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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1986

Cassazione n. 45149/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1961 avverso la sentenza del 25/09/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del 21 marzo 2018 del Giudice di pace di Roma che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale e li ha condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali e ai motivi di appello, sostenendo che dall'istruttoria espletata emerge l'insussistenza del dolo.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 52 cod. pen., sostenendo che i giudici del merito non hanno tenuto conto di alcune prove che dimostravano che i due imputati non avevano alcun intento aggressivo, ma miravano esclusivamente a difendersi dai loro aggressori.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, atteso che esso non rientra tra quelli consentiti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 39 -bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, contro le sentenze pronunciate in grado di appello a seguito di impugnazione delle sentenze del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen..

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio dì motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).Il motivo di ricorso, anche ove interpretato come diretto a far valere un vizio motivazionale, sarebbe in ogni caso inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1961 avverso la sentenza del 25/09/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del 21 marzo 2018 del Giudice di pace di Roma che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale e li ha condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali e ai motivi di appello, sostenendo che dall'istruttoria espletata emerge l'insussistenza del dolo. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 52 cod. pen., sostenendo che i giudici del merito non hanno tenuto conto di alcune prove che dimostravano che i due imputati non avevano alcun intento aggressivo, ma miravano esclusivamente a difendersi dai loro aggressori. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, atteso che esso non rientra tra quelli consentiti dalla legge. Ai sensi dell'art. 39 -bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, contro le sentenze pronunciate in grado di appello a seguito di impugnazione delle sentenze del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio dì motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).Il motivo di ricorso, anche ove interpretato come diretto a far valere un vizio motivazionale, sarebbe in ogni caso inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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