epoca antecedente alla sentenza di primo grado. In questo senso, vale in principio secondo cui, in tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, purché, come nel caso di specie, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità e che avrebbe dovuto formare oggetto di accertamento di merito (tra le altre, cfr. Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318); 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod, proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, ed inoltre è formulata in modo generico, senza confronto con la sentenza impugnata, che ha valutato adeguatamente l'attendibilità della persona offesa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in coerenza con la pronuncia di primo grado. Il motivo, pertanto, si rivela anche manifestamente infondato; 4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di motivazione in relazione all'attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile anch'esso, in quanto formulato in fatto (cfr. tra le più recenti sentenze sul tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha, invero, dato atto dei plurimi riscontri (tra cui la certificazione medica in atti) delle dichiarazioni rese dalla testimone, della cui coerenza - in ultima analisi - non vi sono elementi concreti che offrano spunti di dubbio; 5. Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta entro il reato di minaccia grave piuttosto che in quello di minaccia semplice, è reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio consolidato, alla stregua del quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889): la persona offesa, giorni dopo la minaccia, si è recata nuovamente al pronto soccorso per il persistere degli stati d'ansia; 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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